Istituzione e modalita' di funzionamento del sistema nazionale di verifica, controllo e certificazione di conformita' delle attivita' e dei prodotti dei servizi trasfusionali

  • Antonello Viti De Angelis
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Ministero della Salute

Decreto 05 novembre 2021

Istituzione e modalita' di funzionamento del sistema nazionale di verifica, controllo e certificazione di conformita' delle attivita' e dei prodotti dei servizi trasfusionali

Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.08 del 12 gennaio 2022

                      IL MINISTRO DELLA SALUTE
 
  Vista la legge 21 ottobre 2005, n. 219, recante  «Nuova  disciplina
delle  attivita'  trasfusionali  e  della  produzione  nazionale   di
emoderivati» e, in particolare, gli articoli 12, 19 e 20;
  Vista la legge 27 dicembre  2017,  n.  205,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020» e, in particolare,  l'art.  1,
comma 439, che, integrando l'art. 12 della succitata legge 21 ottobre
2005,  n.  219,  al  fine  di  rafforzare,  in  tutto  il  territorio
nazionale, la garanzia di uniformi e rigorosi livelli di  qualita'  e
sicurezza  dei   processi   produttivi   attinenti   alle   attivita'
trasfusionali, prevede che il  Centro  nazionale  sangue  svolge,  in
accordo con le regioni, attivita' di  supporto  alla  verifica  e  al
controllo ai fini della certificazione di conformita' delle attivita'
e dei prodotti dei servizi trasfusionali alle disposizioni  normative
nazionali  ed  europee,  quale  garanzia  propedeutica  al   rilascio
dell'autorizzazione e dell'accreditamento da parte  delle  regioni  e
delle province autonome;
  Visto, in particolare, il comma 4-ter  del  citato  art.  12  della
legge n. 219 del 2005, che prevede  che,  con  decreto  del  Ministro
della salute, previa intesa in sede di Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata  in
vigore dello stesso  comma  4-ter,  sono  definite  le  modalita'  di
funzionamento, in  seno  al  Centro  nazionale  sangue,  del  sistema
nazionale  di  verifica,  controllo  e  certificazione,   anche   con
riferimento ai rapporti con le regioni e con le Province autonome  di
Trento e di Bolzano;
  Visto il decreto legislativo 20  dicembre  2007,  n.  261,  recante
«Revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005,  n.  191,  recante
attuazione  della  direttiva  2002/98/CE  che  stabilisce  norme   di
qualita'  e  di  sicurezza  per  la  raccolta,   il   controllo,   la
lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue  umano  e
dei suoi componenti», in particolare, gli articoli 3, 4 e 5;
  Visto il decreto legislativo  9  novembre  2007,  n.  207,  recante
«Attuazione della  direttiva  2005/61/CE  che  applica  la  direttiva
2002/98/CE  per  quanto  riguarda  la   prescrizione   in   tema   di
rintracciabilita'  del  sangue  e  degli  emocomponenti  destinati  a
trasfusioni e  la  notifica  di  effetti  indesiderati  ed  incidenti
gravi»;
  Visto il decreto legislativo  9  novembre  2007,  n.  208,  recante
«Attuazione della  direttiva  2005/62/CE  che  applica  la  direttiva
2002/98/CE per quanto riguarda le norme e le  specifiche  comunitarie
relative ad un sistema di qualita' per i servizi trasfusionali»;
  Visto il decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  recante
«Attuazione della direttiva 2001/83/CE,  e  successive  direttive  di
modifica, relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano, nonche' della direttiva 2003/94/CE»;
  Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante  «Codice
dell'ordinamento militare» e, in  particolare,  gli  articoli  205  e
2126;
  Visto l'accordo tra il Governo e le regioni e  Province autonome di
Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 19  della  legge  21  ottobre
2005, n. 219,  sui  requisiti  minimi  organizzativi,  strutturali  e
tecnologici delle attivita' dei servizi trasfusionali e delle  unita'
di raccolta del sangue e degli emocomponenti e  sul  modello  per  le
visite  di  verifica,  sancito  dalla  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano il 16 dicembre 2010 (rep. atti n. 242/CSR);
  Visto l'accordo tra il Governo, le regioni e le  Province  autonome
di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 20 della legge 21  ottobre
2005,  n.  219,  sul  documento  concernente  le  Linee   guida   per
l'accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unita' di raccolta
del sangue e degli emocomponenti, sancito dalla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  Province  autonome  di
Trento e di Bolzano il 25 luglio 2012 (rep. atti n. 149/CSR);
  Visto il decreto del Ministro della salute 26 maggio 2011,  recante
«Istituzione di un elenco nazionale  di  valutatori  per  il  sistema
trasfusionale per. lo svolgimento di  visite  di  verifica  presso  i
servizi trasfusionali e le unita' di  raccolta  del  sangue  e  degli
emocomponenti», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana n. 162 del 14 luglio 2011;
  Visto l'accordo tra il Governo e le regioni e le Province  autonome
di  Trento  e  Bolzano  sul  documento  recante:  «Caratteristiche  e
funzioni delle Strutture regionali  di  coordinamento  (SRC)  per  le
attivita' trasfusionali», sancito dalla Conferenza permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e
Bolzano il 13 ottobre 2011 (rep. atti n. 206/CSR);
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013,  n.
44, recante «Regolamento recante il riordino degli organi  collegiali
ed altri organismi operanti presso  il  Ministero  della  salute,  ai
sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183»;
  Visto il decreto del Ministro della salute 2 novembre 2015, recante
«Disposizioni relative ai  requisiti  di  qualita'  e  sicurezza  del
sangue e degli emocomponenti», pubblicato nel  Supplemento  ordinario
n. 69 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 28
dicembre 2015;
  Visto l'accordo tra il Governo e le regioni e  Province autonome di
Trento  e  Bolzano  concernente   la   «Revisione   e   aggiornamento
dell'accordo Stato-regioni 20 marzo 2008 (rep. atti n.  115/CSR),  ai
sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b), legge  21  ottobre  2005,  n.
219, relativo alla  stipula  di  convenzioni  tra  regioni,  Province
autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue», sancito
in sede di Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 14 aprile  2016
(rep. atti n. 61/CSR);
  Visto l'accordo, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera  b),  della
legge 21 ottobre 2005, n.  219,  tra  Governo,  regioni  e   province
autonome per «la definizione dei criteri e dei principi generali  per
la regolamentazione delle convenzioni tra regioni, Province  autonome
e Associazioni e Federazioni di donatori di  sangue  e  adozione  del
relativo  schema-tipo.   Revisione   e   aggiornamento   dell'accordo
Stato-regioni 14 aprile  2016  (rep.  atti  61/CSR)»  (rep.  atti  n.
100/CSR dell'8 luglio 2021);
  Vista la direttiva (UE) 2016/1214 della Commissione del  25  luglio
2016 recante modifica della direttiva 2005/62/CE per quanto  riguarda
le norme e le specifiche  del  sistema  di  qualita'  per  i  servizi
trasfusionali;
  Vista la raccomandazione R 95 (15),  recante  preparazione,  uso  e
garanzia di qualita' degli emocomponenti, adottata il 12 ottobre 1995
dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, edizione  corrente,
e la sua Appendice  «Guida  alla  preparazione,  uso  e  garanzia  di
qualita' degli emocomponenti», emanata dalla Direzione europea per la
qualita'  dei  medicinali  e  dell'assistenza  sanitaria  (EDQM)  del
Consiglio di Europa;
  Viste le linee direttrici di buone prassi (Good Practice Guidelines
- GPGs), elaborate congiuntamente dalla Commissione europea  e  dalla
Direzione europea per la qualita' dei  medicinali  e  dell'assistenza
sanitaria (EDQM) del Consiglio d'Europa e  pubblicate  dal  Consiglio
d'Europa nella Guida alla preparazione, uso e  garanzia  di  qualita'
degli  emocomponenti   -   19ª   edizione   2017,   Appendice   della
raccomandazione  n.  R  (95)  15  del  Comitato  dei  Ministri  sulla
preparazione, uso e garanzia di qualita' degli emocomponenti;
  Visto  il  decreto  legislativo  19  marzo  2018,  n.  19,  recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2016/1214 della Commissione  del  25
luglio 2016 recante modifica della direttiva  2005/62/CE  per  quanto
riguarda le norme e le specifiche  del  sistema  di  qualita'  per  i
servizi trasfusionali»;
  Considerato che le  succitate  Linee  direttrici  di  buone  prassi
(GPGs) ottemperano anche ai principi e agli orientamenti  dettagliati
delle buone prassi di fabbricazione (Good Manufacturing  Practices  -
GMPs) di cui all'art. 47, paragrafo 1,  della  direttiva  2001/83/CE,
per quanto di pertinenza dei servizi trasfusionali, incluso il plasma
come materia prima per la produzione di medicinali plasmaderivati;
  Ritenuto di provvedere con il presente decreto, in attuazione della
modifica introdotta dall'art. 1, comma 439, della legge  27  dicembre
2017, n. 205, all'art. 12  della  legge  21  ottobre  2005,  n.  219,
all'istituzione e alla definizione delle modalita' di  funzionamento,
in  seno  al  Centro  nazionale  sangue,  del  sistema  nazionale  di
verifica, controllo e certificazione di conformita' delle attivita' e
dei prodotti dei servizi  trasfusionali,  anche  con  riferimento  ai
rapporti con le regioni e con le Province autonome  di  Trento  e  di
Bolzano;
  Visto l'accordo ai sensi dell'art.  2,  comma  1-bis,  del  decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 208 cosi' come aggiunto dall'art.  1,
lettera b), del decreto legislativo 19 marzo  2018,  n.  19,  tra  il
Governo, le regioni e le Province autonome di Trento  e  di  Bolzano,
concernente «Aggiornamento e revisione dell'accordo Stato-regioni  16
dicembre  2010  (rep.  atti  n.  242/CSR)   sui   requisiti,   minimi
organizzativi, strutturali e tecnologici dei servizi trasfusionali  e
delle unita' di raccolta del  sangue  e  degli  emocomponenti  e  sul
modello per le visite di verifica» del 25 marzo 2021  (rep.  atti  n.
29/CSR);
  Ritenuto  necessario   definire,   mediante   l'aggiornamento   del
menzionato accordo 16 dicembre 2010 (rep. atti  n.  242/CSR)  di  cui
all'art. 19 della legge n. 219 del 2005, le modalita' per la gestione
delle attivita' correlate all'autorizzazione e  all'accreditamento  e
per  l'organizzazione  delle   visite   di   verifica   dei   servizi
trasfusionali  e  delle  Unita'  di  raccolta  del  sangue  e   degli
emocomponenti  al  fine  di  garantire  omogeneita'  delle  verifiche
ispettive su tutto il territorio nazionale, nonche' in  relazione  al
sistema nazionale di verifica di cui al  presente  decreto,  anche  i
rapporti con le regioni e le province autonome;
  Ritenuto, altresi', necessario apportare le adeguate  modifiche  al
fine di  armonizzare  le  disposizioni  del  menzionato  decreto  del
Ministro  della  salute  26  maggio  2011,  relativo  all'istituzione
dell'elenco nazionale dei valutatori per  il  sistema  trasfusionale,
con quelle del presente decreto;
  Acquisito  il  parere  della  sezione  tecnica   per   il   sistema
trasfusionale del Comitato tecnico sanitario  espresso  nella  seduta
del 12 giugno 2018;
  Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i  rapporti
tra Stato, regioni e  Province autonome di Trento e di Bolzano  nella
seduta del 21 ottobre 2021 (rep. atti n. 205/CSR);
 
                              Decreta:
 
                               Art. 1
 
                 Obiettivi e ambito di applicazione

 
  1. Con il presente decreto, ai  sensi  dell'art.  12,  comma  4-ter
della legge 21 ottobre 2005, n. 219, sono definite  le  modalita'  di
funzionamento  del  sistema  nazionale  di  verifica,   controllo   e
certificazione di conformita' delle  attivita'  e  dei  prodotti  dei
servizi trasfusionali e delle  Unita'  di  raccolta  alle.  normative
nazionali ed europee,  anche  con  riferimento  ai  rapporti  con  le
regioni e con le Province autonome di Trento e di Bolzano.
  2. Obiettivi specifici del sistema nazionale di verifica, controllo
e certificazione sono quelli di garantire,  su  tutto  il  territorio
nazionale;
    a)  uniformi  ed  elevati  livelli  di  qualita'  e  sicurezza  e
omogeneita' delle attivita' e dei prodotti dei servizi  trasfusionali
e delle Unita'  di  raccolta,  anche  ai  fini  della  produzione  di
medicinali plasmaderivati;
    b) l'armonizzazione delle  modalita'  e  il  rafforzamento  della
terzieta'  delle  procedure  regionali  di  verifica,   controllo   e
certificazione di  conformita'  dei  servizi  trasfusionali  e  delle
Unita' di raccolta, quale garanzia propedeutica al rilascio da  parte
delle  regioni  e  delle  province  autonome  dell'autorizzazione   e
dell'accreditamento istituzionale, previsti dall'art. 20 della  legge
21 ottobre 2005, n. 219, e dall'art. 4  del  decreto  legislativo  20
dicembre 2007, n. 261, e a supporto delle stesse;
    c) il monitoraggio e il controllo dell'attuazione da parte  delle
regioni e delle province autonome delle  disposizioni  contenute  nel
presente decreto.
  3. Il sistema nazionale di verifica, controllo e certificazione  e'
costituito in seno al Centro nazionale sangue, che svolge, in accordo
con le regioni e le  province  autonome,  attivita'  di  supporto  ai
competenti  organismi  regionali  di  verifica  e   controllo   delle
attivita' e dei prodotti dei servizi trasfusionali e delle Unita'  di
raccolta, per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 2.

                               Art. 2
 
Certificazione di conformita' delle  attivita'  e  dei  prodotti  dei
                        servizi trasfusionali

 
  1. La certificazione  di  conformita'.  consiste  nell'attestazione
della  rispondenza  delle  attivita'  e  dei  prodotti  dei   servizi
trasfusionali  ai  requisiti   minimi   strutturali   tecnologici   e
organizzativi specifici dei servizi trasfusionali e delle  Unita'  di
raccolta, definiti ai sensi della normativa vigente, con  particolare
riferimento alle Linee direttrici  di  buone  prassi  (Good  Practice
Guidelines - GPGs), pubblicate nella Guida alla preparazione,  uso  e
garanzia   di   qualita'   degli   emocomponenti,   Appendice   della
raccomandazione  n.  R  (95)  15  e  successivi  aggiornamenti,   che
ottemperano anche ai principi e agli orientamenti  dettagliati  delle
buone prassi di fabbricazione (Good Manufacturing Practices  -  GMPs)
di cui all'art. 47, paragrafo  1,  della  direttiva  2001/83/CE,  per
quanto di pertinenza dei servizi  trasfusionali  e  delle  Unita'  di
raccolta anche con riferimento al plasma come materia prima  per·  la
produzione di medicinali plasmaderivati.
  2. La certificazione di conformita' delle attivita' e dei  prodotti
dei servizi trasfusionali e delle Unita' di raccolta e'  propedeutica
sia al rilascio,  che  al  rinnovo  dei  provvedimenti  regionali  di
autorizzazione e accreditamento istituzionale ed  e'  rilasciata  dai
competenti organismi regionali, di cui all'art. 3, comma  1,  lettera
e), del presente decreto,  in  relazione  all'esito  delle  verifiche
ispettive effettuate.
  3. Nell'ambito delle attivita' per la certificazione di conformita'
di cui al presente decreto, sono valutate anche  le  attivita'  delle
Unita' di raccolta del sangue e degli  emocomponenti  che,  ai  sensi
dell'art. 2, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 20 dicembre
2007, n. 261, operano sotto la responsabilita' tecnica  del  servizio
trasfusionale di riferimento.
  4. Con successivo accordo in sede di Conferenza  permanente  per  i
rapporti  tra  lo  Stato,  le  regioni  e  le  province  autonome  di
aggiogamento dell'accordo concluso in attuazione dell'art.  19  della
legge n. 219 del 2005 sono definite  le  modalita'  per  la  gestione
delle attivita' correlate all'autorizzazione e  all'accreditamento  e
per  l'organizzazione  delle   visite   di   verifica   dei   servizi
trasfusionali  e  delle  unita'  di  raccolta  del  sangue  e   degli
emocomponenti al fine  di  garantire  l'omogeneita'  delle  verifiche
ispettive su tutto il  territorio  nazionale;  detto  accordo  e'  da
definirsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente  decreto
e nelle more sono applicate le norme in vigore.

                               Art. 3
 
Modalita'  di  funzionamento  del  sistema  nazionale  di   verifica,
controllo e certificazione  di  conformita'  delle  attivita'  e  dei
                 prodotti dei servizi trasfusionali

 
  1. Il sistema nazionale di verifica, controllo e certificazione  di
conformita' delle attivita' e dei prodotti dei servizi  trasfusionali
di cui all'art. 1 del presente decreto, e' costituito da:
    a) il Centro nazionale sangue (di seguito, anche CNS);
    b) la Commissione tecnica nazionale (di seguito, CTN);
    c) i  competenti  organismi  regionali,  deputati  all'esecuzione
delle verifiche ispettive  e  al  rilascio  della  certificazione  di
conformita' di cui all'art. 2 del presente decreto.
  2. La CTN, di cui al comma 1, lettera b) del presente  articolo  e'
istituita presso il Centro nazionale sangue e, al fine  di  garantire
un adeguato  livello  di  imparzialita',  omogeneita'  e  trasparenza
nell'espletamento delle attivita' ad essa affidate, e' composta da:
    a) il direttore del CNS, con funzioni di presidente;
    b) 4 esperti di processi trasfusionali e di sistemi  di  qualita'
designati dal direttore del CNS, sentita la Direzione generale  della
prevenzione sanitaria del Ministero della salute;
    c) 5 esperti di processi trasfusionali e di sistemi  di  qualita'
designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome.
  3.  Il  direttore  della  Direzione  generale   della   prevenzione
sanitaria del Ministero della salute,  entro  sessanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore del presente decreto,  nomina  con  proprio
decreto la CTN.
  4. I componenti esperti della CTN restano in carica per tre anni  e
in ogni caso fino al loro rinnovo.
  Per lo svolgimento delle funzioni di competenza da parte dei membri
della Commissione non e' previsto alcun compenso; e' fatta  salva  la
possibilita' di corrispondere il rimborso delle spese, ove spettante,
nel rispetto della normativa vigente.
  5. La CTN e' deputata,  in  raccordo  con  i  competenti  organismi
regionali, a svolgere le seguenti attivita':
    a) monitoraggio e controllo sul recepimento e sull'attuazione  da
parte delle regioni e  delle  province  autonome  delle  disposizioni
contenute  nel  presente  provvedimento  e  piu'  in  generale  della
normativa  nazionale  e  eurounitaria  in  materia,   nonche'   sulle
modalita' di armonizzazione dei relativi modelli di autorizzazione  e
accreditamento;
    b) monitoraggio e controllo sugli atti e sulle procedure adottati
dalle regioni  e  delle  province  autonome  per  l'autorizzazione  e
l'accreditamento  delle  Servizi  trasfusionali  e  delle  Unita'  di
raccolta  e  per  lo  svolgimento  delle  attivita'  di  verifica   e
controllo;
    c)  monitoraggio  e  controllo  di  carattere  documentale  sullo
svolgimento delle attivita' di verifica, controllo  e  certificazione
di conformita' effettuate dai competenti organismi regionali;
    d) coordinamento dei rapporti e delle azioni collaborative con le
regioni e le province autonome per l'armonizzazione delle modalita' e
delle procedure regionali di verifica, controllo e certificazione  di
conformita' dei Servizi trasfusionali e  delle  Unita'  di  raccolta,
anche ai fini della produzione di medicinali plasmaderivati;
    e)  elaborazione  di  raccomandazioni  per  la   formazione   dei
valutatori nazionali e  regionali  e,  ove  richiesto,  attivita'  di
supporto  alla  formazione  degli  stessi  e  alla  valutazione   del
mantenimento delle loro competenze;
    f) predisposizione, con cadenza annuale,  di  un  rapporto  sullo
stato  di  avanzamento  del  sistema   nazionale   e   regionale   di
autorizzazione  e  accreditamento  del   Sistema   trasfusionale   da
trasmettere al Ministero della salute e  alla  Conferenza  permanente
per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province  autonome,
formulando proposte per  la  risoluzione  di  problemi  e  criticita'
eventualmente rilevati.
  6.  Ad  esito  delle  attivita'  di  monitoraggio  e  controllo  di
carattere documentale, la CTN puo' effettuare,  di  concerto  con  le
regioni e le province autonome; audit presso i  competenti  organismi
delle regioni e delle  province  autonome  interessate,  al  fine  di
stabilire,  di.  comune  accordo,  gli  interventi  e  le  azioni  di
miglioramento che dovranno essere svolte  al  fine  di  garantire  la
risoluzione delle problematiche attuative.
  7. La CTN e' dotata di un proprio regolamento organizzativo.

                               Art. 4
 
           Rapporti con le regioni e le province autonome

 
  1. Le modalita' di raccordo tra le regioni e le province autonome e
il sistema nazionale di  verifica  controllo  e  certificazione  sono
definite nell'ambito dell'accordo di cui all'art.  2,  comma  4,  del
presente decreto.
  2.  Le  regioni  e  le  province  autonome,  anche  attraverso   le
rispettive Strutture regionali di cofinanziamento  per  le  attivita'
trasfusionali,  possono  avvalersi  dell'attivita'  di  supporto  del
Centro nazionale sangue, in caso di specifiche criticita' rilevate  a
carico  delle  attivita'  o   dei   prodotti   di   singoli   servizi
trasfusionali.

                               Art. 5
 
     Verifiche ispettive e valutatori del sistema trasfusionale

 
  1. Le regioni e le province autonome, per la costituzione dei  team
di verifica ispettiva dei servizi trasfusionali  e  delle  Unita'  di
raccolta, si avvalgono anche dei valutatori del sistema trasfusionale
inseriti nell'elenco nazionale di cui al decreto del  Ministro  della
salute  26  maggio  2011.  La  composizione  dei  team  ispettivi  e'
effettuata dai competenti organismi regionali secondo criteri atti  a
garantire adeguati  livelli  di  competenza  tecnica,  imparzialita',
omogeneita', trasparenza e terzieta'. L'individuazione dei valutatori
iscritti  nell'elenco  nazionale  viene  effettuata  dai   competenti
organismi regionali di concerto con il Centro nazionale  sangue,  nei
casi in cui le regioni o le province autonome abbiano  esplicitamente
richiesto il supporto dello stesso per lo svolgimento delle attivita'
di verifica e controllo al fine della certificazione di  conformita',
ovvero  laddove  le  regioni  o  le  province  autonome  abbiano   la
necessita' di avvalersi di valutatori provenienti da altre regioni  o
province autonome.
  2. Per la verifica di processi di particolare complessita'  tecnica
o innovativi erogati dai servizi: trasfusionali, per  i  quali  siano
richieste specifiche competenze  tecnico-scientifiche,  qualora  tali
competenze  non  possano  essere  garantite  all'interno   del   team
ispettivo, i competenti  organismi  regionali  possono  avvalersi  di
esperti tecnici, selezionati anche in collaborazione con le  societa'
scientifiche di settore. Tali esperti svolgono funzioni di consulenza
e supporto  al  team  ispettivo,  mettendo  a  disposizione  le  loro
competenze  per  la  valutazione  tecnica  della  conformita'   delle
attivita' e dei prodotti alle norme  vigenti  e  alla  buona  pratica
consolidata dalle evidenze scientifiche. In nessun caso, gli  esperti
assumono il ruoto di valutatori nel corso della verifica.
  3. Per lo  svolgimento  delle  attivita'  di  verifica  di  cui  al
presente articolo, i competenti organismi regionali possono avvalersi
dell'attivita' di supporto tecnico del Centro nazionale sangue  e  di
valutatori o esperti messi a disposizione dallo stesso.

                               Art. 6
 
    Modifiche al decreto del Ministro della salute 26 maggio 2011

 
  1. Per le finalita' di cui all'art. 5 del  presente  decreto,  sono
apportate, al decreto del Ministro della salute del 26  maggio  2011,
le seguenti modificazioni:
    a) all'art. 1, comma 2, la parola «annuale» e'  sostituita  dalle
parole «biennale,  fatta  salva  la  necessita'  di  aggiornamenti  a
seguito della qualificazione di nuovi valutatori»;
    b) all'art. 1, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente comma:
      «2-bis:  «In  sede  di  aggiornamento  dell'elenco,  il  Centro
nazionale  sangue  puo'  costituire  elenchi  dedicati  a  specifiche
attivita'»;
    c) l'art. 2 e' sostituito dal seguente:
      «Art. 2 (Formazione e criteri di inserimento e  permanenza  dei
valutatori nell'elenco). - 1. Il Centro nazionale sangue effettua  le
attivita'    di     formazione,     qualificazione,     aggiornamento
tecnico-scientifico e valutazione periodica  del  mantenimento  delle
competenze dei valutatori e provvede al loro inserimento  nell'elenco
e  alla  verifica  della  sussistenza  dei  requisiti  per  la   loro
permanenza nello stesso. Tali attivita' sono effettuate nel  rispetto
dei criteri stabiliti in sede di revisione dell'accordo tra lo  Stato
e le regioni e le province autonome, adottato ai sensi dell'art.  19,
comma 1, della legge 21 ottobre 2005,  n.  219,  nonche'  sulla  base
delle effettive necessita' rilevate, in accordo con le regioni  e  le
province autonome.
  2. Nel rispetto di quanto previsto dall'accordo  di  cui  al  comma
precedente, ai fini della permanenza nell'elenco, fatti salvi i  casi
di sospensione temporanea dall'elenco per gravidanza  e  puerperio  o
per  motivi  di  salute  o  gravi  motivi  familiari  documentati,  i
valutatori devono:
    a)  frequentare   gli   eventi   di   aggiornamento   organizzati
periodicamente dal Centro nazionale sangue;
    b) effettuare e documentare al Centro nazionale sangue un  numero
di visite di verifica nelle strutture trasfusionali  pari  ad  almeno
tre nel primo anno di attivita' e ad almeno sei nell'arco di due anni
nei  periodi  successivi,  in  coerenza  con   la   periodicita'   di
aggiornamento dell'elenco nazionale di cui all'art. 1, comma 2».

                               Art. 7
 
                Provvedimenti di competenza regionale

 
  1. La regione o la provincia autonoma  territorialmente  competente
adotta idonei provvedimenti e misure nel caso in cui la  CTN  esprima
un giudizio di non conformita' a seguito della reiterata inosservanza
di prescrizioni con grave impatto sulla qualita'  e  sulla  sicurezza
delle  attivita'  o   dei   prodotti   del   servizio   trasfusionale
interessato.
  2. La regione o la provincia autonoma  territorialmente  competente
adotta idonei provvedimenti e misure  in  merito  alle  attivita'  di
verifica delle Unita' di raccolta del sangue  e  degli  emocomponenti
nel caso  in  cui  i  controlli  effettuati  rilevino  situazioni  di
inefficacia o criticita' con grave impatto  sulla  qualita'  e  sulla
sicurezza delle attivita' o dei prodotti.

                               Art. 8
 
                      Disposizioni finanziarie

 
  1. Le attivita' previste dal presente decreto sono  finanziate  con
le somme vincolate del Fondo sanitario nazionale, di cui all'art.  1,
comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ai sensi dell'art. 1,
comma 439, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

                               Art. 9
 
                         Disposizioni finali

 
  1. Il presente  decreto  entra  in  vigore  il  novantesimo  giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
  2. Nelle more dell'entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  le
attivita' di verifica si svolgono secondo la normativa vigente.
  Il presente decreto viene trasmesso  agli  organi  di  controllo  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 5 novembre 2021
 
                                                Il Ministro: Speranza

Registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 2021
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC,  Min.  salute  e  Min.  lavoro  e
politiche sociali, reg.ne prev. n. 2978

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