Istituzione e modalita' di funzionamento del sistema nazionale di verifica, controllo e certificazione di conformita' delle attivita' e dei prodotti dei servizi trasfusionali
- Antonello Viti De Angelis
- Notizie Mediche - VDA Net
Ministero della Salute
Decreto 05 novembre 2021
Istituzione e modalita' di funzionamento del sistema nazionale di verifica, controllo e certificazione di conformita' delle attivita' e dei prodotti dei servizi trasfusionali
Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.08 del 12 gennaio 2022
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Vista la legge 21 ottobre 2005, n. 219, recante «Nuova disciplina
delle attivita' trasfusionali e della produzione nazionale di
emoderivati» e, in particolare, gli articoli 12, 19 e 20;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020» e, in particolare, l'art. 1,
comma 439, che, integrando l'art. 12 della succitata legge 21 ottobre
2005, n. 219, al fine di rafforzare, in tutto il territorio
nazionale, la garanzia di uniformi e rigorosi livelli di qualita' e
sicurezza dei processi produttivi attinenti alle attivita'
trasfusionali, prevede che il Centro nazionale sangue svolge, in
accordo con le regioni, attivita' di supporto alla verifica e al
controllo ai fini della certificazione di conformita' delle attivita'
e dei prodotti dei servizi trasfusionali alle disposizioni normative
nazionali ed europee, quale garanzia propedeutica al rilascio
dell'autorizzazione e dell'accreditamento da parte delle regioni e
delle province autonome;
Visto, in particolare, il comma 4-ter del citato art. 12 della
legge n. 219 del 2005, che prevede che, con decreto del Ministro
della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore dello stesso comma 4-ter, sono definite le modalita' di
funzionamento, in seno al Centro nazionale sangue, del sistema
nazionale di verifica, controllo e certificazione, anche con
riferimento ai rapporti con le regioni e con le Province autonome di
Trento e di Bolzano;
Visto il decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, recante
«Revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, recante
attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di
qualita' e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la
lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e
dei suoi componenti», in particolare, gli articoli 3, 4 e 5;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 207, recante
«Attuazione della direttiva 2005/61/CE che applica la direttiva
2002/98/CE per quanto riguarda la prescrizione in tema di
rintracciabilita' del sangue e degli emocomponenti destinati a
trasfusioni e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti
gravi»;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 208, recante
«Attuazione della direttiva 2005/62/CE che applica la direttiva
2002/98/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie
relative ad un sistema di qualita' per i servizi trasfusionali»;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante
«Attuazione della direttiva 2001/83/CE, e successive direttive di
modifica, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali
per uso umano, nonche' della direttiva 2003/94/CE»;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice
dell'ordinamento militare» e, in particolare, gli articoli 205 e
2126;
Visto l'accordo tra il Governo e le regioni e Province autonome di
Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 19 della legge 21 ottobre
2005, n. 219, sui requisiti minimi organizzativi, strutturali e
tecnologici delle attivita' dei servizi trasfusionali e delle unita'
di raccolta del sangue e degli emocomponenti e sul modello per le
visite di verifica, sancito dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano il 16 dicembre 2010 (rep. atti n. 242/CSR);
Visto l'accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome
di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 20 della legge 21 ottobre
2005, n. 219, sul documento concernente le Linee guida per
l'accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unita' di raccolta
del sangue e degli emocomponenti, sancito dalla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano il 25 luglio 2012 (rep. atti n. 149/CSR);
Visto il decreto del Ministro della salute 26 maggio 2011, recante
«Istituzione di un elenco nazionale di valutatori per il sistema
trasfusionale per. lo svolgimento di visite di verifica presso i
servizi trasfusionali e le unita' di raccolta del sangue e degli
emocomponenti», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 162 del 14 luglio 2011;
Visto l'accordo tra il Governo e le regioni e le Province autonome
di Trento e Bolzano sul documento recante: «Caratteristiche e
funzioni delle Strutture regionali di coordinamento (SRC) per le
attivita' trasfusionali», sancito dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano il 13 ottobre 2011 (rep. atti n. 206/CSR);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n.
44, recante «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali
ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai
sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183»;
Visto il decreto del Ministro della salute 2 novembre 2015, recante
«Disposizioni relative ai requisiti di qualita' e sicurezza del
sangue e degli emocomponenti», pubblicato nel Supplemento ordinario
n. 69 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 28
dicembre 2015;
Visto l'accordo tra il Governo e le regioni e Province autonome di
Trento e Bolzano concernente la «Revisione e aggiornamento
dell'accordo Stato-regioni 20 marzo 2008 (rep. atti n. 115/CSR), ai
sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b), legge 21 ottobre 2005, n.
219, relativo alla stipula di convenzioni tra regioni, Province
autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue», sancito
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 14 aprile 2016
(rep. atti n. 61/CSR);
Visto l'accordo, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b), della
legge 21 ottobre 2005, n. 219, tra Governo, regioni e province
autonome per «la definizione dei criteri e dei principi generali per
la regolamentazione delle convenzioni tra regioni, Province autonome
e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue e adozione del
relativo schema-tipo. Revisione e aggiornamento dell'accordo
Stato-regioni 14 aprile 2016 (rep. atti 61/CSR)» (rep. atti n.
100/CSR dell'8 luglio 2021);
Vista la direttiva (UE) 2016/1214 della Commissione del 25 luglio
2016 recante modifica della direttiva 2005/62/CE per quanto riguarda
le norme e le specifiche del sistema di qualita' per i servizi
trasfusionali;
Vista la raccomandazione R 95 (15), recante preparazione, uso e
garanzia di qualita' degli emocomponenti, adottata il 12 ottobre 1995
dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, edizione corrente,
e la sua Appendice «Guida alla preparazione, uso e garanzia di
qualita' degli emocomponenti», emanata dalla Direzione europea per la
qualita' dei medicinali e dell'assistenza sanitaria (EDQM) del
Consiglio di Europa;
Viste le linee direttrici di buone prassi (Good Practice Guidelines
- GPGs), elaborate congiuntamente dalla Commissione europea e dalla
Direzione europea per la qualita' dei medicinali e dell'assistenza
sanitaria (EDQM) del Consiglio d'Europa e pubblicate dal Consiglio
d'Europa nella Guida alla preparazione, uso e garanzia di qualita'
degli emocomponenti - 19ª edizione 2017, Appendice della
raccomandazione n. R (95) 15 del Comitato dei Ministri sulla
preparazione, uso e garanzia di qualita' degli emocomponenti;
Visto il decreto legislativo 19 marzo 2018, n. 19, recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2016/1214 della Commissione del 25
luglio 2016 recante modifica della direttiva 2005/62/CE per quanto
riguarda le norme e le specifiche del sistema di qualita' per i
servizi trasfusionali»;
Considerato che le succitate Linee direttrici di buone prassi
(GPGs) ottemperano anche ai principi e agli orientamenti dettagliati
delle buone prassi di fabbricazione (Good Manufacturing Practices -
GMPs) di cui all'art. 47, paragrafo 1, della direttiva 2001/83/CE,
per quanto di pertinenza dei servizi trasfusionali, incluso il plasma
come materia prima per la produzione di medicinali plasmaderivati;
Ritenuto di provvedere con il presente decreto, in attuazione della
modifica introdotta dall'art. 1, comma 439, della legge 27 dicembre
2017, n. 205, all'art. 12 della legge 21 ottobre 2005, n. 219,
all'istituzione e alla definizione delle modalita' di funzionamento,
in seno al Centro nazionale sangue, del sistema nazionale di
verifica, controllo e certificazione di conformita' delle attivita' e
dei prodotti dei servizi trasfusionali, anche con riferimento ai
rapporti con le regioni e con le Province autonome di Trento e di
Bolzano;
Visto l'accordo ai sensi dell'art. 2, comma 1-bis, del decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 208 cosi' come aggiunto dall'art. 1,
lettera b), del decreto legislativo 19 marzo 2018, n. 19, tra il
Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,
concernente «Aggiornamento e revisione dell'accordo Stato-regioni 16
dicembre 2010 (rep. atti n. 242/CSR) sui requisiti, minimi
organizzativi, strutturali e tecnologici dei servizi trasfusionali e
delle unita' di raccolta del sangue e degli emocomponenti e sul
modello per le visite di verifica» del 25 marzo 2021 (rep. atti n.
29/CSR);
Ritenuto necessario definire, mediante l'aggiornamento del
menzionato accordo 16 dicembre 2010 (rep. atti n. 242/CSR) di cui
all'art. 19 della legge n. 219 del 2005, le modalita' per la gestione
delle attivita' correlate all'autorizzazione e all'accreditamento e
per l'organizzazione delle visite di verifica dei servizi
trasfusionali e delle Unita' di raccolta del sangue e degli
emocomponenti al fine di garantire omogeneita' delle verifiche
ispettive su tutto il territorio nazionale, nonche' in relazione al
sistema nazionale di verifica di cui al presente decreto, anche i
rapporti con le regioni e le province autonome;
Ritenuto, altresi', necessario apportare le adeguate modifiche al
fine di armonizzare le disposizioni del menzionato decreto del
Ministro della salute 26 maggio 2011, relativo all'istituzione
dell'elenco nazionale dei valutatori per il sistema trasfusionale,
con quelle del presente decreto;
Acquisito il parere della sezione tecnica per il sistema
trasfusionale del Comitato tecnico sanitario espresso nella seduta
del 12 giugno 2018;
Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra Stato, regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano nella
seduta del 21 ottobre 2021 (rep. atti n. 205/CSR);
Decreta:
Art. 1
Obiettivi e ambito di applicazione
1. Con il presente decreto, ai sensi dell'art. 12, comma 4-ter
della legge 21 ottobre 2005, n. 219, sono definite le modalita' di
funzionamento del sistema nazionale di verifica, controllo e
certificazione di conformita' delle attivita' e dei prodotti dei
servizi trasfusionali e delle Unita' di raccolta alle. normative
nazionali ed europee, anche con riferimento ai rapporti con le
regioni e con le Province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Obiettivi specifici del sistema nazionale di verifica, controllo
e certificazione sono quelli di garantire, su tutto il territorio
nazionale;
a) uniformi ed elevati livelli di qualita' e sicurezza e
omogeneita' delle attivita' e dei prodotti dei servizi trasfusionali
e delle Unita' di raccolta, anche ai fini della produzione di
medicinali plasmaderivati;
b) l'armonizzazione delle modalita' e il rafforzamento della
terzieta' delle procedure regionali di verifica, controllo e
certificazione di conformita' dei servizi trasfusionali e delle
Unita' di raccolta, quale garanzia propedeutica al rilascio da parte
delle regioni e delle province autonome dell'autorizzazione e
dell'accreditamento istituzionale, previsti dall'art. 20 della legge
21 ottobre 2005, n. 219, e dall'art. 4 del decreto legislativo 20
dicembre 2007, n. 261, e a supporto delle stesse;
c) il monitoraggio e il controllo dell'attuazione da parte delle
regioni e delle province autonome delle disposizioni contenute nel
presente decreto.
3. Il sistema nazionale di verifica, controllo e certificazione e'
costituito in seno al Centro nazionale sangue, che svolge, in accordo
con le regioni e le province autonome, attivita' di supporto ai
competenti organismi regionali di verifica e controllo delle
attivita' e dei prodotti dei servizi trasfusionali e delle Unita' di
raccolta, per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 2.
Art. 2
Certificazione di conformita' delle attivita' e dei prodotti dei
servizi trasfusionali
1. La certificazione di conformita'. consiste nell'attestazione
della rispondenza delle attivita' e dei prodotti dei servizi
trasfusionali ai requisiti minimi strutturali tecnologici e
organizzativi specifici dei servizi trasfusionali e delle Unita' di
raccolta, definiti ai sensi della normativa vigente, con particolare
riferimento alle Linee direttrici di buone prassi (Good Practice
Guidelines - GPGs), pubblicate nella Guida alla preparazione, uso e
garanzia di qualita' degli emocomponenti, Appendice della
raccomandazione n. R (95) 15 e successivi aggiornamenti, che
ottemperano anche ai principi e agli orientamenti dettagliati delle
buone prassi di fabbricazione (Good Manufacturing Practices - GMPs)
di cui all'art. 47, paragrafo 1, della direttiva 2001/83/CE, per
quanto di pertinenza dei servizi trasfusionali e delle Unita' di
raccolta anche con riferimento al plasma come materia prima per· la
produzione di medicinali plasmaderivati.
2. La certificazione di conformita' delle attivita' e dei prodotti
dei servizi trasfusionali e delle Unita' di raccolta e' propedeutica
sia al rilascio, che al rinnovo dei provvedimenti regionali di
autorizzazione e accreditamento istituzionale ed e' rilasciata dai
competenti organismi regionali, di cui all'art. 3, comma 1, lettera
e), del presente decreto, in relazione all'esito delle verifiche
ispettive effettuate.
3. Nell'ambito delle attivita' per la certificazione di conformita'
di cui al presente decreto, sono valutate anche le attivita' delle
Unita' di raccolta del sangue e degli emocomponenti che, ai sensi
dell'art. 2, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 20 dicembre
2007, n. 261, operano sotto la responsabilita' tecnica del servizio
trasfusionale di riferimento.
4. Con successivo accordo in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
aggiogamento dell'accordo concluso in attuazione dell'art. 19 della
legge n. 219 del 2005 sono definite le modalita' per la gestione
delle attivita' correlate all'autorizzazione e all'accreditamento e
per l'organizzazione delle visite di verifica dei servizi
trasfusionali e delle unita' di raccolta del sangue e degli
emocomponenti al fine di garantire l'omogeneita' delle verifiche
ispettive su tutto il territorio nazionale; detto accordo e' da
definirsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto
e nelle more sono applicate le norme in vigore.
Art. 3
Modalita' di funzionamento del sistema nazionale di verifica,
controllo e certificazione di conformita' delle attivita' e dei
prodotti dei servizi trasfusionali
1. Il sistema nazionale di verifica, controllo e certificazione di
conformita' delle attivita' e dei prodotti dei servizi trasfusionali
di cui all'art. 1 del presente decreto, e' costituito da:
a) il Centro nazionale sangue (di seguito, anche CNS);
b) la Commissione tecnica nazionale (di seguito, CTN);
c) i competenti organismi regionali, deputati all'esecuzione
delle verifiche ispettive e al rilascio della certificazione di
conformita' di cui all'art. 2 del presente decreto.
2. La CTN, di cui al comma 1, lettera b) del presente articolo e'
istituita presso il Centro nazionale sangue e, al fine di garantire
un adeguato livello di imparzialita', omogeneita' e trasparenza
nell'espletamento delle attivita' ad essa affidate, e' composta da:
a) il direttore del CNS, con funzioni di presidente;
b) 4 esperti di processi trasfusionali e di sistemi di qualita'
designati dal direttore del CNS, sentita la Direzione generale della
prevenzione sanitaria del Ministero della salute;
c) 5 esperti di processi trasfusionali e di sistemi di qualita'
designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome.
3. Il direttore della Direzione generale della prevenzione
sanitaria del Ministero della salute, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, nomina con proprio
decreto la CTN.
4. I componenti esperti della CTN restano in carica per tre anni e
in ogni caso fino al loro rinnovo.
Per lo svolgimento delle funzioni di competenza da parte dei membri
della Commissione non e' previsto alcun compenso; e' fatta salva la
possibilita' di corrispondere il rimborso delle spese, ove spettante,
nel rispetto della normativa vigente.
5. La CTN e' deputata, in raccordo con i competenti organismi
regionali, a svolgere le seguenti attivita':
a) monitoraggio e controllo sul recepimento e sull'attuazione da
parte delle regioni e delle province autonome delle disposizioni
contenute nel presente provvedimento e piu' in generale della
normativa nazionale e eurounitaria in materia, nonche' sulle
modalita' di armonizzazione dei relativi modelli di autorizzazione e
accreditamento;
b) monitoraggio e controllo sugli atti e sulle procedure adottati
dalle regioni e delle province autonome per l'autorizzazione e
l'accreditamento delle Servizi trasfusionali e delle Unita' di
raccolta e per lo svolgimento delle attivita' di verifica e
controllo;
c) monitoraggio e controllo di carattere documentale sullo
svolgimento delle attivita' di verifica, controllo e certificazione
di conformita' effettuate dai competenti organismi regionali;
d) coordinamento dei rapporti e delle azioni collaborative con le
regioni e le province autonome per l'armonizzazione delle modalita' e
delle procedure regionali di verifica, controllo e certificazione di
conformita' dei Servizi trasfusionali e delle Unita' di raccolta,
anche ai fini della produzione di medicinali plasmaderivati;
e) elaborazione di raccomandazioni per la formazione dei
valutatori nazionali e regionali e, ove richiesto, attivita' di
supporto alla formazione degli stessi e alla valutazione del
mantenimento delle loro competenze;
f) predisposizione, con cadenza annuale, di un rapporto sullo
stato di avanzamento del sistema nazionale e regionale di
autorizzazione e accreditamento del Sistema trasfusionale da
trasmettere al Ministero della salute e alla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome,
formulando proposte per la risoluzione di problemi e criticita'
eventualmente rilevati.
6. Ad esito delle attivita' di monitoraggio e controllo di
carattere documentale, la CTN puo' effettuare, di concerto con le
regioni e le province autonome; audit presso i competenti organismi
delle regioni e delle province autonome interessate, al fine di
stabilire, di. comune accordo, gli interventi e le azioni di
miglioramento che dovranno essere svolte al fine di garantire la
risoluzione delle problematiche attuative.
7. La CTN e' dotata di un proprio regolamento organizzativo.
Art. 4
Rapporti con le regioni e le province autonome
1. Le modalita' di raccordo tra le regioni e le province autonome e
il sistema nazionale di verifica controllo e certificazione sono
definite nell'ambito dell'accordo di cui all'art. 2, comma 4, del
presente decreto.
2. Le regioni e le province autonome, anche attraverso le
rispettive Strutture regionali di cofinanziamento per le attivita'
trasfusionali, possono avvalersi dell'attivita' di supporto del
Centro nazionale sangue, in caso di specifiche criticita' rilevate a
carico delle attivita' o dei prodotti di singoli servizi
trasfusionali.
Art. 5
Verifiche ispettive e valutatori del sistema trasfusionale
1. Le regioni e le province autonome, per la costituzione dei team
di verifica ispettiva dei servizi trasfusionali e delle Unita' di
raccolta, si avvalgono anche dei valutatori del sistema trasfusionale
inseriti nell'elenco nazionale di cui al decreto del Ministro della
salute 26 maggio 2011. La composizione dei team ispettivi e'
effettuata dai competenti organismi regionali secondo criteri atti a
garantire adeguati livelli di competenza tecnica, imparzialita',
omogeneita', trasparenza e terzieta'. L'individuazione dei valutatori
iscritti nell'elenco nazionale viene effettuata dai competenti
organismi regionali di concerto con il Centro nazionale sangue, nei
casi in cui le regioni o le province autonome abbiano esplicitamente
richiesto il supporto dello stesso per lo svolgimento delle attivita'
di verifica e controllo al fine della certificazione di conformita',
ovvero laddove le regioni o le province autonome abbiano la
necessita' di avvalersi di valutatori provenienti da altre regioni o
province autonome.
2. Per la verifica di processi di particolare complessita' tecnica
o innovativi erogati dai servizi: trasfusionali, per i quali siano
richieste specifiche competenze tecnico-scientifiche, qualora tali
competenze non possano essere garantite all'interno del team
ispettivo, i competenti organismi regionali possono avvalersi di
esperti tecnici, selezionati anche in collaborazione con le societa'
scientifiche di settore. Tali esperti svolgono funzioni di consulenza
e supporto al team ispettivo, mettendo a disposizione le loro
competenze per la valutazione tecnica della conformita' delle
attivita' e dei prodotti alle norme vigenti e alla buona pratica
consolidata dalle evidenze scientifiche. In nessun caso, gli esperti
assumono il ruoto di valutatori nel corso della verifica.
3. Per lo svolgimento delle attivita' di verifica di cui al
presente articolo, i competenti organismi regionali possono avvalersi
dell'attivita' di supporto tecnico del Centro nazionale sangue e di
valutatori o esperti messi a disposizione dallo stesso.
Art. 6
Modifiche al decreto del Ministro della salute 26 maggio 2011
1. Per le finalita' di cui all'art. 5 del presente decreto, sono
apportate, al decreto del Ministro della salute del 26 maggio 2011,
le seguenti modificazioni:
a) all'art. 1, comma 2, la parola «annuale» e' sostituita dalle
parole «biennale, fatta salva la necessita' di aggiornamenti a
seguito della qualificazione di nuovi valutatori»;
b) all'art. 1, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente comma:
«2-bis: «In sede di aggiornamento dell'elenco, il Centro
nazionale sangue puo' costituire elenchi dedicati a specifiche
attivita'»;
c) l'art. 2 e' sostituito dal seguente:
«Art. 2 (Formazione e criteri di inserimento e permanenza dei
valutatori nell'elenco). - 1. Il Centro nazionale sangue effettua le
attivita' di formazione, qualificazione, aggiornamento
tecnico-scientifico e valutazione periodica del mantenimento delle
competenze dei valutatori e provvede al loro inserimento nell'elenco
e alla verifica della sussistenza dei requisiti per la loro
permanenza nello stesso. Tali attivita' sono effettuate nel rispetto
dei criteri stabiliti in sede di revisione dell'accordo tra lo Stato
e le regioni e le province autonome, adottato ai sensi dell'art. 19,
comma 1, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, nonche' sulla base
delle effettive necessita' rilevate, in accordo con le regioni e le
province autonome.
2. Nel rispetto di quanto previsto dall'accordo di cui al comma
precedente, ai fini della permanenza nell'elenco, fatti salvi i casi
di sospensione temporanea dall'elenco per gravidanza e puerperio o
per motivi di salute o gravi motivi familiari documentati, i
valutatori devono:
a) frequentare gli eventi di aggiornamento organizzati
periodicamente dal Centro nazionale sangue;
b) effettuare e documentare al Centro nazionale sangue un numero
di visite di verifica nelle strutture trasfusionali pari ad almeno
tre nel primo anno di attivita' e ad almeno sei nell'arco di due anni
nei periodi successivi, in coerenza con la periodicita' di
aggiornamento dell'elenco nazionale di cui all'art. 1, comma 2».
Art. 7
Provvedimenti di competenza regionale
1. La regione o la provincia autonoma territorialmente competente
adotta idonei provvedimenti e misure nel caso in cui la CTN esprima
un giudizio di non conformita' a seguito della reiterata inosservanza
di prescrizioni con grave impatto sulla qualita' e sulla sicurezza
delle attivita' o dei prodotti del servizio trasfusionale
interessato.
2. La regione o la provincia autonoma territorialmente competente
adotta idonei provvedimenti e misure in merito alle attivita' di
verifica delle Unita' di raccolta del sangue e degli emocomponenti
nel caso in cui i controlli effettuati rilevino situazioni di
inefficacia o criticita' con grave impatto sulla qualita' e sulla
sicurezza delle attivita' o dei prodotti.
Art. 8
Disposizioni finanziarie
1. Le attivita' previste dal presente decreto sono finanziate con
le somme vincolate del Fondo sanitario nazionale, di cui all'art. 1,
comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ai sensi dell'art. 1,
comma 439, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Art. 9
Disposizioni finali
1. Il presente decreto entra in vigore il novantesimo giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
2. Nelle more dell'entrata in vigore del presente decreto, le
attivita' di verifica si svolgono secondo la normativa vigente.
Il presente decreto viene trasmesso agli organi di controllo e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 novembre 2021
Il Ministro: Speranza
Registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 2021
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e
politiche sociali, reg.ne prev. n. 2978
- Riproduzione riservata e per uso personale
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