Valutazione in termini di qualita', sicurezza ed appropriatezza delle attivita' erogate per l'accreditamento e per gli accordi contrattuali con le strutture sanitarie

  • Antonello Viti De Angelis
  • Notizie Mediche - VDA Net
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Ministero della Salute

Decreto 19 dicembre 2022 - Gazzetta Ufficiale n.305 del 31 dicembre 2022

Valutazione in termini di qualita', sicurezza ed appropriatezza delle attivita' erogate per l'accreditamento e per gli accordi contrattuali con le strutture sanitarie
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE
 
  Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera r), 117, comma 3 e 118
della Costituzione;
  Vista la decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione  europea
del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della  valutazione  del
Piano nazionale di ripresa e resilienza dell'Italia;
  Visto l'art. 9 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;
  Visto il decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,  e  in
particolare il relativo titolo II, articoli 8  e  seguenti,  dedicati
alla disciplina delle prestazioni sanitarie;
  Vista l'intesa sancita dalla Conferenza permanente per  i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province  autonome  in  data  23  marzo
2005, che istituisce una serie di adempimenti volti  al  monitoraggio
dell'attuazione dei livelli essenziali di assistenza da  parte  delle
regioni e delle province autonome (rep. atti n. 2271/CSR);
  Visto il decreto del Ministro della salute del 2 aprile 2015, n. 70
recante «Regolamento recante definizione degli standard  qualitativi,
strutturali,  tecnologici  e  quantitativi  relativi   all'assistenza
ospedaliera»;
  Visto il decreto del Ministro della salute del  28  dicembre  1991,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del  17
gennaio 1992,  n.  13,  e  successive  modificazioni,  relativo  alla
istituzione della scheda di dimissione ospedaliera;
  Visto l'art. 50  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e
i relativi decreti attuativi, concernenti l'istituzione  del  Sistema
tessera sanitaria;
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  recante  «Codice
dell'amministrazione digitale»;
  Visto  il  decreto  legislativo  6  maggio  2011,  n.  68,  recante
«Disposizioni in materia di autonomia  di  entrata  delle  regioni  a
statuto ordinario e delle province,  nonche'  di  determinazione  dei
costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario»;
  Visto  l'art.  12  del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,  n.  221
concernente «Fascicolo sanitario elettronico, sistemi di sorveglianza
nel settore sanitario e governo della sanita' digitale» e i  relativi
decreti attuativi;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  29
settembre 2015 n. 178, recante «Regolamento in materia  di  fascicolo
sanitario elettronico» e, in particolare, le previsioni di  cui  agli
articoli 18, 19 e 20 concernenti il trattamento dei relativi dati per
finalita' di governo;
  Vista l'intesa sancita dalla Conferenza permanente per  i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome in data  20  dicembre
2012, sul documento recante «Disciplina per revisione della normativa
dell'accreditamento», in attuazionedell'art. 7, comma 1 del Patto per
la salute 2010/2012 (rep. atti n. 259/CSR);
  Considerato che la predetta intesa del 20  dicembre  2012  prevede,
tra l'altro, l'istituzione del tavolo di lavoro  per  lo  sviluppo  e
l'applicazione del sistema di accreditamento nazionale, con finalita'
di costituire riferimento e supporto alle regioni e province autonome
per lo  sviluppo  e  l'applicazione  del  sistema  di  accreditamento
istituzionale;
  Vista l'intesa sancita dalla Conferenza permanente per  i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome in data  19  febbraio
2015, in materia di  adempimenti  relativi  all'accreditamento  delle
strutture sanitarie (rep. atti n. 32/CSR);
  Visto  il  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle  pubbliche  amministrazioni»  e  i  relativi  principi
applicabili agli enti e alle strutture che  erogano  prestazioni  per
conto del Servizio sanitario nazionale;
  Visto  l'art.  32  del  decreto-legge  24  giugno  2014,   n.   90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,  n.  114,
cosi' come modificato dall'art. 1, comma 704 della legge 28  dicembre
2015, n. 208, recante misure straordinarie di  gestione,  sostegno  e
monitoraggio delle imprese coinvolte in procedimenti penali per fatti
corruttivi   ovvero   destinatarie    di    informazioni    antimafia
interdittive, prevedendo in particolare, che le misure  straordinarie
di prevenzione della corruzione di cui  al  richiamato  art.  32  del
decreto-legge 24 giugno 2014,  n.  90,  siano  applicate  anche  alle
imprese che esercitano attivita' sanitaria  per  conto  del  Servizio
sanitario nazionale in base agli accordi contrattuali di cui all'art.
8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
  Viste le linee guida dell'Autorita'  nazionale  anticorruzione  per
l'applicazione dell'art. 32, commi 2-bis e 10  del  decreto-legge  24
giugno 2014, n. 90, alle imprese che esercitano  attivita'  sanitaria
per conto del Servizio  sanitario  nazionale  in  base  agli  accordi
contrattuali di cui all'art. 8-quinquies del decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n. 502, nel testo pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
n. 197 del 24 agosto 2016;
  Visto il decreto del Ministro della salute del 21 giugno  2016  che
ha indicato il Programma  nazionale  esiti  quale  strumento  per  lo
sviluppo dei piani di riqualificazione aziendale ai  sensi  dell'art.
1, comma 528, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,  con  particolare
riferimento  all'individuazione  degli  ambiti  assistenziali  e  dei
parametri per il monitoraggio continuo  dell'assistenza  sanitaria  e
allo sviluppo di attivita' di auditing clinico-organizzativo;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  12
gennaio 2017, che ha definito e aggiornato i  livelli  essenziali  di
assistenza (LEA), di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502;
  Vista la legge 8 marzo 2017, n. 24 recante «Disposizioni in materia
di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonche' in materia
di  responsabilita'  professionale  degli  esercenti  le  professioni
sanitarie»;
  Visto il decreto del  Ministro  della  salute  del  12  marzo  2019
concernente  il  nuovo  sistema  di  garanzia  per  il   monitoraggio
dell'assistenza sanitaria, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana del 14 giugno 2019, n. 138;
  Visto l'accordo sancito dalla Conferenza permanente per i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome in data  17  dicembre
2020, sul documento recante «Indicazioni nazionali  per  l'erogazione
di prestazioni di telemedicina» (rep. atti n. 215/CSR);
  Visto l'art. 1, commi 491, 491-bis, 492-496 della legge 30 dicembre
2020, n. 178, in merito alla salvaguardia  dell'appropriatezza  delle
cure, del diritto alla prossimita' dei  servizi,  e  del  diritto  di
libera scelta del cittadino, e in particolare la previsione di cui al
suddetto art. 1, comma 492 ai sensi del quale il Comitato  permanente
per la verifica dell'erogazione dei LEA di cui all'art. 9 dell'intesa
tra lo Stato, le regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano sancita in data 23 marzo 2005, «adotta linee guida e  set  di
indicatori oggettivi  e  misurabili,  anche  attraverso  i  dati  del
Sistema tessera sanitaria,  al  fine  di  armonizzare  i  sistemi  di
controllo  di  appropriatezza   degli   erogatori   accreditati   con
l'obiettivo di migliorare l'efficienza  e  l'appropriatezza  nell'uso
dei fattori produttivi e l'ordinata programmazione del  ricorso  agli
erogatori pubblici e privati accreditati, orientando al  mantenimento
di elevati standard nell'attivita' resa dagli  erogatori  pubblici  e
privati accreditati, anche riconosciuti, quali istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico»;
  Visto l'art. 1, comma 493 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che
prevede che il Comitato permanente per  la  verifica  dell'erogazione
dei LEA di cui all'art. 9 dell'intesa tra lo Stato, le regioni  e  le
Province autonome di Trento e di Bolzano sancita  in  data  23  marzo
2005, adotta linee guida e set di indicatori oggettivi e  misurabili,
anche attraverso i dati del sistema tessera  sanitaria,  al  fine  di
armonizzare i sistemi di controllo di appropriatezza degli  erogatori
accreditati   con   l'obiettivo   di   migliorare   l'efficienza    e
l'appropriatezza  nell'uso  dei  fattori  produttivi   e   l'ordinata
programmazione  del  ricorso  agli  erogatori  pubblici   e   privati
accreditati,  orientando  al   mantenimento   di   elevati   standard
nell'attivita' resa dagli erogatori pubblici e  privati  accreditati,
anche riconosciuti, quali istituti di ricovero  e  cura  a  carattere
scientifico;
  Visto  l'art.  9  del  decreto-legge  8  ottobre  2021,   n.   139,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021,  n.  205,
sugli enti e sulle modalita' per il trattamento  dei  dati  personali
relativi alla salute, privi di elementi identificativi diretti;
  Visto il decreto del Ministro della salute del 23 maggio  2022,  n.
77, recante «Regolamento recante la definizione di modelli e standard
per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel  Servizio  sanitario
nazionale»;
  Considerato che l'art. 15, comma 1 lettera a), della legge 5 agosto
2022, n. 118, ha sostituito l'art. 8-quater,  comma  7,  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, prevedendo che l'accreditamento
possa essere concesso in base alla qualita' e ai volumi  dei  servizi
da  erogare,  nonche'  sulla  base   dei   risultati   dell'attivita'
eventualmente gia' svolta, tenuto altresi' conto degli  obiettivi  di
sicurezza delle prestazioni sanitarie e degli esiti  delle  attivita'
di controllo, vigilanza  e  monitoraggio  per  la  valutazione  delle
attivita'   erogate   in   termini   di   qualita',   sicurezza    ed
appropriatezza, le  cui  modalita'  sono  definite  con  decreto  del
Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  Province  autonome  di
Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 8, comma  6,  della  legge  5
giugno 2003, n. 131;
  Considerato che l'art. 15, comma 1 lettera b), n. 1) della legge  5
agosto 2022, n. 118 ha introdotto il comma 1-bis all'art. 8-quinquies
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ai sensi del  quale
i soggetti privati  interessati  alla  sottoscrizione  degli  accordi
contrattuali, per l'erogazione di prestazioni assistenziali per conto
e  a  carico  del  Servizio  sanitario  nazionale,  sono  individuati
mediante procedure trasparenti, eque e  non  discriminatorie,  previa
pubblicazione da parte delle regioni di un avviso contenente  criteri
oggettivi di selezione, che valorizzino prioritariamente la  qualita'
delle specifiche prestazioni sanitarie da erogare.  La  selezione  di
tali soggetti deve essere  effettuata  periodicamente,  tenuto  conto
della programmazione sanitaria regionale e sulla  base  di  verifiche
delle  eventuali  esigenze  di  razionalizzazione   della   rete   in
convenzionamento  e,  per  i  soggetti  gia'  titolari   di   accordi
contrattuali, dell'attivita' svolta;  a  tali  fini  si  tiene  conto
altresi'  dell'effettiva  alimentazione  in  maniera  continuativa  e
tempestiva  del  fascicolo  sanitario  elettronico  (FSE)  ai   sensi
dell'art. 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.  179,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,  secondo  le
modalita' definite ai sensi del comma 7 del medesimo art. 12, nonche'
degli esiti delle attivita' di controllo,  vigilanza  e  monitoraggio
per la valutazione delle attivita' erogate,  le  cui  modalita'  sono
definite con il decreto di cui all'art. 8-quater, comma 7;
  Rilevata, in ragione di quanto sopra,  l'esigenza  di  definire  un
quadro metodologico omogeneo al livello nazionale, nel rispetto delle
prerogative programmatorie  regionali,  in  merito  alla  definizione
delle   attivita'   di   monitoraggio,    controllo    e    vigilanza
sull'erogazione  delle  prestazioni  sanitarie  quali  condizioni  di
accesso da parte degli  erogati  privati  al  sistema  di  assistenza
sanitaria  erogata  da  parte  del  Servizio   sanitario   nazionale,
attraverso una specifica implementazione delle attivita' di  raccordo
tra  le   discipline   regionali   in   materia   di   accreditamento
istituzionale  svolto  dal  tavolo  di  lavoro  per  lo  sviluppo   e
l'applicazione del sistema di accreditamento nazionale;
  Tenuto  conto  che  dovranno  essere   individuati   dei   relativi
indicatori di analisi e di monitoraggio delle  prestazioni,  omogenei
al livello nazionale  ed  idonei  a  rappresentare  efficacemente  le
effettive condizioni di funzionamento dei  diversi  sistemi  sanitari
regionali, nel rispetto delle prerogative di programmazione sanitaria
che  l'ordinamento  riconosce  e  garantisce  a  ciascuna  regione  e
provincia autonoma;
  Acquisita  l'intesa  sancita  dalla  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano nella seduta del 14 dicembre 2022 (rep. atti n. 258/CSR);
 
                              Decreta:
 
                               Art. 1
 
                       Ambito di applicazione
 

  1. Il presente decreto definisce, in attuazione delle  disposizioni
di cui agli articoli 8-quater, comma 7 e 8-quinquies, comma 1-bis del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502  cosi'  come  modificati
dall'art. 15, comma 1, lettere a) e b) della legge 5 agosto 2022,  n.
118, le modalita' di valutazione in termini di qualita', sicurezza ed
appropriatezza delle attivita' erogate, da applicarsi:
    a) in caso di richiesta  di  accreditamento  da  parte  di  nuove
strutture pubbliche e private o per l'avvio  di  nuove  attivita'  in
strutture preesistenti, sulla base degli elementi di cui all'Allegato
A del presente decreto, per  quanto  compatibili  in  relazione  alla
tipologia di struttura considerata;
    b) per la selezione dei soggetti privati ai  fini  della  stipula
degli  accordi  contrattuali,  sulla  base  degli  elementi  di   cui
all'Allegato B  del  presente  decreto,  per  quanto  compatibili  in
relazione alla tipologia di struttura considerata.
  2. Gli Allegati A e B costituiscono parte integrante e  sostanziale
del presente decreto.
  3. Le attivita' di valutazione si sviluppano in coerenza con quanto
previsto  dal  sistema  di  monitoraggio  e  verifica   dei   livelli
essenziali di assistenza.
  4. Resta ferma l'alta vigilanza del  Ministero  della  salute  come
prevista dalla normativa vigente.

                               Art. 2
 
                 Valutazioni finalizzate al rilascio
                di nuovi accreditamenti istituzionali

 
  1. L'accreditamento istituzionale conferisce alle  strutture,  gia'
in possesso di autorizzazione sanitaria,  la  qualifica  di  soggetto
idoneo ad  erogare  prestazioni  per  conto  del  Servizio  sanitario
nazionale, ha durata limitata nel tempo ed e' finalizzato a garantire
condizioni   di   qualita',   sicurezza,   equita'   e    trasparenza
nell'erogazione delle prestazioni, assicurando coerenza  rispetto  ai
bisogni di salute della collettivita'.
  2. Il rilascio dell'accreditamento istituzionale  di  cui  all'art.
8-quater, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  502,
in favore delle nuove strutture che  ne  facciano  richiesta,  o  per
l'avvio di nuove attivita' in strutture preesistenti, e' concesso  in
base alla valutazione, da  parte  di  ciascuna  regione  e  provincia
autonoma:
    a) della funzionalita' e della coerenza rispetto  agli  indirizzi
attuali della programmazione regionale, in relazione alla tipologia e
ai volumi dei servizi da erogare;
    b) del possesso dei requisiti di accreditamento, stabiliti  dalla
regione  o  provincia  autonoma  in  coerenza  con   le   indicazioni
dell'intesa tra lo Stato, le regioni e le province  autonome  del  20
dicembre 2012 sul documento recante «Disciplinare  per  la  revisione
della  normativa  dell'accreditamento»  (rep.   atti   n.   259/CSR),
attraverso verifiche  documentali  e  in  loco  condotte  avvalendosi
dell'organismo tecnicamente accreditante;
    c) dei risultati  dell'attivita'  eventualmente  gia'  svolta  da
parte della struttura richiedente;
    d) dell'impegno al perseguimento  degli  obiettivi  di  sicurezza
delle  prestazioni,  definiti  dalla  regione  o  provincia  autonoma
tenendo conto della normativa sulla gestione del  rischio  clinico  e
degli elementi riferiti alla sicurezza riportati nell'Allegato A  del
presente decreto;
    e)  degli  esiti  delle  attivita'  di  controllo,  vigilanza   e
monitoraggio per la valutazione in termini di qualita', sicurezza  ed
appropriatezza delle  attivita'  erogate,  secondo  quanto  riportato
nell'Allegato A.
  3. Le regioni e le province autonome effettuano, entro  un  termine
comunque  non  superiore  a  sei  mesi   dalla   data   di   rilascio
dell'accreditamento, la verifica di quanto stabilito ai punti  c)  ed
e) del comma 2, per le strutture che  non  abbiano  svolto  attivita'
sanitaria    o    sociosanitaria    precedentemente    al    rilascio
dell'accreditamento.
  4. Le strutture di cui al comma 2, in possesso  dell'autorizzazione
all'esercizio, che presentano l'istanza di nuovo  accreditamento,  la
corredano di una autovalutazione, in merito al possesso dei requisiti
ulteriori  di  accreditamento  e  alla  conformita'   agli   elementi
riportati nell'Allegato  A  del  presente  decreto,  nonche'  di  una
relazione sull'attivita'  eventualmente  gia'  svolta  in  regime  di
autorizzazione.
  5. E' compito di ciascuna regione e provincia autonoma vigilare sul
mantenimento dei  requisiti  minimi  autorizzativi  e  dei  requisiti
ulteriori di accreditamento.

                               Art. 3
 
Valutazione delle  attivita'  con  riferimento  ai  soggetti  privati
  accreditati interessati alla stipula di accordi contrattuali

 
  1. Nella individuazione dei soggetti privati ai fini della  stipula
degli accordi contrattuali, ciascuna  regione  e  provincia  autonoma
tiene conto delle disposizioni di  cui  all'art.  8-quinquies,  comma
1-bis, del decreto legislativo n. 502 del  1992,  che  richiedono  la
pubblicazione di un avviso contenente criteri oggettivi di selezione,
che valorizzino prioritariamente la qualita' ed i volumi minimi delle
specifiche prestazioni da erogare. La selezione di tali  soggetti  e'
effettuata   periodicamente,   tenuto    conto    delle    specifiche
organizzative ed in coerenza con la programmazione  regionale,  delle
eventuali   esigenze   di    razionalizzazione    della    rete    in
convenzionamento, dell'attivita' svolta per i soggetti gia'  titolari
di accordi  contrattuali,  dell'effettiva  alimentazione  in  maniera
continuativa  e  tempestiva  del  fascicolo  sanitario   elettronico,
nonche'  degli  esiti  delle  attivita'  di  controllo,  vigilanza  e
monitoraggio per la valutazione delle attivita'  erogate,  effettuata
sulla base degli elementi  riportati  nell'Allegato  B  del  presente
decreto.

                               Art. 4
 
           Attivita' di monitoraggio di livello nazionale

 
  1. Il tavolo di lavoro per lo sviluppo e l'applicazione del sistema
di  accreditamento  nazionale,  attraverso  la   propria   attivita',
garantisce che il sistema di accreditamento istituzionale si sviluppi
in coerenza con le disposizioni del presente  decreto,  monitorandone
al livello nazionale l'applicazione e  prestando  eventuale  supporto
alle regioni e province autonome nell'implementazione delle modalita'
di verifica degli elementi indicati agli Allegati A e B del  presente
decreto.
  2. Nella selezione dei soggetti erogatori, le regioni e le province
autonome,  in  relazione  al  proprio  contesto  territoriale,   alla
tipologia di strutture  presenti  e  ai  dati  a  loro  disposizione,
possono tener conto  dei  risultati  dell'attivita'  di  monitoraggio
condotta dall'Agenzia nazionale  per  i  servizi  sanitari  regionali
(AGENAS), relativamente agli  aspetti  di  competenza  indicati  agli
Allegati A e B del presente  decreto,  avvalendosi,  in  particolare,
dell'Osservatorio nazionale  delle  buone  pratiche  sulla  sicurezza
nella sanita' nonche' delle rilevazioni del Programma nazionale esiti
(PNE).
  3. L'AGENAS provvede alla stesura e alla pubblicazione di un report
con l'indicazione delle risultanze delle attivita' di monitoraggio di
cui al comma 2, con cadenza annuale per le  strutture  ospedaliere  e
triennale   per   le   altre   tipologie   di   erogatori    soggetti
all'accreditamento. Il primo report e' reso disponibile entro  il  30
novembre 2023.
  4. L'AGENAS, nell'ambito delle attivita'  del  Programma  nazionale
esiti (PNE), promuove, in collaborazione con le  regioni  e  province
autonome, percorsi integrati di audit presso le strutture  erogatrici
che  presentino  valori  critici  per  determinati  indicatori.  Tali
percorsi sono finalizzati a  verificare  le  anomalie  attraverso  il
controllo della  qualita'  delle  codifiche  e,  laddove  necessario,
favorirne    il    superamento     attraverso     specifici     audit
clinico-organizzativi   coordinati   da   AGENAS,   funzionali   alla
individuazione delle azioni di  miglioramento.  Nell'espletamento  di
tali  percorsi,  AGENAS  puo'  avvalersi  della   collaborazione   di
professionisti  di  comprovata  esperienza  nella  valutazione  della
qualita'.
  5. Le regioni  e  le  province  autonome  comunicano,  con  cadenza
semestrale, entro il 30 giugno ed il 31 dicembre  di  ogni  anno,  ad
AGENAS, i provvedimenti di accreditamento e gli accordi  contrattuali
stipulati con le strutture private accreditate, utili al monitoraggio
di cui al comma 2.

                               Art. 5
 
                         Disposizioni finali

 
  1.  Le  regioni  e  le  province  autonome  adeguano   il   proprio
ordinamento alle disposizioni di cui all'art.  8-quater,  comma  7  e
all'art. 8-quinquies, comma 1-bis del decreto legislativo n. 502  del
1992 entro il termine di nove mesi dalla data  di  pubblicazione  del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  2. Entro il termine di cui al comma 1  le  regioni  e  le  province
autonome adeguano alle disposizioni del presente decreto  il  proprio
sistema  di  controllo,  vigilanza  e  monitoraggio  delle  attivita'
erogate, definendo, in relazione agli elementi di valutazione di  cui
agli Allegati A e B, indicatori che tengano conto  del  contesto  del
proprio territorio e delle tipologie di strutture presenti, dotandosi
di specifico regolamento.
  3. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente
articolo, continuano ad  applicarsi  i  precedenti  criteri  ai  fini
dell'accreditamento e per la stipula degli accordi  contrattuali  con
le strutture private accreditate. Gli accordi contrattuali  stipulati
prima dell'adeguamento degli ordinamenti regionali ai sensi del comma
1 restano efficaci fino alla scadenza contrattualmente stabilita.
  4. La verifica di attuazione del presente provvedimento costituisce
adempimento ai fini dell'accesso  al  finanziamento  integrativo  del
Servizio sanitario nazionale ai fini e per gli effetti  dell'art.  2,
comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, prorogato
a decorrere dal 2013 dall'art. 15,  comma  24,  del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n.  135,  ed  e'  effettuata  nell'ambito  del  Comitato
permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA di cui all'art.  9
dell'intesa tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento
e Bolzano sancita in data 23 marzo 2005.
  5. Le disposizioni del  presente  decreto  sono  applicabili  nelle
regioni a statuto speciale e nelle  Province  autonome  di  Trento  e
Bolzano compatibilmente con lo statuto di  autonomia  speciale  e  le
relative norme di attuazione.

                               Art. 6
 
                       Invarianza finanziaria

 
  1. Le regioni e le province autonome attuano il  presente  decreto,
senza nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza  pubblica  e
nell'ambito della cornice finanziaria  programmata  per  il  Servizio
sanitario nazionale.
  Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
 
    Roma, 19 dicembre 2022
 
                                               Il Ministro: Schillaci

Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2022
Ufficio di controllo sugli atti del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali,  del  Ministero  dell'istruzione,  del  Ministero
dell'universita' e della ricerca, del Ministero  della  cultura,  del
Ministero della salute, reg. n. 3275

                                                           Allegato A
 
          
                                                           Allegato B

             
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