Telemedicina e diffusione sul territorio nazionale, nonche' i meccanismi di valutazione delle proposte di fabbisogno regionale per i servizi minimi di telemedicina e l'adozione delle Linee di indirizzo per i servizi di telemedicina

  • Antonello Viti De Angelis
  • Notizie Mediche - VDA Net
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Ministero della Salute

Decreto 30 settembre 2022 - Gazzetta Ufficiale n.298 del 22 dicembre 2022

Procedure di selezione delle soluzioni di telemedicina e diffusione sul territorio nazionale, nonche' i meccanismi di  valutazione  delle proposte di fabbisogno regionale per i servizi minimi di telemedicina e l'adozione delle Linee di indirizzo per i servizi di  telemedicina.
 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE
                           di concerto con
                        IL MINISTRO DELEGATO
                    PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA
                      E LA TRANSIZIONE DIGITALE
 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante  «Istituzione  del
Servizio sanitario nazionale»;
  Visto il decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.  502,  recante
«Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art.  1
della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;
  Visto il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, recante «Norme
per la razionalizzazione del Servizio sanitario  nazionale,  a  norma
dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419»;
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»;
  Visto il  regolamento  (UE)  n.  2020/2094  del  Consiglio  del  14
dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la
ripresa,  a  sostegno  alla  ripresa  dell'economia  dopo  la   crisi
COVID-19;
  Visto l'art. 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266,  che
nell'istituire  l'Agenzia  per  i  servizi  sanitari   regionali   ha
attribuito  alla  stessa  specifiche  funzioni  «di  supporto   delle
attivita' regionali, di  valutazione  comparativa  dei  costi  e  dei
rendimenti  dei  servizi  resi  ai  cittadini,  di  segnalazione   di
disfunzioni e  sprechi  nella  gestione  delle  risorse  personali  e
materiali e nelle  forniture,  di  trasferimento  dell'innovazione  e
delle sperimentazioni in materia sanitaria»;
  Visto il decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  115,  titolato
«Completamento del  riordino  dell'Agenzia  per  i  servizi  sanitari
regionali, a norma degli articoli 1 e 3, comma 1, lettera  c),  della
legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Visto l'art. 2, comma 357, della legge 24 dicembre  2007,  n.  244,
recante «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)» che ha ridenominato
l'Agenzia in «Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali»;
  Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Disposizioni  sul
bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»,  Gazzetta  Ufficiale
n. 322 del 30 dicembre 2020 che,  all'art.  1,  comma  1043,  prevede
l'istituzione   del   sistema   informatico   di   registrazione    e
conservazione di supporto dalle attivita' di gestione,  monitoraggio,
rendicontazione e controllo delle componenti del PNRR;
  Visto il regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la
ripresa e la resilienza (regolamento RRF) con  l'obiettivo  specifico
di fornire agli Stati membri  il  sostegno  finanziario  al  fine  di
conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e  degli
investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza;
  Visto il regolamento delegato UE n. 2021/2106 della Commissione del
28 settembre 2021, che integra il  regolamento  UE  n.  2021/241  del
Parlamento europeo e del Consiglio, il quale prevede  gli  indicatori
comuni e gli elementi dettagliati del  quadro  di  valutazione  della
ripresa e della resilienza;
  Tenuto conto dei principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra
l'altro,  il  principio  del  contributo  all'obiettivo  climatico  e
digitale (c.d. tagging), gli allegati VI e VII al regolamento (UE) 12
febbraio 2021, 2021/241, il principio di parita' di genere, l'obbligo
di protezione e valorizzazione dei  giovani  ed  il  superamento  del
divario territoriale;
  Considerato  che  il  principio   di   «non   arrecare   un   danno
significativo» (DNSH, «Do no significant harm») e' definito, ai sensi
dell'art. 2, punto 6), del regolamento (UE) n. 2021/241, come  segue:
«non sostenere o svolgere attivita' economiche che arrecano un  danno
significativo all'obiettivo ambientale,  ai  sensi,  ove  pertinente,
dell'art. 17 del regolamento (UE) n. 2020/852»;
  Visto l'art. 17 del regolamento (UE) n. 2020/852 che definisce  gli
obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare  un  danno
significativo (DNSH, «Do no significant harm»),  e  la  Comunicazione
della Commissione  UE  2021/C  58/01  recante  «Orientamenti  tecnici
sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo"
a  norma  del  regolamento  sul  dispositivo  per  la  ripresa  e  la
resilienza»;
  Visto il Piano nazionale di ripresa e  resilienza  (PNRR)  valutato
positivamente con decisione del Consiglio ECOFIN del 13  luglio  2021
notificata all'Italia dal Segretariato  generale  del  Consiglio  con
nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  n.  29  luglio  2021,  n.  108,  recante
l'individuazione della Governance del Piano nazionale  di  ripresa  e
resilienza e delle prime  misure  di  rafforzamento  delle  strutture
amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;
  Viste le disposizioni di cui all'art. 46 del  citato  decreto-legge
31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge  n.
29 luglio 2021, n. 108, relative alle «Pari opportunita' e inclusione
lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC»;
  Visto il  decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,  convertito  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n.  113,  recante:  «Misure
urgenti per il rafforzamento  della  capacita'  amministrativa  delle
pubbliche  amministrazioni  funzionale   all'attuazione   del   Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)  e  per  l'efficienza  della
giustizia»;
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'11
ottobre 2021 pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana del 23 novembre 2021, n. 279,  recante  «Procedure  relative
alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR
di cui all' art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178»
in particolare l'art.  3,  comma  3,  laddove  si  prevede  che  «Con
riferimento alle risorse del PNRR dedicate a  specifici  progetti  in
materia sanitaria, le regioni e province autonome accendono  appositi
capitoli relativi alla spesa sanitaria  del  bilancio  gestionale  al
fine di garantire un'esatta imputazione delle entrate e delle  uscite
relative al finanziamento specifico, in coerenza con l' art.  20  del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118»;
  Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23
novembre 2021 che ha modificato la citata «Tabella A - PNRR -  ITALIA
QUADRO FINANZIARIO PER AMMINISTRAZIONI TITOLARI»  la  quale  prevede,
tra l'altro, per il sub-investimento «M6C1 1.2.3 Telemedicina per  un
migliore supporto ai pazienti cronici» l'importo complessivo di  euro
1.000.000.000,00  a  titolarita'  del  Ministero  della  salute   con
l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari  regionali  come  soggetto
attuatore e con MITD come altra amministrazione coinvolta;
  Visto il decreto del Ministero della salute del 1° aprile 2022, che
ripartisce  analiticamente  il  sub-investimento  1.2.3,  attribuendo
specifica sub-codifica, in 1.2.3.1 «Piattaforma  di  telemedicina»  a
cui  vengono  destinati  euro  250.000.000  e  1.2.3.2  «Servizi   di
telemedicina» a cui vengono destinati euro 750.000.000;
  Tenuto  conto  che,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma   6-bis,   del
decreto-legge 31 maggio 2021, n.  77,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 29 luglio  2021,  n.  108  «le  amministrazioni  centrali
titolari di interventi previsti dal PNRR assicurano che, in  sede  di
definizione delle procedure di attuazione degli interventi del  PNRR,
almeno il 40 per cento  delle  risorse  allocabili  territorialmente,
anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria  di
provenienza, sia destinato alle regioni  del  Mezzogiorno,  salve  le
specifiche  allocazioni  territoriali  gia'  previste  nel  PNRR.  Il
Dipartimento per  le  politiche  di  coesione  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, attraverso i dati  rilevati  dal  sistema  di
monitoraggio attivato dal Servizio centrale per il PNRR  verifica  il
rispetto del predetto obiettivo e, laddove necessario, sottopone  gli
eventuali casi di scostamento alla Cabina di  regia,  che  adotta  le
occorrenti   misure   correttive   e   propone    eventuali    misure
compensative»;
  Considerato che,  ai  sensi  dell'art.  12,  comma  1,  del  citato
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 «In caso di  mancato  rispetto  da
parte delle regioni, delle Province autonome di Trento e di  Bolzano,
delle  citta'  metropolitane,  delle  province  e  dei  comuni  degli
obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNRR e  assunti  in
qualita' di  soggetti  attuatori,  consistenti  anche  nella  mancata
adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio dei progetti del
Piano, ovvero nel ritardo, inerzia o difformita' nell'esecuzione  dei
progetti, il Presidente del Consiglio dei ministri, ove sia  messo  a
rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del  PNRR
e su proposta della  Cabina  di  regia  o  del  Ministro  competente,
assegna al soggetto attuatore interessato un termine  per  provvedere
non superiore a trenta giorni. In  caso  di  perdurante  inerzia,  su
proposta del Presidente del Consiglio dei  ministri  o  del  Ministro
competente, sentito il soggetto attuatore, il Consiglio dei  ministri
individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero  in
alternativa  nomina  uno  o  piu'  commissari  ad  acta,   ai   quali
attribuisce, in via sostitutiva, il potere di  adottare  gli  atti  o
provvedimenti  necessari  ovvero  di  provvedere  all'esecuzione  dei
progetti, anche avvalendosi di societa' di cui all'art. 2 del decreto
legislativo 19  agosto  2016,  n.  175  o  di  altre  amministrazioni
specificamente indicate.»;
  Visto l'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020,  n.  178,
ai sensi del quale con uno o piu' decreti del Ministro  dell'economia
e delle finanze sono stabilite le procedure  amministrativo-contabili
per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonche'
le modalita' di rendicontazione della gestione del Fondo  di  cui  al
comma 1037;
  Visto l'art.  1,  comma  1043,  secondo  periodo,  della  legge  30
dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale, al fine di  supportare  le
attivita' di gestione,  di  monitoraggio,  di  rendicontazione  e  di
controllo delle componenti  del  Next  Generation  EU,  il  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato -  sviluppa  e  rende  disponibile  un  apposito
sistema informatico;
  Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze del 15  settembre
2021 in cui sono definite le modalita' di  rilevazione  dei  dati  di
attuazione finanziaria,  fisica  e  procedurale  relativi  a  ciascun
progetto,  da  rendere  disponibili  in  formato   elaborabile,   con
particolare  riferimento  ai  costi   programmati,   agli   obiettivi
perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che  ne
beneficiano,  ai  soggetti  attuatori,  ai  tempi  di   realizzazione
previsti  ed  effettivi,  agli  indicatori  di  realizzazione  e   di
risultato, nonche' a ogni altro elemento utile  per  l'analisi  e  la
valutazione degli interventi;
  Considerato che la misura  contribuisce  all'indicatore  comune  UE
«Utenti di servizi, prodotti e processi  digitali  pubblici  nuovi  e
aggiornati» misurato attraverso  il  numero  di  utenti  di  servizi,
prodotti e  processi  digitali  pubblici  recentemente  sviluppati  o
significativamente aggiornati grazie al sostegno  fornito  da  misure
nell'ambito del dispositivo di ripresa e resilienza e che il soggetto
attuatore    e'    responsabile    della    corretta    alimentazione
dell'indicatore sul sistema informativo REGIS - di cui al comma 1043,
art. 1, legge 30 dicembre 2020, n. 178;
  Vista la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce
la normativa attuativa della riforma del  Codice  unico  di  progetto
(CUP);
  Vista la circolare RGS-MEF del 14  ottobre  2021,  n.  21,  recante
«Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Trasmissione  delle
istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR»;
  Vista la circolare RGS-MEF del 29  ottobre  2021,  n.  25,  recante
«Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza  (PNRR) -   Rilevazione
periodica avvisi,  bandi  e  altre  procedure  di  attivazione  degli
investimenti»;
  Vista la circolare RGS-MEF del 30 dicembre  2021,  n.  32,  recante
«Piano nazionale di ripresa e resilienza -  Guida  operativa  per  il
rispetto  del  principio  di   non   arrecare   danno   significativo
all'ambiente (DNSH)»;
  Vista la circolare RGS-MEF del 31 dicembre  2021,  n.  33,  recante
«Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Nota di chiarimento
sulla circolare del 14 ottobre  2021,  n.  21  -  Trasmissione  delle
istruzioni  tecniche  per  la   selezione   dei   progetti   PNRR   -
addizionalita', finanziamento complementare e obbligo di assenza  del
c.d. doppio finanziamento»;
  Visto l'Accordo di collaborazione tra l'AGENAS, il Ministero  della
salute e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  per
la trasformazione digitale, sottoscritto il 31 dicembre 2021,  avente
ad oggetto la collaborazione tra le parti per  la  realizzazione  tra
gli altri del sub-investimento 1.2.3 «Telemedicina  per  un  migliore
supporto ai pazienti cronici», all'interno della  misura  1.2:  «Casa
come primo luogo di  cura  e  telemedicina»,  nell'ambito  del  quale
AGENAS e' stata individuata quale «soggetto attuatore»;
  Vista la circolare RGS-MEF del  18  gennaio  2022,  n.  4,  recante
«Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - art.  1,  comma  1,
del decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative»;
  Vista la circolare RGS-MEF del 24 gennaio 2022, n. 6 recante «Piano
nazionale di ripresa e  resilienza  (PNRR)  - Servizi  di  assistenza
tecnica per le amministrazioni  titolari  di  interventi  e  soggetti
attuatori del PNRR»;
  Vista la circolare RGS-MEF del  10  febbraio  2022,  n.  9  recante
«Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Trasmissione  delle
istruzioni tecniche per  la  redazione  dei  sistemi  di  gestione  e
controllo delle amministrazioni centrali titolari di  interventi  del
PNRR»;
  Visti gli obblighi di  assicurare  il  conseguimento  di  target  e
milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;
  Viste le Linee guida attuative del comma 15-bis  dell'art.  12  del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012,  n.  221,  approvate  nella  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano il 28 maggio 2022;
  Visto  l'art.  12  del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
recante «Fascicolo sanitario elettronico, sistemi di sorveglianza nel
settore sanitario e governo della sanita' digitale», come  modificato
dall'art. 21 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25;
  Visto il comma 15-decies dell'art. 12 del decreto-legge 18  ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  dicembre
2012, n. 221, novellato dall'art. 21  del  decreto-legge  27  gennaio
2022, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 che, al  fine
di  garantire  l'omogeneita'  a  livello  nazionale  e   l'efficienza
nell'attuazione delle politiche di prevenzione e nell'erogazione  dei
servizi sanitari, ivi inclusi quelli  di  telemedicina,  attribuisce,
tra l'altro, all'Agenas il ruolo di Agenzia nazionale per la  sanita'
digitale (ASD), assicurando il potenziamento  della  digitalizzazione
dei servizi e dei processi in sanita';
  Visto  il  decreto-legge  10  settembre  2021,  n.   121,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di investimenti  e  sicurezza  delle
infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale,  per  la
funzionalita' del Ministero delle infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili,  del  Consiglio  superiore   dei   lavori   pubblici   e
dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali
e autostradali»;
  Visto, in particolare, l'art. 10, comma  3,  del  decreto-legge  10
settembre 2021, n. 121, il  quale  prevede  che  «La  notifica  della
citata decisione di esecuzione del  consiglio  UE  -  ECOFIN  recante
"Approvazione della valutazione del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza  dell'Italia",  unitamente   al   decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze di cui al  comma  2,  costituiscono  la
base giuridica di  riferimento  per  l'attivazione,  da  parte  delle
amministrazioni  responsabili,  delle  procedure  di  attuazione  dei
singoli interventi previsti dal PNRR, secondo quanto  disposto  dalla
vigente normativa nazionale ed europea, ivi compresa l'assunzione dei
corrispondenti impegni di spesa, nei limiti delle  risorse  assegnate
ai sensi del decreto di cui al comma 2»;
  Visto l'investimento 1.2.3.2 «Servizi di  telemedicina»  ricompreso
nel sub-investimento 1.2.3 «Telemedicina per un miglior  supporto  ai
pazienti cronici», Missione 6 Componente 1  del  Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza (PNRR);
  Premesso  che  il  Comitato  interministeriale  sulla   transizione
digitale  nella  riunione  del  15  dicembre  2021  ha  previsto   la
designazione, su proposta del Ministro per  gli  affari  regionali  e
delle  autonomie  e  di  concerto  con  il  Ministro   delegato   per
l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e con il Ministro
della salute, di regioni capofila nell'ambito  della  gestione  delle
procedure di procurement dei progetti verticali di telemedicina;
  Premesso che, con la lettera 2 marzo  2022,  il  Ministro  per  gli
affari regionali e delle autonomie, a seguito dell'informativa  resa,
ai sensi dell'art. 6, comma 1,  del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, dal Ministro delegato per l'innovazione  tecnologica  e
la transizione digitale  in  sede  di  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano, ha proposto le Regioni Lombardia e Puglia  quali  regioni
capofila;
  Premesso che il Ministro delegato per l'innovazione  tecnologica  e
la transizione digitale e il Ministro della salute, in data  4  marzo
2022, hanno espresso formale  concerto  alla  predetta  proposta  del
Ministro per gli affari regionali e delle autonomie  in  ordine  alla
designazione delle Regioni Lombardia e Puglia quali regioni capofila;
  Ritenuto, pertanto, necessario, al fine di  garantire  l'attuazione
dell'investimento della Missione 6 Componente 1 - 1.2.3 «Telemedicina
per  un  migliore  supporto  ai  pazienti  cronici» -  sub-intervento
«Servizi di telemedicina», definire le procedure di  selezione  delle
soluzioni di telemedicina  e  diffusione  sul  territorio  nazionale,
nonche' i meccanismi di  valutazione  delle  proposte  di  fabbisogno
regionale per i servizi minimi di telemedicina e adottare le Linee di
indirizzo per i servizi di telemedicina, prodotte  nell'ambito  delle
attivita' del Gruppo di lavoro telemedicina coordinato da AGENAS;
  Acquisito il concerto  del  Ministero  delegato  per  l'innovazione
tecnologica e la transizione digitale in data 29 settembre 2022;
 
                              Decreta:
                               Art. 1
       Processo per la selezione di soluzioni di telemedicina
                e diffusione sul territorio nazionale

 
  1. Al fine di raggiungere gli obiettivi previsti nell'ambito  della
Missione 6 Componente  1  del  sub-investimento  1.2.3  Telemedicina,
considerato che la Regione Lombardia e la Regione Puglia  sono  state
individuate quali  regioni  capofila  con  il  compito  specifico  di
provvedere, anche avvalendosi delle proprie centrali di  committenza,
alle procedure di acquisizione di soluzioni di telemedicina  conformi
alle Linee guida adottate in materia ai sensi del comma  15-undecies,
lettera a) dell'art. 12 del decreto-legge 18 ottobre  2012,  n.  179,
convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, l'Agenzia  nazionale
per i servizi sanitari regionali (Agenas), in  qualita'  di  soggetto
attuatore dell'investimento, stipula con le regioni capofila apposite
convenzioni.
  2. L'Agenas acquisisce  il  Piano  operativo  e  il  fabbisogno  di
ciascuna regione  e  provincia  autonoma  per  i  servizi  minimi  di
telemedicina secondo il format di cui  all'allegato  A  del  presente
decreto, avvalendosi dell'apposito portale web messo  a  disposizione
dalla stessa. Nel  Piano  operativo,  ciascuna  regione  e  provincia
autonoma indica:
    a. il proprio fabbisogno totale per  i  servizi  di  telemedicina
previsti per l'infrastruttura regionale di telemedicina come definita
nelle Linee guida adottate in materia ai sensi del comma 15-undecies,
lettera a) dell'art. 12 del decreto-legge 18 ottobre  2012,  n.  179,
convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221  e  il  rispetto  di
Milestone  e  Target  nonche'  il  cronoprogramma   dello   specifico
sub-investimento;
    b.  quali  componenti  del   fabbisogno   intende   eventualmente
garantire con soluzioni di telemedicina gia' esistenti  e  attive  su
tutto il territorio regionale alla data di registrazione del presente
decreto;
    c. quali  componenti  del  fabbisogno  totale  intende  acquisire
nell'ambito del sub-investimento 1.2.3.2.
  3. La Commissione tecnica di valutazione di cui al successivo  art.
2 valuta i Piani operativi e di fabbisogno regionali; tali  documenti
possono  contenere  anche  soluzioni  gia'  presenti  sul  territorio
regionale.   La   valutazione   verte   sulla    conformita'    della
programmazione regionale e delle soluzioni esistenti alle Linee guida
adottate in materia, ai  sensi  del  comma  15-undecies,  lettera  a)
dell'art. 12 del decreto-legge 18 ottobre  2012,  n.  179  convertito
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in coerenza con  il  fabbisogno
regionale, con gli obiettivi specifici  del  sub-investimento  e  nel
rispetto  dei  principi  del  PNRR.  I   Piani   operativi   valutati
interamente  conformi  possono  essere  finanziati  con  le   risorse
assegnate attraverso il decreto di cui all'art. 4.  Per  ottenere  il
finanziamento PNRR, le regioni e province autonome i cui  piani  sono
stati   approvati   possono   attivare   le   soluzioni   selezionate
esclusivamente attraverso le gare delle regioni capofila.
  4. All'esito della valutazione  di  cui  al  comma  3,  le  regioni
capofila pubblicano i bandi di gara.
  5. Allo scopo di consentire a tutte le regioni e province  autonome
di attivare l'Infrastruttura regionale di telemedicina, come definita
nelle  Linee  guida  di  cui  al  comma   3,   nei   tempi   previsti
dall'investimento PNRR M6C1  1.2.3,  le  regioni  capofila  stipulano
appositi accordi, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n.
241, in conformita' a quanto  previsto  dall'art.  5,  comma  6,  del
decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,  con  le  regioni  e  le
province autonome che intendono avvalersi delle attivita' di acquisto
delle predette regioni capofila.

                               Art. 2
             Costituzione e competenze della Commissione
                       tecnica di valutazione

 
  1. E' costituita una Commissione tecnica di valutazione, presieduta
da un  dirigente  di  Agenas,  in  qualita'  di  soggetto  attuatore,
composta da  sette  componenti  con  diritto  di  voto,  di  cui  due
rappresentanti del Ministero della salute, due  rappresentanti  della
struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente  per
l'innovazione  tecnologica  e   la   transizione   digitale   e   tre
rappresentanti  dell'Agenzia  nazionale  per   i   servizi   sanitari
regionali (Agenas), nonche' da un rappresentante per ciascuna regione
capofila, senza diritto di voto.
  2. L'Agenas, mediante l'Unita' di progetto formalmente  costituita,
supporta la  Commissione  tecnica  di  valutazione  nell'esame  delle
proposte progettuali regionali, monitora le procedure  e  verifica  i
report  regionali  trasmessi  durante  la  fase  di  attuazione   dei
progetti.
  3. La Commissione tecnica di cui al  comma  1  riceve  i  piani  di
fabbisogno di cui al comma 2 dell'art. 1 e ne valuta  la  congruita',
secondo quanto previsto dal successivo comma 3, entro  trenta  giorni
dalla ricezione.

                               Art. 3
                         Linee di indirizzo

 
  1.  Sono  adottate  le  «Linee  di  indirizzo  per  i  servizi   di
telemedicina» riportate nell'allegato B del presente decreto, che  ne
costituisce parte integrante.
  2. Le Linee di indirizzo di cui al comma  1  stabiliscono  le  aree
cliniche  per  garantire  l'omogeneita'   a   livello   nazionale   e
l'efficienza nell'attuazione dei servizi di telemedicina, in coerenza
con gli obiettivi della Missione 6 Componente 1 del PNRR.

                               Art. 4
               Assegnazione delle risorse alle regioni

 
  1. Con decreto del  Ministro  della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro delegato per  l'innovazione  tecnologica  e  la  transizione
digitale, sono assegnate alle regioni e  alle  province  autonome  le
risorse previste dall'investimento PNRR M6C1 1.2.3 per l'acquisizione
dei servizi di telemedicina  da  loro  prescelti  e  approvati  dalla
Commissione tecnica di cui all'art. 2 del presente decreto.

                               Art. 5
                 Clausola di invarianza finanziaria

 
  1. Dall'attuazione  del  presente  decreto  non  derivano  nuovi  o
ulteriori oneri a  carico  della  finanza  pubblica;  alle  attivita'
previste  dallo  stesso  si  provvede  mediante  le  risorse   umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

                               Art. 6
                         Disposizioni finali

 
  1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore   dalla   data   della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  Il presente decreto sara' inviato ai competenti organi di controllo
e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 30 settembre 2022
 
                                             Il Ministro della salute
                                                      Speranza        
 Il Ministro delegato per   
l'innovazione tecnologica e
la transizione digitale     
          Colao             

Registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 2022
Ufficio di controllo sugli atti del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali,  del  Ministero  dell'istruzione,  del  Ministero
dell'universita' e della ricerca, del Ministero  della  cultura,  del
Ministero della salute, n. 3019

                                                           Allegato A
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
    Piano nazionale di ripresa e resilienza
    Missione 6  Componente  1 -  Reti  di  prossimita',  strutture  e
telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale
    Investimento 1.2.3. Telemedicina  per  un  migliore  supporto  ai
pazienti cronici
 
         Indicazioni per la presentazione Progetti regionali
       di telemedicina - Piano operativo regionale/provinciale
 
Indicazioni, redatte da AGENAS, per la presentazione di  progetti  di
                            telemedicina
      da parte delle regioni/province autonome con indicazioni
delle informazioni necessarie per la valutazione dei  progetti  e  la
                     definizione del fabbisogno.
Il presente documento verra' traferito su una piattaforma online  per
                          la compilazione.
 
1. Indice.
    1. Indice
    2. Premessa
    3. Descrizione del progetto [max 7000 caratteri*]
    4. Analisi del contesto [max 9.000 caratteri*]
      4.1 Servizi di telemedicina gia' attivi
      4.2 Servizi di telemedicina da implementare
    5. Rispetto  dei  principi  del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza
    a. Rispetto dei criteri generali del pnrr
    b. Rispetto dei principi trasversali
    6. Piano progettuale di dettaglio e tempi di realizzazione
    Allegato 1
2. Premessa.
    Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e' un piano  di
riforma le cui linee di investimento e relative strategie hanno  come
obiettivi   il   miglioramento    delle    condizioni    regolatorie,
ordinamentali, di contesto e l'incremento  in  equita'  efficienza  e
competitivita' del Paese che lo adotta.
    La Missione 6 del PNRR, nata dall'esigenza di colmare il  divario
tra le disparita' territoriali ed offrire maggiore integrazione tra i
servizi sanitari nei diversi setting assistenziali, e' dedicata  alla
Salute e si articola in due componenti:
      Componente 1:  Reti  di  prossimita',  strutture  intermedie  e
telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale;
      Componente  2:  Innovazione,  ricerca  e  digitalizzazione  del
servizio sanitario nazionale.
    Gli  investimenti  sulla   riforma   riguardante   le   reti   di
prossimita', strutture  e  telemedicina  per  l'assistenza  sanitaria
territoriale hanno la seguente articolazione:
      Investimento 1.1: Case della comunita' e presa in carico  della
persona;
      Investimento 1.2: Casa come primo luogo di cura e telemedicina;
      Investimento  1.3:  Rafforzamento   dell'assistenza   sanitaria
intermedia e delle sue strutture (Ospedali di comunita').
    Il decreto ministeriale del 6  agosto  2021  ha  nominato  Agenas
soggetto attuatore del sub-investimento 1.2.3 «Telemedicina» pari a 1
euro/mld, suddiviso in 1.2.3.1 pari a 250 euro/mln e 1.2.3.2  pari  a
750 euro/mln.
    L'investimento in telemedicina  rappresenta  un  mezzo  per:  (i)
contribuire a ridurre gli attuali divari geografici  e  territoriali;
(ii) garantire una migliore «esperienza di cura» per  gli  assistiti;
(iii) migliorare l'efficacia  e  l'efficienza  dei  sistemi  sanitari
regionali tramite la  promozione  dell'assistenza  domiciliare  e  di
protocolli di monitoraggio da remoto.
    Il   presente   documento   si    inserisce    all'interno    del
sub-investimento 1.2.3.2 come documento guida per  le  redazioni  dei
progetti regionali di Telemedicina, e ai fini del raggiungimento  dei
sopracitati obiettivi e della corretta allocazione delle  risorse  e'
necessaria una sua accurata compilazione.
    Il PNRR individua nella telemedicina uno strumento importante per
abilitare  una  piu'  efficace  copertura  territoriale  dei  servizi
sanitari per gli assistiti. Con tale progetto PNRR  la  telemedicina,
quindi, evolvera' cosi'  da  ambito  sperimentale  promosso  solo  da
alcune realta' locali a componente integrante del  sistema  sanitario
regionale  e  nazionale.  Come  tale,  e'  fondamentale  che  la  sua
diffusione sia equa ed omogenea e che le  soluzioni  regionali  siano
interoperabili tra loro, per contribuire alla  riduzione  dei  divari
territoriali. A questo fine, sono state adottate le «Linee guida  per
i servizi  di  telemedicina  per  il  sub-investimento  1.2.3.2».  Il
documento indica tutti i requisiti funzionali e tecnologici che tutte
le soluzioni di telemedicina il cui acquisto, integrazione o sviluppo
dovranno rispettare.
    Al fine di rispettare le  tempistiche  previste  dal  PNRR  e  al
contempo favorire  una  diffusione  omogenea  della  telemedicina  in
coerenza con le Linee  guida  sopra  indicate,  tutte  le  regioni  e
province autonome avranno la possibilita' di  attivare  soluzioni  di
telemedicina la cui conformita' sara' gia' stata  verificata  tramite
un processo di valutazione nazionale. Tali soluzioni sono individuate
tramite gare promosse dalle regioni capofila, come stabilito  tramite
verbale del CITD del 15 dicembre 2021 e dal decreto interministeriale
con cui il presente format viene approvato. I requisiti  tecnici  con
cui saranno selezionate tali soluzioni saranno dettagliati  in  altra
documentazione.
    Le regioni che possiedono soluzioni di telemedicina gia'  diffuse
su scala regionale possono scegliere di non avvalersi delle soluzioni
sopra-citate, indicandolo nel piano in oggetto purche'  le  soluzioni
possedute rispettino le Linee guida sopra indicate. «Linee guida  per
i  servizi  di  telemedicina   per   il   sub-investimento   1.2.3.2»
definiscono i requisiti generali, funzionali e tecnologici per  tutti
i moduli che compongono l'infrastruttura regionale di telemedicina. I
moduli  devono  essere  integrati  tra  loro  e  integrabili  con  la
piattaforma nazionale di telemedicina.
    Il presente Piano operativo  definisce  per  ciascuna  regione  e
provincia autonoma:
      a) il fabbisogno totale per i servizi di telemedicina  previsti
per l'infrastruttura regionale di telemedicina  come  definita  nelle
Linee guida adottate in  materia  ai  sensi  del  comma  15-undecies,
lettera a) dell'art. 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.  179  e
successive modificazioni («Linee guida per i servizi di  telemedicina
per il sub-investimento 1.2.3.2») e il rispetto di Milestone e Target
nonche' il cronoprogramma dello specifico sub-investimento;
      b)  quali  componenti  del  fabbisogno  intende   eventualmente
coprire con soluzioni di telemedicina  gia'  esistenti  e  attive  su
tutto il territorio regionale alla data di registrazione del presente
decreto;
      c) quali componenti del  fabbisogno  totale  intende  acquisire
nell'ambito del sub-investimento 1.2.3.2.
      d) la modalita'  di  implementazione  al  fine  di  raggiungere
almeno il 70% degli enti e dei professionisti sanitari del SSR.
    Si  chiede  di  compilare  il  piano  operativo  considerando  il
contesto  socio-sanitario  regionale,  l'impatto  atteso  in  termini
organizzativi e le risorse impiegate.
3. Descrizione del progetto [max 7000 caratteri* (1) ]
    Nella seguente sezione si chiede di definire:
      Razionale;
      Fabbisogno di salute;
      Modalita' di implementazione.
4. Analisi del contesto [max 9.000 caratteri*]
    Nella progettazione e programmazione dei servizi di  telemedicina
risulta  fondamentale  considerare  le   principali   caratteristiche
demografiche  e  socioeconomiche  della  popolazione  di  riferimento
nonche' le caratteristiche orografiche  del  territorio  considerando
anche le aree interne  e  tutti  gli  altri  determinanti  di  salute
(comuni distanti dai luoghi  di  offerta  di  servizi  di  base  come
istruzione, sanita' e trasporti).
    A  supporto  della  compilazione  l'Allegato  1  contiene  alcune
informazioni sociodemografiche.
    Considerando tali caratteristiche, fornire  una  descrizione  dei
problemi di salute a cui il servizio di telemedicina che  si  intende
implementare vuole rispondere.
    La tabella successiva rappresenta un supporto  alla  compilazione
di questa sezione. Si raccomanda nella compilazione delle tabelle  di
inserire la fonte da cui sono tratti i dati.
    La Tabella 1 descrive il numero totale di persone  affette  dalle
patologie oggetto dell'investimento, e puo' essere integrato  con  le
condizioni cliniche di interesse regionale;  si  esplicita  che  tale
valore rappresenta la descrizione dello stato di salute della regione
e/o provincia autonoma.
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
4.1 Servizi di telemedicina gia' attivi.
    Nel caso fosse gia' presente e attivo un servizio di telemedicina
regionale, descrivere la sua articolazione nelle  seguenti  tipologie
di prestazioni compilando la Tabella 2a e Tabella 2b:
      Televisita
      Teleconsulto
      Teleassistenza
      Telemonitoraggio/Telecontrollo
    Le tabelle di seguito rappresentano un supporto alla compilazione
di questa sezione. Si raccomanda nella compilazione delle tabelle  di
inserire la fonte da cui sono tratti i dati.
    Compilare le tabelle 2a e 2b se sono  attivi  gia'  dei  progetti
relativi ai servizi di Telemedicina.
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
4.2 Servizi di telemedicina da implementare.
    Nella tabella 3 inserire il numero  di  persone  che  si  prevede
assistere   in   Telemonitoraggio/Telecontrollo   per   le   seguenti
condizioni cliniche.
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
      
    Indicare nelle Tabelle 4a, 4b, 4c, 5  il  numero  dei  medici  di
Medicina generale, pediatri di libera scelta,  medici  specialisti  e
altre figure professionali (in riferimento all'Allegato  1)  presenti
nella  regione  raggruppate  per  Enti  SSR,  il  numero  di   utenze
applicative totali  e  per  condizione  clinica  che  si  ritiene  di
attivare e il numero di postazioni di lavoro dedicate che si  intende
mettere a disposizione dei diversi ruoli  professionali  per  erogare
prestazioni sanitarie in telemedicina.
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
5. Rispetto dei principi del Piano nazionale di ripresa e resilienza
    Di seguito l'indicazione dell'impatto di  Progetto  sui  principi
trasversali del Piano nazionale di ripresa e resilienza che  dovranno
essere accettati nel format di compilazione.
  a. Rispetto dei criteri generali del PNRR:
      la selezione degli Operatori economici all'interno del bando di
gara della Piattaforma di telemedicina ha previsto  il  rispetto  dei
requisiti  di  trasparenza,  pubblicita'  e  rotazione.   L'atto   di
descrizione delle modalita' di gara ha specificato che, in accordo  e
in rispetto dei principi di trasparenza, ogni  eventuale  modifica  o
integrazione delle modalita' di gara sara' pubblicata  sul  sito  web
dell'Amministrazione responsabile dell'investimento e  gli  operatori
economici dovranno attenersi  alle  eventuali  modifiche  pubblicate.
All'interno del bando tra i  requisiti  di  ammissibilita'  e'  stata
disposta la  verifica  della  capacita'  amministrative  e  tecniche,
ovvero che i soggetti attuatori dispongano delle competenze,  risorse
e qualifiche  professionali  necessarie  per  portare  a  termine  il
progetto e conseguire eventuali target e milestone. Agenas  in  pieno
rispetto di quanto previsto, ha inserito inoltre in tutti i documenti
un  riferimento  esplicito  al  finanziamento  da  parte  dell'Unione
europea e all'iniziativa Next Generation EU  e  il  logo  dell'Unione
europea.
    Agenas, nei successivi atti, negli strumenti  attuativi  e  nelle
richieste di finanziamento prevedera' il rispetto di quanto  previsto
nelle direttive emanate dal servizio centrale e da MdS.
  b. Rispetto dei principi trasversali:
      di seguito l'indicazione dell'impatto di Progetto sui  principi
trasversali del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
Do No Significant Harm.
      In  linea  con   il   principio   del   «non   arrecare   danni
significativi» all'ambiente («do no significant  harm»  -  DNSH)  che
ispira il Programma Next Generation EU (NGEU), il Progetto  non  solo
minimizza gli impatti  ambientali  indiretti,  ma  avra'  un  impatto
positivo sulla tutela dell'ambiente. Nell'attuazione dell'intervento,
si rispettera' quanto indicato nella «Guida operativa per il rispetto
del principio del DNSH», emanata dal Ministero dell'economia e  delle
finanze con circolare n. 32 del 30 dicembre 2021, che ha lo scopo  di
assistere   le   amministrazioni   preposte   alla   gestione   degli
investimenti nel processo di indirizzo, raccolta  di  informazioni  e
verifica,  fornendo  indicazioni  sui  requisiti  tassonomici,  sulla
normativa corrispondente e sugli elementi utili  per  documentare  il
rispetto di tali requisiti sui  singoli  settori  di  intervento  del
PNRR. I requisiti minimi che i fornitori  di  servizi  di  hosting  e
cloud  dovranno  rispettare  sono  quelli  afferenti  alle  normative
comunitarie EU criteria - GPP -  Environment  -  European  Commission
(europa.eu)  (compresi  RoHS,  REACH,  RAEE,  regolamento   (UE)   n.
2019/42).
Climate and Digital Tagging.
    Il Progetto contribuisce alla diffusione dei servizi  digitali  e
al rafforzamento della comunicazione a distanza fra PA  e  cittadino.
Cio' contribuira' alla diminuzione  dell'utilizzo  di  carta  e  alla
contrazione delle emissioni di CO2 (riduzione degli  spostamenti  dei
pazienti  per  recarsi  fisicamente  presso  studi  medici  o   altro
operatore sanitario, per es. per consulto medico).
    La natura del Progetto potra' avere inoltre effetto positivo  sul
livello di digitalizzazione nazionale avendo un impatto  diretto  sui
servizi e sulle funzionalita' messe a disposizione dei cittadini.
Equita' di genere.
    Il Progetto, essendo rivolto a tutti  i  cittadini  senza  alcuna
distinzione,  sara'  eseguito  nel  pieno  rispetto   del   principio
dell'equita' di genere.
Valorizzazione e protezione dei giovani.
    L'iniziativa e' orientata a sviluppare nuove  e  piu'  efficienti
modalita' di comunicazione  fra  la  pubblica  amministrazione  e  il
cittadino.  Il  carattere  innovativo  del  Progetto  lo   rende   di
particolare interesse per le risorse  giovani,  rispetto  alle  quali
l'utilizzo di  canali  di  comunicazione  digitale  contribuiranno  a
colmare ulteriormente le distanze.
Riduzione divari territoriali.
    La disponibilita' di  servizi  on-line  su  tutto  il  territorio
nazionale  contribuisce  alla  riduzione  dei   divari   territoriali
all'interno del Paese. Anche l'attivita'  di  comunicazione  relativa
all'iniziativa  verra'  modulata  tenendo  in   considerazione   tale
obiettivo.
6. Piano progettuale di dettaglio e tempi di realizzazione
    L'implementazione   dei   servizi   di    telemedicina    oggetto
dell'investimento dovra' rispettare il seguente cronoprogramma  delle
attivita'.
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
      

(1) Spazi inclusi

Allegato 1
    Nella presente sezione sono presenti i dati che descrivono alcune
caratteristiche sociodemografiche  in  riferimento  del  Paese  e  il
numero di medici presenti nei servizi sanitari  di  regioni/provincie
autonome.
    Di seguito sono riportati i dati e le elaborazioni effettuate  da
Agenas:
      1) elaborazioni AGENAS su dati ISTAT aggiornati al 2020
      2)  elaborazioni  AGENAS  su  dati  Dipartimento  politiche  di
coesione - Mappa Aree interne/Tavole  di  sintesi  per  regione  anno
2020:
        a) le aree interne comprendono i comuni italiani distanti dai
luoghi di offerta di servizi  di  base  come  istruzione,  sanita'  e
trasporti;
        b) le aree interne vengono individuate, dal 2012,  a  partire
da quello che viene  definito  il  Comune  'polo',  ossia  un  centro
abitato con:
          un'offerta scolastica  superiore  (almeno  un  liceo  o  un
istituto tecnico o professionale);
          un ospedale di livello DEA I (servizi di pronto soccorso  e
funzioni di medicina generale);
          una stazione ferroviaria Silver (impianti medio-piccoli per
servizi metropolitani e regionali). La definizione dei  comuni  delle
aree interne e' data dalla distanza dal 'polo', calcolata  in  minuti
di     percorrenza     stradale.      Si      veda      il      link:
https://politichecoesione.governo.it/media/2824/20220214-mappa-ai-202
0-tavole-di-sintesi-per-regione.xlsx (accesso il 3 agosto 2022) e  il
link
https://politichecoesione.governo.it/media/2831/20220214-mappa-ai-202
0-nota-tecnica-nuvap_rev.pdf (accesso il 3 agosto 2022).
      3) dati MMG, PLS e specialisti ambulatoriali.
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 

                                                           Allegato B
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
    Piano nazionale di ripresa e resilienza
    Missione 6: Salute Componente  1  (M6C1):  Reti  di  prossimita',
strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale
    Sub-investimento 1.2.3 Telemedicina per un migliore  supporto  ai
pazienti cronici
    Sub-intervento di investimento 1.2.3.2 Servizi di telemedicina
 
          Linee di indirizzo per i servizi di telemedicina
 
  Sommario
    Premessa
    Obiettivi
    Requisiti clinici dei servizi di telemedicina
    Televisita,    Teleconsulto/Teleconsulenza    e    Teleassistenza
nell'assistenza sanitaria territoriale
      Televisita e teleconsulto/teleconsulenza
        Popolazione
        Modalita' di erogazione
        Professionista/i e branche specialistiche coinvolti
      Teleassistenza nell'assistenza sanitaria territoriale
        Popolazione
        Modalita' di erogazione
        Professionista/i e branche specialistiche coinvolte
    Telemonitoraggio  e   telecontrollo   nell'assistenza   sanitaria
territoriale
      Telemonitoraggio e telecontrollo nel paziente con diabete
        Popolazione
        Modalita' di erogazione
        Parametri da monitorare/controllare
        Professionista/i e branche specialistiche coinvolti
      Telemonitoraggio e telecontrollo  nel  paziente  con  patologie
respiratorie
        Popolazione target
        Modalita' di erogazione
        Parametri da monitorare/controllare
        Professionista/i e branche specialistiche coinvolti
      Telemonitoraggio e telecontrollo  nel  paziente  con  patologie
cardiologiche
        Popolazione
        Modalita' di erogazione
        Parametri da monitorare/controllare
        Professionista/i e branche specialistiche coinvolti
      Telemonitoraggio e telecontrollo nel paziente Oncologico
        Condizione clinica e carico di malattia
        Popolazione
        Modalita' di erogazione
        Parametri da monitorare/controllare
        Professionista/i e branche specialistiche
      Telemonitoraggio e telecontrollo nel paziente neurologico
        Condizione clinica e carico di malattia
        Popolazione
        Modalita' di erogazione
        Parametri da monitorare/controllare
        Professionisti e branche specialistiche coinvolti
    Appendice
      Definizioni
      Acronimi
Premessa.
    La Missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR),
dedicata alla salute, nasce dall'esigenza di colmare il  divario  tra
le disparita' territoriali ed offrire  maggiore  integrazione  tra  i
servizi sanitari nei diversi ambiti assistenziali.
    La Componente 1 «Reti  di  prossimita',  strutture  intermedie  e
telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale» ha  l'obiettivo
di potenziare il Servizio  sanitario  nazionale  (SSN)  allineando  i
servizi ai bisogni delle comunita'  e  dei  pazienti;  rafforzare  le
strutture  e  i  servizi  sanitari  di  prossimita'   e   i   servizi
domiciliari; sviluppare la telemedicina e superare la  frammentazione
e la  mancanza  di  omogeneita'  dei  servizi  sanitari  offerti  sul
territorio; sviluppare soluzioni di telemedicina avanzate a  sostegno
dell'assistenza domiciliare.
    Nell'ambito della Missione 6  Componente  1  (M6C1)  del  PNRR  e
dell'intervento 1.2 «Casa come primo luogo di cura  e  telemedicina»,
il sub-investimento 1.2.3 «Telemedicina per un migliore  supporto  ai
pazienti cronici» ha l'obiettivo di promuovere e rendere  strutturali
nel SSN  servizi  e  prestazioni  di  telemedicina,  a  supporto  dei
pazienti con malattie croniche.
    A tale sub-investimento e' destinato un miliardo di euro  per  il
finanziamento di progetti che consentano interazioni  medico-paziente
a distanza e  di  iniziative  di  ricerca  ad  hoc  sulle  tecnologie
digitali in materia di telemedicina. Il decreto  del  Ministro  della
salute del 1° aprile 2022 nella ripartizione  analitica  dei  diversi
sub-investimenti   ha   definito   la   seguente   sub-codifica    al
sub-investimento 1.2.3 «Telemedicina  per  un  migliore  supporto  ai
pazienti cronici»: 1.2.3.1 per la Piattaforma di telemedicina, per un
importo pari a 250 milioni di  euro,  e  1.2.3.2  per  i  Servizi  di
telemedicina,  per  un  importo  pari  a  750  milioni  di  euro.   I
finanziamenti previsti  proprio  all'interno  del  sub-intervento  di
investimento 1.2.3.2 «Servizi di  telemedicina»  sono  oggetto  delle
presenti linee di indirizzo.
    L'Agenzia nazionale per i Servizi sanitari regionali (Agenas), in
qualita' di Agenzia nazionale per la sanita' digitale (ASD), ai sensi
del decreto-Legge 27 gennaio 2022 n. 4 «Misure urgenti in materia  di
sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e
servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonche' per
il contenimento degli effetti degli aumenti dei  prezzi  nel  settore
elettrico», e di soggetto attuatore del  sub-investimento  1.2.3,  ai
sensi dell'Accordo del 31 dicembre 2021  sottoscritto  tra  Ministero
della salute, Agenas  e  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  -
Dipartimento per la trasformazione digitale (DTD), ha predisposto  le
presenti linee di indirizzo per la definizione dei progetti regionali
sui servizi di telemedicina.
    A tal fine, si e' avvalsa della collaborazione di  un  Gruppo  di
lavoro  multiprofessionale  e  multidisciplinare,  che  ha  visto  il
coinvolgimento del Ministero della salute, del DTD, delle  regioni  e
di altri enti.
    Inoltre, Agenas, mediante l'Unita' di  progetto  di  telemedicina
formalmente costituita, avra' il  compito  di  valutare  le  proposte
progettuali regionali, monitorare le procedure e verificare i  report
regionali trasmessi durante la fase di attuazione dei progetti.
    Il documento e' stato redatto in coerenza con quanto previsto dal
decreto ministeriale 23 maggio 2022, n. 77  «Regolamento  recante  la
definizione di modelli e standard  per  lo  sviluppo  dell'assistenza
territoriale  nel  Servizio   sanitario   nazionale»,   dal   decreto
ministeriale  29  aprile  2022  «Approvazione   delle   linee   guida
organizzative  contenenti  il  "Modello  digitale  per   l'attuazione
dell'assistenza  domiciliare",  ai  fini  del  raggiungimento   della
Milestone EU M6C1-4, di cui all'Annex alla  decisione  di  esecuzione
del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante l'approvazione della
valutazione del Piano per la ripresa e  resilienza  dell'Italia»,  le
cui indicazioni assumono una valenza trasversale e  riguardano  tutte
le tipologie di servizi di telemedicina che  supportano  l'assistenza
domiciliare, e da tutta la normativa vigente in materia  sanitaria  e
in particolare di sanita' digitale.
Obiettivi.
    Le presenti linee di indirizzo hanno  l'obiettivo  di  supportare
regioni e province autonome nella definizione  e  composizione  delle
iniziative  progettuali  sui  servizi  di  telemedicina  finanziabili
afferenti   al   sub-intervento   di   investimento    1.2.3.2    del
sub-investimento 1.2.3.
    Il  documento,  in  particolare,  definisce  le   aree   cliniche
finanziabili nell'ambito dei servizi di telemedicina.
    Tale   sezione   fornisce   indirizzi   per   l'elaborazione   di
progettualita' regionali con riferimento a specifiche aree cliniche e
bisogni di salute. Nello specifico, riporta indicazioni di  carattere
clinico-assistenziale  (popolazione  di  riferimento,  modalita'   di
erogazione della  prestazione,  professionisti  coinvolti,  finalita'
della prestazione  e  benefici  attesi)  sulle  seguenti  prestazioni
suddivise per i target di pazienti individuati:
      Televisita, teleconsulto/teleconsulenza e teleassistenza;
      Telemonitoraggio e telecontrollo del paziente con diabete;
      Telemonitoraggio e telecontrollo  del  paziente  con  patologie
respiratorie;
      Telemonitoraggio e telecontrollo  del  paziente  con  patologie
cardiologiche;
      Telemonitoraggio e telecontrollo del paziente oncologico;
      Telemonitoraggio e telecontrollo del paziente neurologico.
    Per la stesura delle linee di indirizzo si e'  tenuto  conto  dei
seguenti documenti inerenti alla telemedicina:
      «Indicazioni  nazionali  per  l'erogazione  di  prestazioni  in
telemedicina» (Accordo Conferenza Stato-regioni del 17 dicembre  2020
- Repertorio atti n. 215/CSR);
      «Indicazioni metodologiche per la perimetrazione delle proposte
di PPP per la Piattaforma nazionale di telemedicina»,  pubblicate  da
Agenas in allegato all'avviso di PPP per la realizzazione dei Servizi
abilitanti della PNT in data 18 marzo 2022 (ed aggiornate il 4 maggio
2022);
      «Adozione delle Linee  guida  per  l'attuazione  del  Fascicolo
sanitario  elettronico»  (decreto  ministeriale  20   maggio   2022 -
Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 160 dell'11 luglio 2022);
      «Piattaforma  di  telemedicina  ed  ecosistema  FSE:  punti  di
contatto e raccordo tra i due progetti»,  predisposto  dal  Ministero
della salute, dal Dipartimento per la trasformazione  digitale  e  da
Agenas e pubblicato sul sito di Agenas in data 17 maggio 2022;
      «Approvazione delle linee  guida  organizzative  contenenti  il
"Modello digitale per l'attuazione dell'assistenza  domiciliare",  ai
fini del raggiungimento della Milestone EU M6C1-4, di  cui  all'Annex
alla decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021,
recante l'approvazione della valutazione del Piano per la  ripresa  e
resilienza  dell'Italia»  (decreto  ministeriale  29  aprile   2022 -
Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 120 del 24 maggio 2022).
    Inoltre, la realizzazione  degli  interventi  progettuali  dovra'
avvenire in coerenza con  le  seguenti  linee  guida,  regolamenti  e
norme:
      «Regolamento per l'adozione di Linee guida per l'attuazione del
Codice dell'amministrazione digitale»;
    «Linee guida Direttiva NIS (Network  and  information  security)»
rilasciate dall'Agenzia  dell'Unione  europea  per  la  cybersecurity
(ENISA) ed il CERT-EU;
      Linee  guida   AGiD:   «Linee   guida   SPID»,   «Linee   guida
interoperabilita'», «Linee Guida per il Disaster Recovery (DR)  delle
PA», «Linee guida documenti informatici», «Linee guida  conservazione
documentale»,  «Linee  guida  sicurezza  informatica»,  «Linee  guida
riuso»,   «Linee   guida    sull'accessibilita'    degli    strumenti
informatici»;
      legge 9 gennaio 2004, n. 4;
      norma UNI EN 301549:2018;
      decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice amministrazione
digitale);
      piano    triennale    per    l'informatica    nella    pubblica
amministrazione;
      regolamento (UE) n.  2016/679  GDPR  (General  Data  Protection
Regulation);
      regolamento (UE) n. 2017/745 Medical Device Regulation (MDR);
      regolamento (UE) n. 2017/746 in Vitro Diagnostic Medical Device
(IVDR).
Requisiti clinici dei servizi di telemedicina.
    I servizi di telemedicina possono  essere  svolti  in  favore  di
qualsiasi  paziente;  prima   dell'attivazione   del   servizio,   va
esplicitamente   richiesto   e   ottenuto   il   consenso   informato
all'utilizzo del servizio e dei dati.
    I limiti dei servizi dipendono dalle risorse hardware, software e
di telecomunicazione  e  all'adeguata  formazione  sulla  pratica  in
telemedicina   del    personale    sanitario    coinvolto    e    del
paziente/caregiver al momento in cui la  prestazione  si  svolge.  Le
soluzioni  tecnologiche   devono   tenere   conto   delle   possibili
limitazioni fisiche tipiche delle eta' avanzata, condizioni cliniche,
condizioni sociali ed economiche.
Televisita,     teleconsulto/teleconsulenza     e      teleassistenza
nell'assistenza sanitaria territoriale.
Televisita e teleconsulto/teleconsulenza.
    La televisita e il teleconsulto/teleconsulenza  sono  servizi  di
assistenza sanitaria, effettuati  tramite  il  ricorso  a  tecnologie
innovative, in situazioni in cui il professionista della salute e  il
paziente  (o  due  professionisti)  non  hanno  la  possibilita'   di
interagire fisicamente nello  stesso  luogo  al  fine  di  prevenire,
diagnosticare, trattare e fissare il successivo controllo. Di seguito
le finalita' per cui si attivano le diverse tipologie di prestazione.
    Televisita per  paziente  con  patologia  cronica/malattia  rara:
conferma diagnostica, prognosi, decisione terapeutica,  verifica  del
trattamento,  modifica  del   trattamento,   prevenzione   terziaria,
follow-up.
    Televisita  per  paziente  con  patologia   acuta   ma   non   in
urgenza/emergenza:   conferma   diagnostica,   prognosi,    decisione
terapeutica, verifica  del  trattamento,  modifica  del  trattamento,
prevenzione terziaria, controlli in convalescenza, follow-up.
    Televisita per paziente in urgenza/emergenza: non e'  suggeribile
in quanto non deve costituire ragione  per  ritardare  interventi  in
presenza nei casi in cui questi  garantiscono  maggiore  efficacia  o
sicurezza rispetto all'intervento da remoto.
    Televisita    per     paziente     con     disabilita'/fragilita'
(indipendentemente dalla patologia):
      Disabili - le stesse finalita' di cui sopra ma solo se  mediate
da caregiver;
      Eta' pediatrica - le stesse finalita' di cui sopra ma  solo  se
mediate da caregiver;
      Eta' evolutiva - le stesse finalita' di cui sopra per patologie
acute  a  cui  aggiungere  supporto  psicologico  per  le   patologie
croniche;
      Gestanti - priorita' alla continuita' assistenziale, sempre con
personale  dedicato  e   supporto   psicologico   (specialmente   nel
puerperio);
      Anziani - le stesse finalita' di cui sopra per patologie acute,
finalita' mediate da caregiver per le croniche.
    Teleconsulto/teleconsulenza:    condivisione     delle     scelte
diagnostiche, degli orientamenti prognostici e del/dei trattamento/i;
e' eseguibile anche in situazioni di urgenza o emergenza.
Popolazione.
    La televisita e' potenzialmente fruibile  da  chiunque.  Ci  sono
tuttavia alcuni accorgimenti  da  prendere  in  considerazione  delle
eventuali caratteristiche dei pazienti, come ad esempio:
      Anziani - il sistema  di  accesso  alla  videochiamata  per  la
televisita deve essere fruibile in autonomia (o anche supportati  dal
caregiver) anche da persone anziane;
      Bambini - il sistema di videochiamata  per  l'esecuzione  della
televisita  deve  essere  utilizzabile  dagli  esercenti  la   patria
potesta' con modalita' che facilitino  il  contemporaneo  accudimento
del minore, specie se malato;
      Adolescenti minorenni - il sistema di videochiamata deve essere
indirizzato a  dare  priorita'  all'uso  in  prima  persona  di  tali
pazienti, ma in  presenza  o  con  autorizzazione  dell'esercente  la
patria potesta';
      Disabili - il sistema di  videochiamata  deve  essere  tale  da
consentirne l'uso da parte di  qualsiasi  tipo  di  caregiver  e  con
dispositivi digitali e software adatti  a  facilitarne  l'uso  mentre
egli prosegue ad accudire il disabile;
      Disabilita'  uditive -  occorrono  sistemi   di   comunicazione
scritta in  sovrapposizione  all'immagine  video  e  di  condivisione
schermo;
      Cecita' totale o parziale  -occorrono  sistemi  che  facilitino
l'assistenza dal caregiver durante la televisita e  occorre  lasciare
la possibilita' di uso di altri eventuali supporti tecnologici.
    Il teleconsulto/teleconsulenza puo' essere svolto  in  favore  di
qualsiasi paziente. A tal  proposito,  si  rimanda  all'Intesa  Stato
regioni 158 del 21 settembre 2017 per  la  realizzazione  della  Rete
Nazionale dei Tumori Rari, la quale richiede che la presa  in  carico
dei pazienti avvenga in centri altamente specializzati detti  user  e
provider anche attraverso la presenza necessaria e  inderogabile  del
teleconsulto/teleconsulenza   clinico   (singolo   o   continuativo),
teleconsulto/teleconsulenza  clinico   con   visita   del   paziente,
teleconsulto/teleconsulenza             istopatologico              e
teleconsulto/teleconsulenza radiologico.
Modalita' di erogazione.
    La televisita viene prescritta e  il  teleconsulto/teleconsulenza
viene richiesto dal medico/dai medici del  SSN  o  dai  medici  delle
strutture private convenzionate con il SSN che ha/hanno in carico  il
paziente. La prescrizione della televisita non e' necessaria  qualora
venga programmata ed erogata direttamente dal MMG o dal  PLS  e  sono
erogabili in qualsiasi tipo di PDTA.
    La televisita puo' essere prenotata con sistemi digitali sia  dal
medico nel momento in  cui  la  prescrive,  oppure  direttamente  dal
paziente o da chi abbia titolo a rappresentarlo.
    La    televisita    e'    sempre    in    tempo     reale;     il
teleconsulto/teleconsulenza possono essere in tempo reale  oppure  in
differita, in base alla maggiore  utilita'  per  il  paziente  e  per
l'operatore. La televisita e il  teleconsulto/teleconsulenza  possono
essere  eseguiti  a  qualsiasi  orario  e  la  durata  della  singola
prestazione dipende dal caso specifico.
    La televisita puo' prevedere scambio  di  documentazione  clinica
prima o durante la prestazione tra  il  paziente  e  lo  specialista.
Durante la televisita il medico  puo'  consultare  la  documentazione
clinica gia' presente nei  database  associati  alla  piattaforma  di
appoggio, per i quali il paziente ha gia' dato consenso d'uso a  fini
di cura.
    La televisita si conclude sempre con un referto (ad eccezione nei
casi in cui la televisita sia effettuata dal MMG/PLS) che deve essere
inviato al FSE. Tuttavia, qualora il paziente  abbia  difficolta'  ad
accedere al proprio FSE,  su  richiesta,  il  referto  potra'  essere
inviato anche in modalita' sicura, con doppia autenticazione.
Professionista/i e branche specialistiche coinvolti.
    Per la  televisita:  MMG,  PLS,  medico  specialista.  Il  Centro
servizi garantisce il funzionamento del sistema  di  telemedicina,  e
interviene al bisogno e in modo proattivo. Ha funzioni di  help  desk
per  il  paziente  e/o  per  il  medico.  Vi  puo'  essere  anche  il
coinvolgimento di personale amministrativo.
    Per il teleconsulto/teleconsulenza: MMG, PLS, medico  specialista
e  professionista  sanitario.  Il  Centro   servizi   garantisce   il
funzionamento del sistema di telemedicina ed ha funzioni di help desk
per i soggetti coinvolti.
    Per  la  televisita   e   il   teleconsulto/teleconsulenza   sono
potenzialmente coinvolte tutte le branche  specialistiche.  Tuttavia,
nella televisita,  le  specialita'  mediche  che  hanno  maggiormente
necessita' di eseguire manovre semeiotiche non eseguibili a  distanza
con le attuali tecnologie, avranno  maggiori  limiti  nell'esecuzione
della stessa, fatte salve ulteriori innovazioni tecnologiche.
    Per quanto riguarda la  televisita  i  medici  sono  responsabili
della valutazione delle indicazioni e delle controindicazioni mediche
alla sua esecuzione, in considerazione della condizione  clinica  del
singolo paziente e secondo deontologia medica, fatti salvi i contesti
in cui le decisioni spettino per  legge  alla  autorita'  di  sanita'
pubblica, che sara' comunque tenuta a valutare le eventuali  proposte
dei medici che hanno in cura il  singolo  malato.  Nell'eseguire  una
televisita,  si  possono  presentare   fattori   limitanti   al   suo
compimento.   Anche   la   valutazione   di   tali   limitazioni   e'
responsabilita' medica e dipende dalla valutazione del  rapporto  tra
la condizione clinica del paziente e la disponibilita'  oggettiva  al
momento.
    Per quanto riguarda il teleconsulto/teleconsulenza le indicazioni
sono decise dal medico/dai medici che in un dato momento ha/hanno  la
responsabilita' clinica del paziente. Il  teleconsulto/teleconsulenza
non ha controindicazioni per la sicurezza del paziente, se  presente,
e puo' essere eseguito anche in condizioni di urgenza o emergenza.
    Il teleconsulto/teleconsulenza puo' essere particolarmente  utile
nei casi in cui e' impossibile  trasportare  il  paziente  o  risulta
difficile la mobilita' per cause cliniche  o  ambientali,  oppure  in
condizioni di limitata liberta' personale.  In  tali  circostanze  il
teleconsulto/teleconsulenza  e,   in   generale   il   ricorso   alle
prestazioni in telemedicina, sono da considerare preferibili ad altre
modalita'  di  consulto  o  di  altre  prestazioni   sanitarie   (es.
limitazioni degli spostamenti a causa di epidemia o pandemia).
    Sia per la televisita  che  per  il  teleconsulto/teleconsulenza,
l'organizzazione sanitaria e' responsabile della  corretta  dotazione
delle risorse hardware, software e di telecomunicazione e della  loro
conformita' alle leggi, ai  regolamenti  e  alle  norme  tecniche  di
riferimento in Italia, a quanto stabilito al momento  della  messa  a
disposizione del servizio.
Teleassistenza nell'assistenza sanitaria territoriale.
Popolazione.
    L'attivita' di teleassistenza, di  pertinenza  delle  professioni
sanitarie,  e'  rivolta  a  tutte  le  persone   assistite   e   loro
famiglie/caregiver, in condizioni di fragilita' generate da patologia
cronica o post-acuzie. Il servizio puo' essere  erogato  ad  un'ampia
platea di soggetti in diversi livelli assistenziali, e in particolare
in  quello  delle  cure  domiciliari  e  delle  situazioni  ad   esso
assimilabili,  ad  esempio  case-famiglia,  comunita'   residenziali,
dormitori,  centri  diurni  e  strutture  protette  per   emarginati,
strutture di accoglienza per  i  minori  non  accompagnati.  In  casi
particolari i servizi  di  teleassistenza  possono  essere  attivati,
integrati o condivisi anche con le forme di assistenza  previste  per
ospedali, IRCCS, Ospedale di comunita', Case di comunita',  Residenza
sanitaria  assistenziale,  casa  di  riposo  e,  con  gli   opportuni
adeguamenti,  per  gli  istituti  di  formazione   e   gli   istituti
penitenziari.
Modalita' di erogazione.
    Le  prestazioni  sanitarie  di   Teleassistenza   devono   essere
progettate  a  partire  dalle  esigenze  specifiche   delle   persone
assistite  a  cui   essi   si   rivolgono,   analizzando   anche   le
caratteristiche  del  territorio  nel  quale  la  prestazione  verra'
svolta. Possono essere erogate a  cittadini  in  regime  d'assistenza
interregionale previo accordo con  l'azienda  che  ha  in  carico  il
paziente.
    Le attivita'  di  teleassistenza  possono  integrarsi  con  altre
prestazioni  medico-sanitarie  erogate  da  remoto  o  in   presenza,
all'interno di servizi sanitari basati su  sistemi  di  telemedicina,
percorrendo percorsi diagnostici e terapeutici, costruiti su evidenze
scientifiche  e  definiti  dagli  studi  clinici  e   dalla   pratica
assistenziale. Le attivita' di teleassistenza  si  integrano  con  il
piano di cura, il PAI, Progetto  personalizzato  e  tutti  gli  altri
strumenti, in accordo con la persona assistita, ove possibile, e  con
la famiglia, oltre che con i referenti o responsabili  del  caso  nel
settore socio-sanitario.
    Resta in capo al professionista  sanitario,  la  valutazione,  al
termine  della  prestazione,  del  grado  di   raggiungimento   degli
obiettivi definiti.  In  caso  di  insufficienza  del  risultato  per
qualsiasi motivo  (tecnico,  legato  alle  condizioni  della  persona
assistita  o  altro)  vi  e'  l'obbligo  della  riprogrammazione   in
presenza.
    La   tipologia   dell'intervento    comprende    la    richiesta,
l'esecuzione, il controllo,  il  monitoraggio,  la  supervisione,  la
modifica,  la  sostituzione  di  prestazione  e/o  di   servizi,   di
valutazione, abilitazione, erogati a distanza per mezzo dell'utilizzo
di servizi digitali.
    Prima della attivazione del servizio, va esplicitamente richiesto
e ottenuto il consenso informato all'utilizzo del servizio.
    Ad esempio, ma  non  rappresenta  un  elenco  esaustivo,  possono
essere previste attivita' di rilevazione e valutazione di:
      segni legati alla patologia, con anche utilizzo di strumenti di
telemonitoraggio del paziente e/o di tipo ambientale;
      sintomi   dovuti   alla   patologia,   con   valutazione    del
professionista sulla gravita' degli  stessi  e  con  attivazione  del
servizio del medico di medicina generale/specialista o  del  servizio
di emergenza sul territorio;
      stato della ferita chirurgica e medicazione con caregiver;
      ferite di difficile guarigione.
    L'ingaggio al percorso di teleassistenza potra' avvenire:
      dal setting domiciliare: il MMG o l'Infermiere di famiglia o di
comunita' (IFoC) individua  la  persona  candidata  da  assistere  da
remoto,  e   propone   l'attivazione   di   cure   supportate   dalla
teleassistenza;
      dal setting ospedaliero: a seguito di  ricovero  e'  il  medico
ospedaliero (o il  case  manager)  che  ravvede  la  possibilita'  di
dimissione   con   prosecuzione   delle   cure    supportate    dalla
teleassistenza;
      da altro setting territoriale: a seguito di accesso al PUA, e/o
di VMD e/o visita specialistica, i medici o i professionisti sanitari
individuano la persona candidata da assistere  in  remoto  proponendo
l'attivazione di cure supportate dal servizio di teleassistenza.
    La durata del  servizio  e'  in  capo  ad  ogni  singola  azienda
sanitaria locale, mentre la tempistica  di  attivazione  puo'  essere
delineata nell'ambito dei documenti previsti a livello locale per  la
definizione degli aspetti organizzativi (es. PAI).
Professionista/i e branche specialistiche coinvolte.
    La responsabilita' clinica della persona assistita rimane in capo
al MMG o al medico specialista ambulatoriale o al medico ospedaliero.
L'infermiere    e'    componente    fondamentale     delle     equipe
multiprofessionali/multidisciplinari che  operano  nelle  Casa  della
comunita' e negli altri livelli  assistenziali  in  cui  si  articola
l'organizzazione territoriale, divenendo punto di  riferimento  e  di
raccordo tra la famiglia e gli altri professionisti, della  presa  in
carico della persona assistita, assume anche il ruolo di facilitatore
organizzativo   e   del   coinvolgimento   della    persona,    della
famiglia/caregiver nella definizione ed  attuazione  del  PAI.  Funge
anche da case manager, in relazione al  piano  di  cura  domiciliare,
agevola  e  coordina  il  percorso  assistenziale,  assicurandone  la
continuita'  sia  in  presenza  sia  da  remoto  con   attivita'   di
teleassistenza.  Per  garantire  il  monitoraggio,  anche  attraverso
strumenti di teleassistenza, dei pazienti in assistenza  domiciliare,
l'infermiere dovra' avere accesso  alla  piattaforma  tecnologica  di
supporto.
Telemonitoraggio   e    telecontrollo    nell'assistenza    sanitaria
territoriale.
    Il  telemonitoraggio  permette  il  monitoraggio  a  distanza  di
parametri, attraverso l'utilizzo di appositi dispositivi medici  che,
a seconda delle loro  caratteristiche,  sono  in  grado  di  rilevare
determinate informazioni. Il telemonitoraggio prevede una misurazione
continua di parametri clinici  a  differenza  del  telecontrollo  che
prevede delle misurazioni di parametri ad  orari  o  al  bisogno  dei
pazienti. Lo scopo e' il controllo dei parametri, rilevati in un arco
temporale, al fine  di  determinare  una  minore  necessita'  per  il
paziente di eseguire controlli ambulatoriali di persona.  Di  seguito
vengono riportati i telemonitoraggi  e  telecontrolli  relativi  agli
investimenti previsti.
Telemonitoraggio e telecontrollo nel paziente con diabete.
Popolazione.
    La popolazione target del servizio e' composta da:
      pazienti con diabete mellito di  tipo  2,  neo-diagnosticato  o
gia' diagnosticato, con/senza complicanze (es. SIRD-diabete con grave
insulino-resistenza,  MOD-diabete   lieve   correlato   all'obesita',
MARD-diabete lieve correlato all'eta'), in scarso compenso glicemico,
in trattamento  ipoglicemizzante  orale,  insulinico  e/o  con  nuovi
antidiabetici di ultima generazione (sottoposti a piano terapeutico o
a specifiche note) possono rappresentare la categoria elettiva per il
telemonitoraggio;
      le altre categorie di pazienti diabetici  (diabete  mellito  di
tipo 1, LADA-diabete autoimmune latente  nell'adulto,  MODY-  diabete
giovanile  a  esordio   nell'eta'   adulta,   e/o   diabete   mellito
gestazionale  e  diabete  mellito   neonatale,   SAID-diabete   grave
autoimmune, SIDD-diabete con  deficit  severo  di  insulina)  possono
essere  inclusi  in  sistemi  di  telemonitoraggio  fatte  salve   le
specificita' correlate ad  eta',  sesso  o  alla  presenza  di  stati
parafisiologici che ne consentano l'agevole accesso al servizio ed il
successivo follow-up.
    Il diverso grado di rischio  del  paziente  con  diabete  mellito
impone    scelte    diagnostiche,    gestionali    e     terapeutiche
individualizzate.  Inoltre,  l'ampio  spettro  di  complicanze  della
malattia diabetica,  che  interessano  diversi  organi  ed  apparati,
necessita di un  approccio  multidisciplinare  supportato  da  figure
professionali    esperte    nella    gestione    della    prevenzione
cardiovascolare.
    Il telemonitoraggio, pertanto, del paziente diabetico  va  sempre
integrato con quello delle altre complicanze o comorbilita'  presenti
e deve necessariamente prevedere il controllo dei fattori di  rischio
associati (es. iperlipidemia, ipertensione) anche quando  finalizzato
principalmente al controllo glicemico, al fine di garantire  migliori
esiti clinici.
    Il telemonitoraggio di parametri attinenti al  diabete  non  puo'
essere  disgiunto  dal  controllo  e  monitoraggio  delle   abitudini
alimentari (dieta), dello stile  di  vita  (attivita'  fisica,  fumo,
ecc.)  e  dell'uso  di  farmaci:  i  dati  relativi   devono   essere
opportunamente integrati.
Modalita' di erogazione.
    I professionisti coinvolti nella prestazione possono essere: MMG,
PLS, medico specialista, infermiere e altro personale  sanitario  che
svolge attivita' assistenziale presso il paziente, mentre  il  Centro
servizi garantisce il funzionamento del sistema  infrastrutturale  di
telemedicina.
    Al  momento  dell'arruolamento,  o  ai  fini  della  proposta  di
attivazione del servizio di  telemonitoraggio,  il  medico  definisce
l'opportunita' di seguire il  paziente  in  telemonitoraggio  per  la
valutazione clinico-strumentale e per il follow-up della persona  con
diabete e ne prescrive/propone l'attivazione.
    La prestazione e' erogata da:
      medici specialisti, MMG;
      professionisti sanitari  (infermiere  specializzato,  dietista,
fisioterapista, ecc.);
      altri professionisti non sanitari (es. psicologo).
Parametri da monitorare/controllare.
    I parametri generali da rilevare in telemedicina o  in  modalita'
mista sono rappresentati da:
      parametri finalizzati alla  formulazione/identificazione  della
diagnosi della malattia diabetica ed  al  livello  di  controllo  nel
tempo della malattia;
      parametri finalizzati alla identificazione ed al controllo  nel
tempo dei fattori di rischio che accompagnano la malattia diabetica;
      parametri di appropriatezza d'uso dei servizi del SSN;
      parametri  finalizzati  alla  rilevazione  della  presenza   ed
evoluzione del danno d'organo associato alla malattia diabetica;
      stratificazione globale del rischio della malattia diabetica.
    Esempi di parametri  e  misure  di  frequente  utilizzazione  del
paziente diabetico che possono essere  acquisiti  in  remoto  e/o  in
presenza a seconda del caso specifico:
      anamnesi  personale  e  familiare,  fisiologica  e  patologica,
farmacologica;
      sintomi  e  segni  clinici  di  malattia  diabetica  e/o  delle
complicanze  (es.  poliuria,  polidipsia,  polifagia,  manifestazioni
specifiche  di  ischemia  d'organo,  lesioni  cutanee,   claudicatio,
disfunzione  erettile,  alterazioni  stato  di   vigilanza/coscienza,
disturbi della marcia);
      parametri antropometrici (es. peso, altezza, BMI, circonferenza
vita);
      parametri dietetico-nutrizionali;
      parametri glucosio-relati (es. glicemia a digiuno);
      parametri lipidici (es. colesterolo totale, LDL  non-HDL,  HDL,
trigliceridi  -  valutabili  anche   attraverso   stick   da   sangue
capillare);
      parametri pressori (es. PAS, PAD, ABPM);
      parametri vitali generici (es. FC, TC, FR, SpO2);
      stratificazione  del  rischio  globale,  sulla  base  dei  dati
anamnestici,  clinici,  laboratoristici,  strumentali,  raccolti   in
precedenza nelle diverse modalita' di rilevazione;
      parametri indicativi di necessita' di ricovero  od  accesso  in
presenza   a   strutture   sanitarie.   La   copertura   oraria   del
telemonitoraggio puo' raggiungere le 24 ore 7 giorni su  7,  in  base
alle  condizioni  cliniche  del  paziente  e  sulla  base  di  quanto
stabilito dal medico curante.
Professionista/i e branche specialistiche coinvolti.
    I professionisti coinvolti nel processo sono:
      di I livello: MMG, PLS,  diabetologo,  professionisti  sanitari
dell'area delle scienze infermieristiche;
      di  II  livello:   specialisti   (malattie   del   metabolismo,
endocrinologia, medicina interna, cardiologia,  chirurgia  vascolare,
neurologia, nefrologia, oculistica, urologia,  ecc.),  professionisti
sanitari della prevenzione cardiovascolare,  professionisti  sanitari
dell'area  delle  scienze  infermieristiche,   professionisti   della
riabilitazione, professionisti sanitari dell'area tecnico-diagnostica
e dell'area tecnico-assistenziale, caregiver, personale  di  supporto
territoriale.
Telemonitoraggio  e  telecontrollo   nel   paziente   con   patologie
respiratorie.
Popolazione target.
    Le condizioni cliniche a cui si fa  riferimento  nell'ambito  del
telemonitoraggio dei pazienti con patologie respiratorie sono  quelle
di  tipo  cronico:  sindrome  apnee  ostruttive  nel  sonno   (OSAS);
insufficienza      respiratoria      cronica      ipossiemica      ed
ipossiemico-ipercapnica; broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO);
asma bronchiale; fibrosi polmonare; bronchiectasie; fibrosi  cistica;
patologie respiratorie infettive (es. CoronaVirus  Disease  2019)  ed
esiti polmonari.
Modalita' di erogazione.
    I professionisti coinvolti nella prestazione possono essere: MMG,
PLS, medico specialista, infermiere e altro personale  sanitario  che
svolge attivita' assistenziale presso il paziente, mentre  il  Centro
servizi garantisce il funzionamento del sistema  infrastrutturale  di
telemedicina.
    Al  momento  dell'arruolamento,  o  ai  fini  della  proposta  di
attivazione del servizio di  telemonitoraggio,  il  medico  definisce
l'opportunita' di seguire il  paziente  in  telemonitoraggio  per  la
valutazione clinico-strumentale e per il follow-up della persona  con
malattia respiratoria e ne prescrive/propone l'attivazione.
    La prestazione e' erogata da:
      medici  specialisti,  MMG  (es.   in   malattie   dell'apparato
respiratorio);
      professionisti sanitari  (infermiere  specializzato,  dietista,
fisioterapista, ecc.);
      altri professionisti non sanitari (es. psicologo).
Parametri da monitorare/controllare.
    I parametri da monitorare/controllare sono sia  di  tipo  clinico
strumentali, normativi e legati alla comorbidita'.
    Per i parametri clinici strumentali,  a  titolo  di  esempio,  si
evidenziano:
      instabilita'  clinica  definita  a  seguito  della  valutazione
medica; riacutizzazioni con indicazioni della frequenza  e  gravita';
antibioticoresistenza;
      finalita'  diagnostica  o  di  monitoraggio:  prove  funzionali
respiratorie; ossimetria transcutanea (SpO2)  e  misura  biossido  di
carbonio in transcutaneo; emogasanalisi arteriosa;  6-minute  walking
test;    polisonnografia    e     monitoraggio     cardiorespiratorio
(documentazione diretta o indiretta  degli  eventi);  ossido  nitrico
nell'esalato (FeNO); diagnostica per immagini torace (Rx,  TC,  PET);
broncoscopia; biopsia (percutanea eco o TC guidata) con  citologia  e
istologia del campione; esami ematochimici;  pannello  allergologico;
pannello anticorpale; valutazione psicologica;
      finalita' terapeutica: O2-terapia, terapia  con  dispositivi  a
pressione  positiva   (continous   positive   airway   pressure-CPAP,
autoadjusting positive airway pressure-APAP,  ventilazione  meccanica
invasiva e non invasiva-VM).
    Rappresenta un parametro di tipo clinico-normativo la valutazione
da  realizzare  ai  fini  dell'idoneita'  psicofisica  alla  guida  e
dell'attribuzione/revisione mansione lavorativa.
    Per le comorbidita', infine, si fa riferimento a quanto richiesto
per l'inquadramento ed il monitoraggio clinico-strumentale in  ambito
cardiovascolare,   metabolico,   gastroenterologico,   reumatologico,
immunologico, neurologico,  otorinolaringoiatrico,  maxillo-facciale,
odontoiatrico.
    La trasmissione dei dati clinici e strumentali e':
      in  tempo  reale  se  il  quadro  clinico  e'  a   rischio   di
instabilita';
      in tempo reale  o  in  differita  in  caso  di  quadro  clinico
stabile.
    La copertura oraria del telemonitoraggio puo' raggiungere 24  ore
7 giorni su 7, in base alle condizioni cliniche del paziente e  sulla
base di quanto stabilito dal medico curante.
Professionista/i e branche specialistiche coinvolti.
    Tutti  gli  operatori  sanitari  coinvolti  nella  gestione   del
percorso di cura della  persona  con  malattia  respiratoria  cronica
interagiscono e condividono dati, valutazioni e decisione avvalendosi
delle opportunita'  fornite  dalla  telemedicina  coerentemente  alle
specifiche reti assistenziali presenti  nei  diversi  contesti:  MMG,
PLS, medico specialista in malattie  dell'apparato  respiratorio,  un
qualunque altro specialista in ambito medico o  chirurgico  coinvolto
nella  gestione  del  percorso  di  cura  di  persona  con   malattia
respiratoria   cronica,   odontoiatra   (prescrizione   di    terapia
odontoiatrica dell'OSAS e gestione del  follow-up  della  persona  in
trattamento con tale terapia), biologo (analisi campioni  di  liquidi
biologici  e  citologici  con   finalita'   diagnostica),   psicologo
(supporto nella gestione  della  persona  con  malattia  respiratoria
cronica), infermiere (assistenza alla persona anche con  utilizzo  di
dispositivi  terapeutici  meccanici),  fisioterapista  (realizzazione
della  terapia  riabilitativa  anche  con  utilizzo  di   dispositivi
terapeutici meccanici), logopedista (valutazione  e  trattamento  dei
disturbi della deglutizione, articolazione  e  fonazione  nel  malato
respiratorio cronico), tecnico di  neurofisiopatologia  (montaggio  e
gestione dei sistemi di monitoraggio  multiparametrici,  analisi  dei
dati registrati), tecnico di  radiologia  (realizzazione  diagnostica
per immagini),  tecnico  di  anatomia  patologica  (analisi  campioni
tissutali  per  diagnosi  citologica  ed  istologica),   tecnico   di
laboratorio (gestione campioni di liquidi biologici per  diagnosi  di
laboratorio). Ognuna di queste figure, nel rispetto dei diversi ruoli
e per quanto di sua competenza nei diversi momenti  del  percorso  di
cura della persona con malattia respiratoria cronica, si avvale della
telemedicina. Il medico prescrive  le  modifiche  dei  parametri  dei
dispositivi terapeutici meccanici (CPAP, APAP, VM,  O2-terapia)  gia'
oggi realizzabili in remoto.
Telemonitoraggio  e  telecontrollo   nel   paziente   con   patologie
cardiologiche.
Popolazione.
    Lo scompenso cardiaco (SC) e' oggi la  prima  causa  di  ricovero
ospedaliero in Italia e larga parte dell'Europa. Lo scompenso  e'  il
punto evolutivo finale di cardiopatie  assai  diverse  dal  punto  di
vista    fisiopatologico    sviluppano     infarto,     valvulopatie,
chemioterapia,  forme  virali,  congenite,   ipertensione,   aritmie,
miocardiopatie e per questa ragione interessa non solo gli anziani.
    Si segnalano inoltre  due  tipologie  di  pazienti  con  malattia
cardiovascolare  di  particolare  impatto  sul  SSN  e  di  specifico
interesse per il telemonitoraggio cardiologico:
      pazienti  GUCH  (Grown-Up  Congenital  Heart)  o   ACH   (Adult
Congenital Heart); il cui costo di gestione per il SSN (in termini di
risorse, organizzazione e personale)  e'  proporzionatamente  elevato
sia in ospedale che in gestione domiciliare;
      pazienti  portatori  di  pacemaker  (PM)   (+65mila/anno)   che
dovranno essere inseriti nel progetto in particolare quando  coesista
o subentri scompenso cardiaco.
    Analoghe considerazioni possono essere formulate per pazienti con
dispositivi impiantabili. Per entrambe queste  tipologie  (GUCH,  PM)
come per lo scompenso cardiaco, esistono reti  strutturate  nazionali
di eccellenza che  consentono  di  gestire  i  malati  attraverso  la
telemedicina:
      controllo dei portatori di dispositivi;
      pazienti con defibrillatori impiantabili;
      pazienti con pacemaker;
      pazienti con loop recorder;
      pazienti con ICD (defibrillatore cardioverter impiantabile);
      controllo post-ablazione;
      telesorveglianza adulti con patologie congenite;
      sorveglianza domiciliare;
      sorveglianza scuola/lavoro;
      sorveglianza durante attivita' sportive.
    E' suggeribile  adottare  criteri  ad  hoc  per  i  pazienti  con
scompenso cardiaco e con specifiche  fragilita';  come,  ad  esempio,
quelli  particolarmente   gravi   o   con   valvulopatia   severa   o
cardiomiopatia ipertrofica, portatori di  dispositivi  di  assistenza
ventricolare, in lista d'attesa per trapianto  cardiaco,  affetti  da
scompenso cardiaco cronico con scarsa compliance o privi di  supporto
familiare e altri.
    E' opportuno stratificare i pazienti in funzione della gravita' e
delle diverse esigenze organizzative, meglio  se  con  strumenti  che
tengano conto delle peculiarita' dei singoli  casi  clinici  e  della
etiologia dello scompenso.
    Il DM 77 del 23 maggio 2022 nell'allegato «Modelli e standard per
lo  sviluppo  dell'assistenza  territoriale  nel  Sistema   sanitario
nazionale» contiene riferimenti alla stratificazione dei pazienti  in
base alla gravita' e ai bisogni di salute che in alcuni casi  possono
essere  adottati  come  modello.  Appare  pero'  opportuno,  ai  fini
pratici, utilizzare anche sistemi di classificazione specifici per il
telemonitoraggio  cardiologico,  come  quello  riportato   a   titolo
meramente esemplificativo nella tabella sottostante o altri analoghi,
purche' adeguatamente documentati; in base a tali criteri  si  potra'
definire ad es. scelta dei dispositivi, il  livello  di  integrazione
dei segnali, la tipologia e frequenza  degli  allarmi,  la  scansione
temporale delle misure del telemonitoraggio, ecc.
    La tabella e' un esempio che include, a  titolo  esemplificativo,
tipologie di pazienti in una  scala  crescente  di  gravita'  clinica
(profilo 1, 2,3) fino ai pazienti candidati al trapianto cardiaco.
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
    Modalita' di erogazione.
    I pazienti diagnosticati a livello di medicina territoriale  (es.
MMG, ambulatori territoriali) o di ambulatori/centri dello  scompenso
o in fase di dimissione ospedaliera dovrebbero  essere  inseriti  nel
percorso  di  telemonitoraggio,   avvalendosi   delle   funzionalita'
definite per i singoli servizi di telemedicina.
    I professionisti coinvolti nella prestazione possono essere: MMG,
PLS, medico specialista, infermiere e altro personale  sanitario  che
svolge attivita' assistenziale presso il paziente, mentre  il  Centro
Servizi garantisce il funzionamento del sistema  infrastrutturale  di
telemedicina.
    Al  momento  dell'arruolamento,  o  ai  fini  della  proposta  di
attivazione del servizio di  telemonitoraggio,  il  medico  definisce
l'opportunita' di  seguire  il  paziente  in  telemonitoraggio  e  ne
prescrive/propone l'attivazione.
    La prestazione e' erogata da:
      medici specialisti (cardiologo, internista, ecc.);
      professionisti sanitari  (infermiere  specializzato,  dietista,
fisioterapista, ecc.);
      altri professionisti non sanitari (es psicologo).
Parametri da monitorare/controllare.
    I parametri da monitorare/controllare nell'ambito di un  percorso
di  telemonitoraggio/telecontrollo  sono  sia  di  tipo  clinico  che
strumentali.
    Per  quelli  clinici  vi  sono  alcuni  parametri   da   rilevare
attraverso  un   apposito   questionario   a   cura   del   personale
d'assistenza, dei caregiver, dei  MMG  o  degli  infermieri  di  cure
domiciliari (sintomi oggettivi e soggettivi  di  andamento/evoluzione
di malattia come astenia, dispnea  da  sforzo,  a  riposo,  ortopnea,
edemi declivi, angina); deve essere monitorato anche  il  consumo  di
farmaci.
    Tra i parametri strumentali  piu'  frequentemente  utilizzati  in
letteratura per il telemonitoraggio di pazienti con SCC annoveriamo:
      peso e controllo quantita' liquidi/die e diuresi;
      frequenza cardiaca;
      saturazione d'ossigeno;
      frequenza  respiratoria  (misurata  ove   possibile   in   modo
intervallare c con device);
      ECG a una o piu' derivazioni, per monitoraggio continuo  o  per
controlli periodici (in questo caso anche ECG 12D standard;
      bioimpedenziometria;
      temperatura corporea.
    Uno    degli    aspetti    piu'     rilevanti     dell'uso     di
telemonitoraggio/telecontrollo e' quello di rilevare detti parametri,
utili  anche  per  altre  valutazioni  nel   contesto   di   malattie
frequentemente associate allo scompenso.
    La copertura oraria del servizio potra'  dipendere  dal  tipo  di
prestazione erogata e dovra'  essere  formalizzato  e  comunicato  al
paziente tramite informativa al momento dell'attivazione.
    La copertura oraria del telemonitoraggio puo' raggiungere  le  24
ore 7 giorni su 7, in base alle condizioni cliniche  del  paziente  e
sulla base di quanto stabilito dal medico curante.
    Devono essere previsti protocolli specifici per la gestione degli
allarmi e per il percorso di presa in carico.
    Professionista/i e branche specialistiche coinvolti.
    I professionisti coinvolti sono: MMG,  PLS,  medici  specialisti,
professionisti   sanitari    della    prevenzione    cardiovascolare,
professionisti sanitari  dell'area  delle  scienze  infermieristiche,
professionisti   della   riabilitazione,   professionisti    sanitari
dell'area  tecnico-diagnostica  e  dell'area   tecnico-assistenziale,
personale di supporto territoriale:
      MMG (responsabile clinico);
      cardiologo   (individua   i   pazienti    da    inserire    nel
telemonitoraggio/telecontrollo);
      infermiere della centrale ADI  in  caso  di  paziente  in  cure
domiciliare (monitorizza i parametri ed avvisa il MMG);
      medico  delle  cure  primarie  del  distretto   socio-sanitario
(coopera con il responsabile clinico e coordina le diverse  attivita'
territoriali);
      medico   dell'unita'   di   continuita'    assistenziale    che
affianchera' il MMG nell'assistenza al  paziente  nelle  future  Case
della Comunita';
      centro erogatore (gestisce  il  Servizio  per  la  parte  della
piattaforma, della comunicazione e del contatto con il paziente);
      centro servizi  gestione,  consegna,  formazione  sull'uso  dei
dispositivi da utilizzare per il telemonitoraggio;
      assistente sociale.
    Le branche specialistiche  interessate  sono:  medicina  interna,
cardiologia, diabetologia e  malattie  del  metabolismo,  neurologia,
nefrologia, pneumologia, geriatria, altre.
Telemonitoraggio e telecontrollo nel paziente oncologico.
Condizione clinica e carico di malattia.
    Le  differenti  prestazioni  di   telemedicina   possono   essere
prescritte potenzialmente ad ogni paziente  con  diagnosi  di  tumore
all'interno del proprio percorso di malattia, cura e  assistenza.  Il
telemonitoraggio e il telecontrollo, ma per  estensione  questo  vale
per tutti gli strumenti di telemedicina indicati,  dovrebbero  essere
lasciati nella disponibilita'  degli  operatori  sanitari  per  poter
essere utilizzati laddove ritenuti  piu'  adeguati  a  migliorare  la
qualita' della cura, della  relazione  con  il  paziente  e,  non  da
ultimo, l'efficienza organizzativa all'interno  di  un  paradigma  di
cura personalizzata. Le prestazioni di telemedicina possono essere di
supporto non solo alla collaborazione tra  operatori  sanitari,  alla
relazione/comunicazione tra operatori  sanitari  e  pazienti  e  alla
comunicazione   tra   pazienti   ma   anche   alla   self-care    del
paziente/famigliari in una logica di patient empowerment.
    All'interno di questo contesto  la  piattaforma  di  telemedicina
deve possedere quei requisiti di modularita' e  configurabilita'  che
ne   consentano   un   uso   flessibile   e   personalizzato    sulle
caratteristiche del paziente.
Popolazione.
    L'utilizzo della telemedicina puo' riguardare la cura di tutti  i
pazienti con diagnosi di tumore all'interno delle  seguenti  fasi  di
malattia:   prevenzione,   trattamento   chirurgico    o    sistemico
(ormonoterapia, chemioterapia,  immunoterapia,  ecc.),  radioterapia,
follow-up, ADI, palliativa.
    Lo spettro delle possibili progettualita' in  ambito  oncologico,
anche se molto ampio, dovra' riguardare quei gruppi di  pazienti  che
siano  riconosciuti  «elegibili»,  in  base  alla   combinazione   di
caratteristiche     cliniche,      anagrafiche,      socioeconomiche,
organizzative.
    Va sottolineato che ogni  progettualita'  deve  avere  almeno  le
seguenti caratteristiche:
      riguardare la messa in opera  di  servizi  escludendo  progetti
sperimentali;
      avere un  obiettivo  che  mira  al  miglioramento  dell'attuale
contesto di cura e assistenza dei gruppi di pazienti eleggibili;
      riguardare una percentuale significativa del numero di pazienti
eleggibili;
      prevedere la messa in opera di servizi di telemonitoraggio  con
un assetto organizzativo idoneo per renderli efficaci e sostenibili.
Modalita' di erogazione.
    Prescrittore della prestazione e' il personale medico  (chirurgo,
oncologo, radioterapista, dietologo,  fisiatra,  palliativista,  MMG,
PLS, ecc.) che ha in carico il paziente, mentre l'erogatore e':
      il medico specialista (chirurgo, oncologo, oncologo esperto  di
tumori rari, radioterapista,  dietologo,  fisiatra,  anatomopatologo,
radio-oncologo, palliativista, MMG, PLS, ecc.);
      professionisti sanitari  (infermiere  specializzato,  dietista,
fisioterapista, ecc.);
      altri professionisti non sanitari (es. psicologo).
Parametri da monitorare/controllare.
Dati inseriti manualmente.
    Si  presuppone  che  i  pazienti  abbiano  a   disposizione   una
applicazione web/mobile (es.  diario)  che  consenta  un  inserimento
manuale di alcuni dati soggettivi/oggettivi sia in forma  strutturata
che non-strutturata (es. immagini).
    Di seguito una lista (non esaustiva)  di  dati  di  interesse  in
ambito oncologico:
      assunzione terapia;
      sintomatologia oggettiva e sintomatologia soggettiva;
      stili di vita (alimentazione, movimento);
      parametri  da  dispositivo  (pressione,   frequenza   cardiaca,
saturimetria, glicemia, frequenza respiratoria, ECG,  peso  corporeo,
temperatura);
      risposte a questionari.
Dati rilevati automaticamente da dispositivo.
    Una  serie  di  dati  puo'  essere   raccolta   direttamente   da
dispositivi senza inserimento manuale da parte  dell'utente.  Occorre
sottolineare che i dispositivi devono essere certificati. Di  seguito
una lista (non esaustiva) dei possibili  dispositivi:  misuratore  di
pressione  e  frequenza  cardiaca,  saturimetro,   glucometro,   ECG,
bilancia.  E'  da  considerare  che,   il   mondo   dei   dispositivi
(indossabili e non) e' in continua e rapida evoluzione e nel prossimo
futuro entreranno in commercio dispositivi sempre  piu'  sensibili  e
orientati al loro utilizzo presso  il  domicilio  dei  pazienti  (es.
device  che  forniscono  anche  valori  di  emoglobina,  pH,  gittata
cardiaca, controllo del bilancio idrico).
    La copertura oraria del telemonitoraggio puo' raggiungere 24  ore
7 giorni su 7, in base alle condizioni cliniche del paziente e  sulla
base di quanto stabilito dal medico curante.
Professionista/i e branche specialistiche.
    I professionisti coinvolti sono:
      medici (chirurgo, oncologo, pediatra oncologo,  radioterapista,
palliativista, fisiatra, MMG, PLS, ecc.);
      professionisti     sanitari     (infermiere      specializzato,
dietologo/dietista, fisioterapista, counsellor, ecc.);
      altri professionisti (es. psicologo).
Telemonitoraggio e telecontrollo nel paziente neurologico.
Condizione clinica e carico di malattia.
    Le malattie neurologiche croniche sono caratterizzate da processi
neuro-degenerativi, che, associati alla mancanza di  validi  processi
riparativi locali, determinano un progressivo accumulo di disabilita'
fisica  e   cognitiva   e   perdita   di   autonomia.   Le   malattie
neurodegenerative,  tra  queste  la  sclerosi  multipla  e  le  altre
malattie infiammatorie del Sistema nervoso centrale, la  malattia  di
Parkinson e le  altre  malattie  del  sistema  extrapiramidale  e  le
demenze,  configurano,  nella  loro   evoluzione   clinica,   setting
assistenziali  complessi,  variabili  nel  tempo  e   particolarmente
costosi per il SSN.
    Il telemonitoraggio puo' essere quindi uno strumento digitale  di
grande supporto nella gestione dei pazienti neurologici  1)  trattati
con terapie che necessitano  di  costante  o  periodico  monitoraggio
dell'efficacia e degli effetti  collaterali/eventi  avversi,  2)  con
quadri    clinici     instabili     e     sintomi     che     possono
intensificarsi/modificarsi e necessitano di  una  rapida  verifica  e
costante  monitoraggio,  3)   con   disabilita'   ingravescente   e/o
co-morbidita', che necessitano di un  approccio  multidisciplinare  e
che configurano setting assistenziali diversi  e  complessi,  nonche'
politerapie sintomatiche e terapia riabilitativa.
Popolazione.
    La cronicita' delle malattie neurodegenerative,  la  variabilita'
del loro decorso clinico  e  le  diverse  eta'  nelle  quali  possono
manifestarsi,  rendono  gli  strumenti  di  e-health  utili  ad   una
differenziazione delle prestazioni che  sono  richieste  dalle  varie
patologie.
    Nella Tabella 1 (Livelli di  stratificazione  del  rischio)  sono
riportati i livelli assistenziali che possono accumunare le  malattie
neurologiche  neurodegenerative  e  che  richiedono  simili  approcci
gestionali, anche con strumenti di telemedicina. Tuttavia, poiche' la
sintomatologia e' diversa nelle diverse malattie, i parametri clinici
da monitorare saranno  necessariamente  diversi,  richiedendo  quindi
dispositivi di e-health specifici.
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
Modalita' di erogazione.
    Le diagnosi  neurologiche  vengono  usualmente  acquisite  in  un
livello assistenziale ospedaliero specialistico  seguendo  specifiche
Linee  guida  diagnostiche  internazionali  sulla  base  delle  quali
vengono avviate le relative terapie.
    Il monitoraggio clinico e terapeutico viene eseguito  secondo  le
piu' recenti linee guida e PDTA.
    I professionisti coinvolti in tale  prestazione  possono  essere:
MMG, PLS, medico specialista, infermiere e altro personale  sanitario
che svolge attivita' assistenziale  presso  il  paziente,  mentre  il
Centro   servizi   garantisce   il    funzionamento    del    sistema
infrastrutturale di telemedicina.
    Al  momento  dell'arruolamento,  o  ai  fini  della  proposta  di
attivazione del servizio di  telemonitoraggio,  il  medico  definisce
l'opportunita' di seguire il  paziente  in  telemonitoraggio  per  la
valutazione clinico-strumentale e per il follow-up della persona  con
patologia neurologica e ne prescrive/propone l'attivazione.
    La prestazione e' erogata da:
      medici specialisti, MMG;
      professionisti sanitari  (infermiere  specializzato,  dietista,
fisioterapista, ecc.);
      altri professionisti non sanitari (es. psicologo).
Parametri da monitorare/controllare.
    Le malattie neurodegenerative  producono  invariabilmente  quadri
clinici  costituiti  da  un  mix  di  deficit  fisici   e   cognitivi
variabilmente intrecciati. Alcuni deficit,  tuttavia,  segnano  tappe
cruciali nell'accumulo di disabilita' e richiedono quindi uno stretto
monitoraggio,   al   fine   di    avviare/modificare    le    terapie
diseases-modifying, sintomatiche e riabilitative. Tra questi:
      deambulazione/funzione motoria arti inferiori:  la  progressiva
riduzione della capacita' di deambulazione accomuna tutte le malattie
neurodegenerative ed e' scandito da tappe tracciabili e documentabili
(flussi amministrativi)  che  scandiscono  un  significativo  aumento
delle  difficolta'  motorie  associate  a  riduzione  nell'autonomia,
incremento dell'instabilita' posturale e rischio cadute, perdita  dei
determinanti sociali e degli  hobbies/attivita'  sportivi/ricreativi.
Il passaggio a stadi di disabilita' maggiore  determina,  ad  esempio
l'uso  di  un  appoggio  monolaterale,  di  un  deambulatore,   della
carrozzina come anche la richiesta  di  un  caregiver  ed  interventi
riabilitativi mirati;
      funzionalita'   motoria   degli    arti    superiori    (forza,
coordinazione,  precisione  nei  movimenti,   tremori   posturali   e
intenzionali): la perdita della funzionalita'  degli  arti  superiori
(che puo' derivare da danni piramidali, extrapiramidali,  cerebellari
o sensoriali) segna la perdita dell'autonomia nelle comuni  attivita'
di vita quotidiana e contribuisce ad aumentare la  dipendenza  da  un
caregiver (e.g.,  un  paziente  in  carrozzina  pesa  sulla  gestione
sanitaria e  assistenziale,  anche  familiare  in  modo  radicalmente
diverso se mantiene o perde la funzionalita'  degli  arti  superiori,
per  esempio  negli  spostamenti,  nelle  piu'   semplici   attivita'
quotidiane come mangiare, bere, lavarsi, ecc.);
      equilibrio: la perdita di equilibrio si associa  ad  i  deficit
nella deambulazione e riduce in modo  drammatico  la  qualita'  della
vita anche in assenza di importanti deficit motori,  determinando  un
alto grado di disabilita', e.g. difficolta' nel salire e scendere  le
scale, perdita dell'uso delle due ruote (bicicletta,  moto)  per  gli
spostamenti, abbandono di attivita' sportive o lavorative;
      tremori: sia i tremori cerebellari che  quelli  extrapiramidali
determinano difficolta' nell'esecuzione dei fini movimenti delle dita
delle mani; si tratta di un sintomo indipendente dai  deficit  motori
che genera una disabilita' fortemente  impattante  con  tutte  quelle
attivita' che richiedono precisione e raffinatezza del movimento;
      movimenti oculari: nelle scale di disabilita', la  comparsa  di
oscillopsia (nistagmo), diplopia e limitazione nei movimenti  oculari
sul piano verticale ed orizzontale sono considerati sintomi  di  alto
grado di disabilita' e fortemente  impattanti  nella  qualita'  della
vita;
      deficit  cognitivi:  come  su  accennato,  tutte  le   malattie
neurodegenerative presentano variabili gradi di compromissione  delle
funzioni  cognitive  che   progressivamente   evolvono   determinando
inizialmente  deficit  selettivi  e  poi  piu'  globali  dei   domini
cognitivi. Questa condizione non riguarda solamente  le  demenze  (la
demenza di Alzheimer,  la  demenza  a  corpi  di  Lewy,  le  taupatie
primarie inclusa la demenza fronto-temporale), ma anche  la  malattia
di  Parkinson,  la  sclerosi  multipla   e   la   sclerosi   laterale
amiotrofica.
    In   presenza   di    condizioni    critiche/emergenti    (rapido
deterioramento delle condizioni cliniche)  la  copertura  oraria  del
telemonitoraggio puo' raggiungere 24 ore 7 giorni su 7, in base  alle
condizioni cliniche del paziente e sulla base di quanto stabilito dal
medico curante.
    Si sottolinea che la scansione temporale e il numero delle misure
dovranno anche considerare  aspetti  di  carattere  medico-legale  ed
etici, in funzione della prescrizione medica e accettata dal paziente
(e.g. il telemonitoraggio finalizzato al  controllo  della  possibile
comparsa di eventi avversi  terapeutici  sara'  inevitabilmente  piu'
stretto rispetto a quello relativo all'evoluzione di un sintomo o del
beneficio a breve o medio termine di un farmaco).
Professionisti e branche specialistiche coinvolti.
    I professionisti coinvolti nel percorso di cura del paziente  con
patologie di tipo neurologico sono:
      neurologo;
      medico di medicina generale;
      pediatra di libera scelta (per le forme di patologia ad esordio
pediatrico);
      medici responsabili delle Residenze sanitarie assistite;
      infermiere domiciliare.
    Per quanto riguarda le branche specialistiche si  fa  riferimento
ad un gruppo inter(multi)-disciplinare per la gestione di  condizioni
(e.g.,   gravidanza),   complicanze    patologia-dipendenti    (e.g.,
disfunzioni vescicali, deficit visivi, problemi articolari,  sindromi
psichiatriche)  o  comorbidita'  associate  (e.g.   cardiovascolari),
verranno  coinvolti  nei  processi  di  monitoraggio   e-health   gli
specialisti di riferimento (ginecologo, urologo, psichiatra, ecc.).
    E' necessario che nelle fasi piu' territoriali della gestione del
paziente il  medico  curante  (MMG,  medico  della  RSA,  specialista
dell'Ospedale di comunita') si coordini con il  Centro  specialistico
ospedaliero per facilitare e aggiornare le  modalita'  con  le  quali
vengono erogate le prestazioni di telemedicina, secondo le rispettive
competenze e prestazioni, nonche' i diversi livelli e  diversi  gradi
di responsabilita'.
Appendice.
Definizioni.
    Le definizioni delle prestazioni di  telemedicina  a  cui  si  fa
riferimento  nelle  presenti   linee   di   indirizzo   sono   quelle
dell'Accordo Stato-regioni del 2020 [Accordo Conferenza Stato-regioni
«Indicazioni   nazionali   per   l'erogazione   di   prestazioni   in
telemedicina». 17  dicembre  2020].  L'accordo  riporta  anche  altre
prestazioni  di  telemedicina  (teleconsulenza  medico  sanitaria   e
teleriabilitazione, che non sono state  prese  in  considerazione  ai
fini delle presenti linee di  indirizzo).  Accanto  alla  definizione
dell'Accordo si riportano  delle  specifiche  derivanti  dalle  Linee
guida del modello digitale e dalle ulteriori considerazioni del GDL.
    L'Accordo Stato-regioni del 2020 citato schematizza le  attivita'
di telemedicina come segue:
      1. prestazioni  di  telemedicina:  televisita,  teleconsulto  e
teleassistenza;
      2. modalita' operative della telemedicina:  telemonitoraggio  e
telecontrollo.
    Televisita:  e'  un  atto  medico  in   cui   il   professionista
interagisce a distanza in tempo reale con il paziente, anche  con  il
supporto di un caregiver.  Tuttavia,  la  televisita,  come  previsto
anche  dal  codice  di  deontologia  medica,  non  puo'  essere   mai
considerata  il  mezzo  per  condurre  la  relazione  medico-paziente
esclusivamente a  distanza,  ne'  puo'  essere  considerata  in  modo
automatico sostitutiva della prima  visita  medica  in  presenza.  Il
medico e' deputato a decidere in quali situazioni e in che misura  la
televisita puo' essere impiegata in favore del paziente,  utilizzando
anche gli strumenti di telemedicina per le attivita' di  rilevazione,
o monitoraggio a distanza, dei parametri biologici e di  sorveglianza
clinica. La televisita e' da intendersi limitata  alle  attivita'  di
controllo di pazienti la cui diagnosi sia gia'  stata  formulata  nel
corso di visita in presenza.
    Durante la televisita un operatore sanitario che si trovi  vicino
al paziente puo' assistere il medico e/o aiutare  il  paziente.  Deve
sempre essere garantita la possibilita' di scambiare anche  in  tempo
reale dati clinici, referti medici, immagini,  audio-video,  relativi
al  paziente.  L'anamnesi  puo'  essere  raccolta  per  mezzo   della
videochiamata.  Con  le  attuali  tecnologie  l'esame  obiettivo   e'
realizzabile con significative limitazioni. Il medico e'  titolato  a
decidere in che misura l'esame  obiettivo  a  distanza  possa  essere
sufficiente nel caso specifico o se  il  completamento  dello  stesso
debba essere svolto in presenza.
    Nota: l'anamnesi puo' essere raccolta  durante  la  videochiamata
e/o prima della televisita con la condivisione di dati, informazioni,
misurazioni o questionari.
    Teleconsulto:  e'  un  atto  medico  in  cui  il   professionista
interagisce a distanza con uno o piu'  medici  per  dialogare,  anche
tramite videochiamata, riguardo la situazione clinica di un paziente,
basandosi primariamente sulla condivisione di tutti i dati clinici, i
referti, le immagini, gli audio-video riguardanti il caso  specifico.
Tutti i suddetti elementi devono essere condivisi per via  telematica
sotto forma di file digitali idonei per il lavoro  che  i  medici  in
teleconsulto ritengono necessario per l'adeguato svolgimento di esso.
Il teleconsulto tra professionisti puo' svolgersi anche in  modalita'
asincrona,  quando  la  situazione  del  paziente  lo   permette   in
sicurezza. Quando il paziente e'  presente  al  teleconsulto,  allora
esso si svolge in tempo  reale  utilizzando  le  modalita'  operative
analoghe a quelle di una televisita e si configura  come  una  visita
multidisciplinare.
    Teleconsulenza: e' un'attivita'  sanitaria,  non  necessariamente
medica ma comunque specifica  delle  professioni  sanitarie,  che  si
svolge a distanza ed e' eseguita da due  o  piu'  persone  che  hanno
differenti responsabilita' rispetto al caso specifico. Essa  consiste
nella richiesta di  supporto  durante  lo  svolgimento  di  attivita'
sanitarie, a cui segue una videochiamata  in  cui  il  professionista
sanitario interpellato fornisce all'altro, o agli altri,  indicazioni
per la presa di decisione e/o per la corretta  esecuzione  di  azioni
assistenziali rivolte al  paziente.  La  teleconsulenza  puo'  essere
svolta in presenza del paziente,  oppure  in  maniera  differita.  In
questa attivita'  e'  preminente  l'interazione  diretta  tramite  la
videochiamata, ma e' sempre necessario  garantire  all'occorrenza  la
possibilita' di condividere almeno tutti i dati clinici, i referti  e
le  immagini  riguardanti  il  caso  specifico.  E'  un'attivita'  su
richiesta ma sempre programmata e  non  puo'  essere  utilizzata  per
surrogare le attivita' di soccorso.
    Teleassistenza: e' un  atto  professionale  di  pertinenza  della
relativa professione sanitaria e si basa sull'interazione a  distanza
tra  il  professionista  e  paziente/caregiver  per  mezzo   di   una
videochiamata, alla  quale  si  puo',  all'occorrenza  aggiungere  la
condivisione di dati,  referti  o  immagini.  Il  professionista  che
svolge l'attivita' di Teleassistenza puo' anche utilizzare idonee app
per somministrare questionari, condividere immagini o video  tutorial
su attivita' specifiche. Lo scopo e' quello di agevolare il  corretto
svolgimento di attivita' assistenziali, eseguibili prevalentemente  a
domicilio.  La  teleassistenza  e'  prevalentemente   programmata   e
ripetibile in base  a  specifici  programmi  di  accompagnamento  del
paziente.
    Telemonitoraggio:  modalita'  operativa  della  telemedicina  che
«permette il rilevamento e la trasmissione a  distanza  di  parametri
vitali  e  clinici  in  modo  continuo,  per  mezzo  di  sensori  che
interagiscono con il paziente  (tecnologie  biomediche  con  o  senza
parti da applicare). Il set di tecnologie a domicilio, personalizzato
in base alle indicazioni fornite dal  medico,  deve  essere  connesso
costantemente al sistema software che raccoglie i dati  dei  sensori,
li integra se necessario  con  altri  dati  sanitari  e  li  mette  a
disposizione degli operatori del servizio  di  Telemedicina  in  base
alle modalita' organizzative stabilite. I dati devono sempre comunque
essere registrati in locale presso il  paziente  e  resi  disponibili
all'occorrenza, per maggiore garanzia di  sicurezza.  Il  sistema  di
telemonitoraggio, che puo' essere integrato dal telecontrollo  medico
e affiancato  dal  teleconsulto  specialistico,  e'  sempre  inserito
all'interno del  sistema  di  telemedicina  che  garantisce  comunque
l'erogazione delle  prestazioni  sanitarie  necessarie  al  paziente.
Obiettivo  del   telemonitoraggio   e'   il   controllo   nel   tempo
dell'andamento dei parametri rilevati, permettendo sia il rilevamento
di parametri con maggiore frequenza e uniformita' di quanto possibile
in precedenza, sia la minore necessita' per il paziente  di  eseguire
controlli ambulatoriali di persona.
    Telecontrollo medico: modalita' operativa della telemedicina  che
«consente il controllo a distanza del  paziente.  Tale  attivita'  e'
caratterizzata da una serie cadenzata di contatti con il medico,  che
pone sotto controllo l'andamento del quadro clinico, per mezzo  della
videochiamata in associazione con la  condivisione  di  dati  clinici
raccolti  presso  il  paziente,  sia  prima  che  durante  la  stessa
videochiamata. Questo per patologie gia' diagnosticate, in situazioni
che consentano, comunque, la conversione verso la visita di controllo
tradizionale in tempi consoni a garantire la sicurezza del paziente e
in ogni caso sempre sotto responsabilita' del medico  che  esegue  la
procedura.
    Nota:   il    telecontrollo    si    affianca    idealmente    al
telemonitoraggio: vanno personalizzati  sulle  esigenze  del  singolo
malato in funzione del quadro clinico  complessivo;  entrambi  devono
consentire l'integrazione dei dati, sia  derivanti  da  sensori,  sia
rilevati dal personale sanitario  o  segnalati  dal  paziente  o  dai
caregiver,  al  fine  di  renderli  disponibili  al   momento   della
esecuzione di tutti gli atti medici, in  presenza  o  da  remoto.  Il
telemonitoraggio e il telecontrollo  sono  incentrati  sul  malato  e
sulle sue necessita', piu' che non sulle singole specialita' mediche.

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