Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'epidemia da Covid-19 concernenti gli ingressi dalla Cina
- Antonello Viti De Angelis
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Ministero della Salute
Ordinanza 28 dicembre 2022 - Gazzetta Ufficiale n.303 del 29 dicembre 2022
Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'epidemia da Covid-19 concernenti gli ingressi dalla Cina
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della
Costituzione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in
materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni e agli enti locali;
Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo
Stato in materia di tutela della salute;
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata
valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;
Vista la raccomandazione (UE) 2022/2548 del Consiglio del 13
dicembre 2022 su un approccio coordinato riguardo ai viaggi versi
l'Unione durante la pandemia di COVID-19 e che sostituisce la
raccomandazione (UE) 2020/912;
Vista la nota prot. n. 51468 del 27 dicembre 2022, della Direzione
generale della prevenzione sanitaria in cui si evidenziava
l'aggravarsi della situazione epidemiologica in Cina relativa al
COVID-19;
Emana
la seguente ordinanza:
Art. 1
1. Ai fini della identificazione e del contenimento della
diffusione di possibili varianti del virus Sars-Cov-2, a tutti i
soggetti in ingresso dalla Cina si applica la seguente disciplina:
a) obbligo di presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a
chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, della certificazione
di essersi sottoposti, nelle settantadue ore antecedenti l'ingresso
nel territorio nazionale, ad un test molecolare, o, nelle quarantotto
ore antecedenti, ad un test antigenico effettuati per mezzo di
tampone con risultato negativo;
b) obbligo di sottoporsi ad un test antigenico, da effettuarsi
per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, ovvero,
qualora cio' non fosse possibile, entro quarantotto ore dall'ingresso
nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di
riferimento;
c) in caso di esito positivo del test antigenico, obbligo di
sottoporsi immediatamente ad un test molecolare ai fini del
successivo sequenziamento e ad isolamento fiduciario nel rispetto
della normativa vigente;
d) obbligo di effettuare un ulteriore test antigenico o
molecolare con esito negativo per porre termine al periodo di
isolamento.
2. A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19, le
disposizioni di cui comma 1 del presente articolo non si applicano ai
minori di sei anni, ai membri dell'equipaggio e al personale
viaggiante dei mezzi di trasporto di persone e merci, ai funzionari e
agli agenti, comunque denominati, dell'Unione europea o di
organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale
amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e
agli impiegati consolari, al personale militare, compreso quello in
rientro dalle missioni internazionali, e delle Forze di Polizia, al
personale del Sistema di informazione per la sicurezza della
Repubblica e dei Vigili del fuoco nell'esercizio delle loro funzioni.
Art. 2
1. La presente ordinanza produce effetti dalla data di
pubblicazione della medesima e fino al 31 gennaio 2023.
2. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano alle
regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.
La presente ordinanza e' trasmessa agli organi di controllo e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 dicembre 2022
Il Ministro: Schillaci
Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero
dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del
Ministero della salute, n. 3290
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