Obbligo vaccinale per i farmacisti

  • Antonello Viti De Angelis
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TAR Catania

Obbligo vaccinale per i farmacisti

Tar Catania sez. IV, deccreto 07 aprile 2022, n. 182

 Covid-19 – Vaccino – Obbligo – Farmacisti – Omissione - Conseguenza.

In materia di obbligo vaccinale per i farmacisti, in disparte i dubbi sulla giurisdizione e salva la proposizione dell’eventuale questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, d.l. n. 44 del 2021, conv. in l. n. 76 del 2021, s.m.i., deve essere respinta l’istanza di sospensione, formulata ai sensi dell’art. 56 c.p.a., del provvedimento di accertamento dell’inadempimento in capo alla parte ricorrente dell’obbligo vaccinale, con conseguente sospensione dall’esercizio della professione di farmacista e ciò in quanto: l’obbligo discende direttamente da un atto avente forza di legge, il quale, in quanto atto politico, non può essere sindacato dal giudice amministrativo; il prospettato diritto all’esenzione dall’obbligo vaccinale avrebbe potuto da tempo essere oggetto di accertamento davanti al giudice ordinario, né risulta essere stata chiesta la temporanea sostituzione del direttore responsabile.

Anno di pubblicazione: 2022

Materia: Covid-19, Vaccino

Tipologia: Focus di giurisprudenza e pareri

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