Istituzione della rete nazionale per la dispositivo-vigilanza e del sistema informativo a supporto della stessa

  • Antonello Viti De Angelis
  • Notizie Mediche - VDA Net
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Ministero della Salute

Decreto 31 marzo 2022 - Gazzetta Ufficiale n.90 del 16 aprile 2022

Istituzione della rete nazionale per la dispositivo-vigilanza e del sistema informativo a supporto della stessa
 
                     IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
 
  Visto l'art. 32 della Costituzione;
  Visto l'art. 117, secondo comma, lettera  r),  della  Costituzione,
che attribuisce allo Stato la legislazione  esclusiva  nella  materia
del coordinamento  informativo  statistico  e  informatico  dei  dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale;
  Visto il regolamento (UE) n. 2017/745 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 5 aprile 2017,  relativo  ai  dispositivi  medici,  che
modifica la direttiva n. 2001/83/CE, il regolamento (CE) n.  178/2002
e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e  che  abroga  le  direttive  nn.
90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio;
  Visto il regolamento (UE) n. 2017/746 del Parlamento europeo e  del
Consiglio   del   5   aprile   2017,    relativo    ai    dispositivi
medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva n.  98/79/CE  e
la decisione n. 2010/227/UE della Commissione;
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  502  recante  il
«Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art.  1
della legge 23 ottobre 1992, n. 42»;
  Visto il decreto legislativo  24  febbraio  1997,  n.  46,  recante
attuazione della direttiva n.  93/42/CEE  concernente  i  dispositivi
medici  e  successive  modificazioni  e,  in  particolare,  l'art.  9
«Vigilanza  sugli  incidenti  verificatisi   dopo   l'immissione   in
commercio»;
  Visto il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507, e successive
modificazioni,  recante  attuazione  della  direttiva  n.  90/385/CEE
concernente i dispositivi medici impiantabili attivi;
  Visto il decreto legislativo 8 settembre 2000, n. 332, e successive
modificazioni,  recante  attuazione  della  direttiva  n.   98/79/CEE
relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro;
  Visto l'art. 57, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che
prevede  la  definizione  e  l'aggiornamento   del   repertorio   dei
dispositivi medici;
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  recante
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle
regioni e agli enti locali in attuazione del capo I  della  legge  15
marzo 1997, n. 59», il quale all'art. 118 individua le funzioni  e  i
compiti amministrativi che restano allo Stato in ordine, tra l'altro,
alle attivita' di  informazione  e  di  coordinamento  informativo  e
statistico;
  Visto l'Accordo - quadro tra il Ministro della salute, le regioni e
le province autonome, sancito  dalla  Conferenza  permanente  tra  lo
Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella
seduta del 22 febbraio 2001 (Rep.  atti  n.  1158/CSR),  relativo  al
piano  di  azione  coordinato  per  lo  sviluppo  del  Nuovo  sistema
informativo sanitario nazionale («NSIS»), che all'art.  6  stabilisce
che le funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo delle fasi di
attuazione  del  NSIS,   debba   essere   esercitate   congiuntamente
attraverso un organismo denominato «Cabina di regia»;
  Visto il decreto del Ministro della salute 14 giugno 2002,  con  il
quale e' stata istituita la Cabina regia per lo sviluppo del NSIS;
  Visto il decreto  del  Ministro  della  salute  15  novembre  2005,
recante «Approvazione  dei  modelli  di  schede  di  segnalazioni  di
incidenti o mancati incidenti, che coinvolgono dispositivi  medici  e
dispositivi medico-diagnostici in vitro» e successive modificazioni;
  Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  e  successive
modificazioni, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»;
  Visto l'art. 1, comma 409,  lettera  a),  n.  1),  della  legge  23
dicembre 2005, n. 266, il  quale  stabilisce  che,  con  decreto  del
Ministro della salute, previo accordo con le regioni  e  le  province
autonome sancito dalla Conferenza permanente per i  rapporti  fra  lo
Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono
stabilite le modalita' di alimentazione e aggiornamento  della  banca
dati del Ministero della salute necessaria alla  istituzione  e  alla
gestione del repertorio generale dei dispositivi medici;
  Visto il decreto del  Ministero  della  salute  20  febbraio  2007,
recante «Nuove modalita' per adempimenti previsti  dall'art.  13  del
decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 e successi  modificazioni
e per la registrazione dei dispositivi  impiantabili  attivi  nonche'
per l'iscrizione nel Repertorio dei dispositivi  medici»,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 16 marzo 2007, n. 63 S.O.;
  Vista la circolare del Ministero del lavoro, della salute  e  delle
politiche sociali del 23 luglio 2008 «Modalita'  di  divulgazione  di
informazioni relative  ai  dispositivi  medici  coinvolti  in  Azioni
correttive di campo - FSCA»;
  Visto il decreto  del  Ministro  della  salute  21  dicembre  2009,
recante: «Modifiche  ed  integrazioni  al decreto  20  febbraio  2007
recante  «Nuove  modalita'  per  gli  adempimenti  previsti  per   la
registrazione  dei  dispositivi  impiantabili  attivi   nonche'   per
l'iscrizione nel repertorio dei dispositivi medici», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 22 gennaio 2010, n. 17;
  Visto il decreto  del  Ministro  della  salute  23  dicembre  2013,
recante   nuove   modalita'   per   l'iscrizione   dei    dispositivi
medico-diagnostici in vitro nel repertorio dei dispositivi medici per
gli adempimenti relativi alla registrazione  dei  fabbricanti  e  dei
mandatari di dispositivi  medico-diagnostici  in  vitro»,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 6 maggio 2014, n. 103;
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014, n. 59,  recante  «Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero della salute»;
  Visto il decreto del Ministero della salute 8 aprile 2015,  recante
«Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale», e
successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11
giugno 2015, n. 133;
  Vista l'intesa sancita dalla Conferenza permanente tra lo Stato, le
regioni e le Province autonome di Trento e di  Bolzano  nella  seduta
del 23 marzo 2005 (Rep. atti n. 2271/CSR), in attuazione dell'art. 1,
commi 173 e  180,  della  legge  30  dicembre  2004,  n.  311  e,  in
particolare, l'articolo ai sensi del quale:
    la definizione e il continuo adeguamento nel tempo dei  contenuti
informativi  e  delle  modalita'  di  alimentazione  del  NSIS,  come
indicato al comma 5, sono affidati alla Cabina di regia  del  NSIS  e
vengono recepiti  dal  Ministero  della  salute  con  propri  decreti
attuativi, compresi i flussi informativi  finalizzati  alla  verifica
degli standard qualitativi e quantitativi dei livelli  essenziali  di
assistenza;
    il conferimento dei dati al Sistema informativo  sanitario,  come
indicato al comma 6, e'  ricompreso  tra  gli  adempimenti  cui  sono
tenute le regioni per l'accesso al finanziamento integrativo a carico
dello Stato di cui all'art. 1, comma 164,  della  legge  30  dicembre
2004, n. 311;
  Vista l'intesa sancita dalla Conferenza permanente tra lo Stato, le
regioni e le Province autonome di Trento e di  Bolzano  nella  seduta
del 10 luglio 2014 (Rep. atti n. 243/CSR)  sul  Nuovo  patto  per  la
salute 2014-2016 e, in particolare, l'art.  24,  comma  1,  il  quale
stabilisce che, al fine di assicurare efficace impulso alle attivita'
di  vigilanza  sugli  incidenti  verificatisi  dopo  l'immissione  in
commercio di dispositivi  medici,  con  decreto  del  Ministro  della
salute, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni, sono  definite
le modalita' per l'attivazione di una rete di comunicazione  dedicata
alla dispositivo-vigilanza  che  consenta  lo  scambio  tempestivo  e
capillare delle informazioni riguardanti  incidenti  che  coinvolgono
dispositivi medici, nonche' il comma  2  del  medesimo  articolo,  il
quale stabilisce che, con il decreto di  cui  al  primo  comma,  sono
determinati, nell'ambito  del  Nuovo  sistema  informativo  sanitario
(«NSIS» ), i contenuti informativi e le modalita' di interscambio dei
dati del sistema informativo a supporto della rete nazionale  per  la
dispositivo-vigilanza;
  Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, comma 586,  in  base  alla
quale «con decreto del Ministro della salute, previa intesa  in  sede
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le  modalita'
per l'attivazione, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica, di una rete  di  comunicazione  dedicata  alla  dispositivo
vigilanza che  consenta  lo  scambio  tempestivo  e  capillare  delle
informazioni  riguardanti  incidenti  che   coinvolgono   dispositivi
medici. Con il medesimo decreto  sono  determinati,  nell'ambito  del
Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) i contenuti informativi  e
le modalita' di interscambio  dei  dati  del  sistema  informativo  a
supporto della rete nazionale per la dispositivo-vigilanza»;
  Vista la circolare del Ministero della salute del 18 febbraio  2014
«Moduli on-line per la  segnalazione  di  incidenti  con  dispositivi
medici da parte di operatori sanitari»;
  Vista la circolare del Ministero della salute del 14  ottobre  2016
«Moduli on-line per la  segnalazione  di  incidenti  con  dispositivi
medico-diagnostici in vitro da parte di operatori sanitari»;
  Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva  n.
95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);
  Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali di  cui
al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  come  modificato  dal
decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per
l'adeguamento  della  normativa  nazionale  alle   disposizioni   del
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione  delle  persone  fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati e  che  abroga  la  direttiva  n.  95/46/CE
(Regolamento generale sulla protezione dei dati)»;
  Vista l'Intesa ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5  giugno
2003, n. 131, sancita il 18 dicembre 2019 tra il Governo, le  regioni
e le Province autonome di Trento e di Bolzano (Rep. atti n. 209/CSR),
concernente il Patto per la  salute  per  gli  anni  20192021  e,  in
particolare, quanto previsto dalla scheda 6 «Governance  farmaceutica
e dei dispositivi medici»;
  Vista l'Intesa ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5  giugno
2003, n. 131, sancita il 18 dicembre 2019 tra il Governo, le  regioni
e le Province autonome di Trento e di Bolzano, concernente  il  Patto
per la salute per gli  anni  20192021  (Rep.  atti  n.  209/CSR),  in
materia di Governance  dei  dispositivi  medici  che  prevede,  nella
sezione  «sicurezza  e  vigilanza»,  che:  «Al  fine  di   potenziare
l'impatto  sulla  sicurezza  dei  pazienti  dell'attuale  sistema  di
dispositivo-vigilanza, occorre rafforzare la rete dei  referenti  del
Ministero, delle regioni e delle Aziende sanitarie ....»;
  Visto l'art. 1, lettera e), del decreto del Ministro  della  salute
12 marzo 2021, che contiene la delega di  attribuzioni  del  Ministro
della salute al Sottosegretario di Stato, sen. prof. Pierpaolo Sileri
in materia di dispositivi medici;
  Vista  la  nota  circolare  del  Ministero  della   salute   (prot.
0049052-08/07/2021-DGDMF-MDS-P)   dell'8   luglio    2021,    recante
«Vigilanza sui dispositivi medici - Indicazioni per  la  segnalazione
di incidenti occorsi dopo l'immissione in commercio, alla luce  degli
articoli 87, 88, 89 e 90 del regolamento (UE) n. 745/2017»;
  Tenuto  conto  della  necessita'  di  implementare   la   rete   di
comunicazioni di cui alla legge 23 dicembre 2014,  n.  190,  art.  1,
comma 586, al fine di favorire  lo  scambio  tempestivo  e  capillare
delle  informazioni  riguardanti  gli  incidenti  e  gli  avvisi   di
sicurezza che  coinvolgono  dispositivi  medici,  dispositivi  medico
diagnostici in vitro e i dispositivi ricompresi nell'allegato XVI del
regolamento (UE) n. 2017/745;
  Acquisito il parere  positivo  della  Cabina  di  regia  del  NSIS,
espresso in data 29 ottobre 2021;
  Acquisita l'Intesa in sede di Conferenza permanente per i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, ai sensi dell'art. 1, comma 586,  della  legge  23  dicembre
2014, n. 190, nella seduta del 16 marzo 2022 (Rep. atti n. 28/CSR);
 
                              Decreta:
 
                               Art. 1
 
 
           Istituzione della rete di dispositivo-vigilanza

 
  1. E' istituita la rete  nazionale  per  la  dispositivo-vigilanza,
finalizzata allo scambio tempestivo e  capillare  delle  informazioni
riguardanti gli incidenti e le azioni di  sicurezza  che  coinvolgono
dispositivi  medici,  dispositivi  medico-diagnostici  in   vitro   e
dispositivi ricompresi nell'allegato  XVI  del  regolamento  (UE)  n.
2017/745.
  2.  Tenuto  conto  di  quanto  previsto  dall'art.  9  del  decreto
legislativo 24  febbraio  1997,  n.  46,  dall'art.  11  del  decreto
legislativo 14 dicembre  1992,  n.  507,  dall'art.  11  del  decreto
legislativo 8  settembre  2000,  n.  332,  nonche'  dalle  pertinenti
disposizioni regionali  di  attuazione  del  decreto  legislativo  30
dicembre   1992,   n.   502,   sono   coinvolti   nella    rete    di
dispositivo-vigilanza i seguenti soggetti: l'operatore sanitario,  il
responsabile locale della vigilanza, il responsabile regionale  della
vigilanza,  il  Ministero  della  salute  - Direzione  generale   dei
dispositivi medici e del servizio farmaceutico, le cui attivita' sono
specificate all'art. 2.
  3. Le regioni e le province autonome  assicurano  il  coordinamento
della rete della dispositivo-vigilanza, all'interno del territorio di
propria competenza, e  individuano  i  soggetti  di  cui  all'art.  2
incaricati di gestire le segnalazioni di  incidente  provenienti  dal
sistema  sanitario  pubblico,  privato  accreditato  e  privato   non
accreditato.
  4. L'attivita' di dispositivo-vigilanza e'  svolta  garantendo  una
efficace sinergia tra farmacisti, ingegneri clinici e tutte le  altre
figure  coinvolte  nel  processo  nonche'  il  coordinamento  con  il
servizio per la gestione del rischio clinico.

                               Art. 2
 
 
                  Attivita' dei soggetti coinvolti
                 nella rete di dispositivo-vigilanza

 
  1. I soggetti coinvolti nella rete di dispositivo-vigilanza sono:
    a) Operatore sanitario (OS): e' colui che,  nell'esercizio  delle
sue funzioni, rileva gli eventi che possono essere  qualificati  come
incidenti;
    b) Responsabile locale della vigilanza (RLV), svolge le  seguenti
attivita': funge da punto di contatto tra l'operatore sanitario ed il
responsabile  regionale  di  Dispositivo  vigilanza;   supporta,   se
necessario, l'operatore sanitario nella  segnalazione  di  incidente;
valuta e valida quest'ultima; informa il fabbricante,  anche  per  il
tramite del proprio distributore, dell'avvenuto  incidente;  fornisce
informazioni  sulle  eventuali  misure  di  sicurezza  ed  azioni  da
intraprendere  definite  dal   fabbricante   coordinandosi   con   il
Responsabile regionale della vigilanza. Il responsabile locale  della
vigilanza assicura l'aderenza a quanto disposto nel comma 4,  art.  1
del presente decreto;
    c)  Responsabile  regionale  della  vigilanza  (RRV),  svolge  le
seguenti attivita':  assicura  il  coordinamento  e  il  monitoraggio
dell'attivita' di  vigilanza  nell'ambito  della  propria  regione  o
provincia autonoma; funge da punto di contatto  tra  il  responsabile
locale della vigilanza e  il  Ministero  della  salute;  individua  e
comunica  al  Ministero  della   salute   l'elenco   aggiornato   dei
responsabili locali della vigilanza della propria regione, secondo le
modalita' previste dal disciplinare tecnico; promuove le attivita' di
formazione necessarie per le attivita' di vigilanza nell'ambito della
propria  regione  o  provincia  autonoma;  coordina  l'attivita'   di
informazione dei RLV relativamente alle eventuali misure di sicurezza
ed azioni da intraprendere definite dai fabbricanti.
  Il Responsabile regionale della vigilanza  e'  l'interfaccia  della
rete regionale dei referenti locali per la vigilanza sui  dispositivi
medici con i gruppi di lavoro coordinati dal Ministero della salute;
    d)  Ministero  della  salute  (MdS)  - Direzione   generale   dei
dispositivi medici e del  servizio  farmaceutico  - svolge  tutte  le
attivita' previste dalla normativa comunitaria e nazionale in materia
di dispositivo-vigilanza garantendo il  coordinamento  con  le  altre
autorita' competenti nel caso di incidenti o  azioni  correttive  che
coinvolgono diversi paesi.

                               Art. 3
 
 
           Istituzione del sistema informativo a supporto
          della rete nazionale per la dispositivo-vigilanza

 
  1. Al fine di supportare l'istituzione della rete nazionale di  cui
all'art. 1,  comma  1,  nell'ambito  del  Nuovo  sistema  informativo
sanitario (NSIS), e' implementato il sistema informativo  a  supporto
della  rete  nazionale   per   la   dispositivo-vigilanza.   Per   le
caratteristiche  organizzative  e  le  necessita'   di   scambio   di
informazioni tra sistemi eterogenei, il sistema  informativo  per  la
dispositivo-vigilanza e' basato su un'architettura standard del mondo
internet, utilizza formati standard per assicurare in modo  unificato
l'organizzazione e lo  scambio  dei  dati  nelle  interazioni  tra  i
sistemi  e  attua   forme   di   interoperabilita'   e   cooperazione
applicativa. Tutta la documentazione tecnica e' resa disponibile  sul
sito internet del Ministero della salute.

                               Art. 4
 
 
         Tipologia di dati raccolti nel sistema informativo

 
  1. Il sistema informativo di cui all'art. 3  contiene  le  seguenti
informazioni:
    a) dati di contatto del responsabile locale della vigilanza e del
responsabile regionale della vigilanza;
    b)  rapporti  degli  operatori  sanitari,   privi   di   elementi
identificativi del soggetto coinvolto nell'incidente;
    c) estratti dei rapporti di incidente del fabbricante/mandatario;
    d) azioni di sicurezza.

                               Art. 5
 
 
          Modalita' e tempi di segnalazione dell'incidente

 
  1. Il sistema informativo di cui all'art. 3 e'  alimentato  secondo
le modalita' descritte nel disciplinare tecnico, di cui  all'allegato
al presente decreto, e nella documentazione resa disponibile sul sito
internet del Ministero della salute.
  2. L'alimentazione del sistema informativo per  la  parte  relativa
agli incidenti e' in carico alle regioni e province autonome, secondo
l'organizzazione disciplinata internamente dalla regione o  provincia
autonoma.
  3. L'operatore sanitario o il responsabile locale  della  vigilanza
inserisce tempestivamente, e  comunque  non  oltre  dieci  giorni  da
quando e' venuto a conoscenza dell'evento, nel sistema informativo  a
supporto  della  rete  di  dispositivo-vigilanza,   le   informazioni
relative  all'incidente  grave,  con  le   modalita'   indicate   nel
disciplinare tecnico. Tale termine si applica anche nel caso  in  cui
si sospetti la sussistenza di un nesso causale tra il  dispositivo  e
l'incidente occorso.
  4. Il responsabile locale della vigilanza  valida  la  segnalazione
dell'operatore sanitario tempestivamente e, comunque, non  oltre  tre
giorni lavorativi dalla data di ricezione  del  messaggio  automatico
generato al momento  dell'inserimento  delle  informazioni  da  parte
dell'operatore sanitario.
  5. L'operatore sanitario o il responsabile locale  della  vigilanza
puo' inserire nel  sistema  informativo  a  supporto  della  rete  di
dispositivo-vigilanza  le  informazioni  relative  all'incidente  non
grave con le stesse modalita' dell'incidente grave.

                               Art. 6
 
 
                           Accesso ai dati

 
  1. Al fine di consentire  il  funzionamento  della  rete  nazionale
della  dispositivo-vigilanza   attraverso   la   condivisione   delle
informazioni tra strutture sanitarie, regioni,  province  autonome  e
Ministero della salute, i dati rilevati dal  sistema  informativo  di
cui agli articoli 3 e 4 sono consultabili secondo profili e modalita'
descritti nel disciplinare tecnico, allegato al presente decreto.

                               Art. 7
 
 
                Gruppo di lavoro per il monitoraggio
          della rete nazionale della dispositivo-vigilanza

 
  1. E' istituito un gruppo di lavoro per il monitoraggio della  rete
nazionale della dispositivo-vigilanza, i cui componenti sono nominati
dalla Direzione  generale  dei  dispositivi  medici  e  del  servizio
farmaceutico del Ministero della salute.
  2. Il gruppo di monitoraggio di cui al comma 1, le cui riunioni  si
svolgono con cadenza almeno trimestrale, e' composto da:
    a) sei rappresentanti della Direzione  generale  dei  dispositivi
medici e del servizio farmaceutico del Ministero della salute;
    b)   due   rappresentanti   della   Direzione   generale    della
digitalizzazione,  del  sistema   informativo   sanitario   e   della
statistica del Ministero della salute;
    c) otto rappresentanti delle regioni e province autonome.
  3. Il gruppo di monitoraggio e' coordinato dall'Ufficio  competente
in materia di vigilanza sui dispositivi medici.
  4. Per la partecipazione  al  gruppo  di  lavoro  non  sono  dovuti
compensi, emolumenti,  comunque  denominati,  ne'  rimborsi  spese  a
carico del Ministero della salute.

                               Art. 8
 
 
                            Inadempienze

 
  1. Il conferimento dei dati previsti all'art. 4, comma  1,  lettere
a) e b) e' ricompreso fra gli adempimenti cui sono tenute le  regioni
e le province autonome per l'accesso al finanziamento  integrativo  a
carico dello Stato di cui all'art.  1,  comma  164,  della  legge  30
dicembre 2004, n. 311, ai sensi dell'intesa sancita dalla  Conferenza
permanente tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di  Trento
e di Bolzano nella seduta del 23 marzo 2005.

                               Art. 9
 
 
                         Invarianza di oneri

 
  1. Le attivita' svolte ai sensi del presente decreto non comportano
nuovi oneri per la finanza pubblica.

                               Art. 10
 
 
                  Modifiche al disciplinare tecnico

 
  1. L'allegato al presente decreto  puo'  essere  aggiornato,  sulla
base della evoluzione tecnologica o del processo  organizzativo,  con
decreto dirigenziale.

                               Art. 11
 
 
                          Entrata in vigore

 
  1. Il presente decreto entra in vigore centottanta giorni  dopo  la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 31 marzo 2022
 
                                  Il Sottosegretario di Stato: Sileri

                                                             Allegato
DISCIPLINARE TECNICO PER L'ALIMENTAZIONE DEL  SISTEMA  INFORMATIVO  A   SUPPORTO DELLA RETE NAZIONALE PER LA DISPOSITIVO-VIGILANZA.

1. I soggetti e le modalita' di alimentazione del sistema informativo
  della dispositivo-vigilanza
    I  soggetti  che  alimentano   il   sistema   informativo   della
dispositivo-vigilanza sono i seguenti:
      Operatore sanitario (OS);
      Responsabile locale della vigilanza (RLV);
      Responsabile regionale della vigilanza (RRV);
      Ministero della salute (MdS).
    Ai fini del  presente  decreto  le  definizioni  di  incidente  e
incidente grave sono quelle gia' definite  nel  regolamento  (UE)  n.
2017/745:
      «incidente»: qualsiasi  malfunzionamento  o  alterazione  delle
caratteristiche  o  delle  prestazioni  di  un  dispositivo  messo  a
disposizione sul mercato, compreso l'errore d'uso  determinato  dalle
caratteristiche ergonomiche, come pure qualsiasi inadeguatezza  nelle
informazioni fornite dal fabbricante e qualsiasi effetto  collaterale
indesiderato;
      «incidente grave»:  qualsiasi  incidente  che,  direttamente  o
indirettamente, ha causato, puo' aver  causato  o  puo'  causare  una
delle seguenti conseguenze:
        a. il decesso  di  un  paziente,  di  un  utilizzatore  o  di
un'altra persona;
        b. il grave deterioramento, temporaneo  o  permanente,  delle
condizioni di salute del paziente, dell'utilizzatore  o  di  un'altra
persona;
        c. una grave minaccia per la salute pubblica.
    Sono ricompresi nella definizione di incidente grave anche i solo
ragionevolmente possibili, come definiti all'art. 87, par. 3  del  RE
2017/745.
    L'operatore sanitario (OS) alimenta il sistema informativo  della
dispositivo-vigilanza con la segnalazione relativa  a  un  incidente,
anche solo  sospetto,  che  veda  coinvolto  un  dispositivo  medico,
dispositivo diagnostico in vitro e dispositivi  di  cui  all'allegato
XVI del regolamento (UE) n. 2017/745 con le modalita'  riportate  sul
sito internet del Ministero della salute.
    Le  aziende  sanitarie,  per  il  tramite  dei  RLV,   provvedono
autonomamente  alla  verifica  e  validazione  dei  dati  di  propria
competenza utilizzando, previa autenticazione, funzioni on-line  rese
disponibili  dal  Ministero  della  salute  su  piattaforma  internet
secondo modalita' operative per la  specifica  classe  di  utenza,  o
servizi applicativi resi disponibili dai  sistemi  informativi  della
regione di appartenenza  che  si  interfacciano  con  i  sistemi  del
Ministero  della   salute   secondo   le   specifiche   tecniche   di
interoperabilita'  in  ottemperanza   dell'art.   15,   del   decreto
legislativo   7   marzo   2005,   n.    82    recante    il    codice
dell'amministrazione digitale.
    Ciascuna regione e  provincia  autonoma  individua  gli  RLV  del
proprio territorio.
2. I dati
    Il sistema informativo della  dispositivo-vigilanza  consente  la
gestione dei:
      dati di contatto dei RRV;
      dati di contatto dei RLV da definirsi da parte dei RRV;
      dati  relativi  alla  segnalazione  di  incidente,  anche  solo
sospetto;
      dati relativi agli  estratti  dei  rapporti  di  incidente  dei
fabbricanti/mandatari inseriti nel sistema  informativo  a  cura  del
Ministero della salute;
      dati relativi alle azioni di  sicurezza  inserite  nel  sistema
informativo a cura del Ministero della salute.
2.1 Dati di contatto dei RRV
 
             ===========================================
             |      Dati       |      Descrizione      |
             +=================+=======================+
             |                 |Codice della regione   |
             |                 |per la quale opera il  |
             |Codice regione   |RRV                    |
             +-----------------+-----------------------+
             |Cognome          |Cognome RRV            |
             +-----------------+-----------------------+
             |Nome             |Nome RRV               |
             +-----------------+-----------------------+
             |Contatto         |Contatto e e-mail RRV  |
             +-----------------+-----------------------+
 
  2.2 Dati di contatto dei RLV
 
          =================================================
          |       Dati        |        Descrizione        |
          +===================+===========================+
          |                   | Codice della regione cui  |
          |                   |appartiene l'azienda       |
          |                   |sanitaria per la quale     |
          |Codice regione     |opera il RLV               |
          +-------------------+---------------------------+
          |                   |Codice che identifica      |
          |                   |l'Azienda sanitaria per la |
          |                   |quale opera il RLV (Azienda|
          |                   |sanitaria locale o         |
          |                   |equiparata, Azienda        |
          |                   |ospedaliera, Istituto di   |
          |                   |ricovero e cura a carattere|
          |                   |scientifico pubblico anche |
          |                   |se trasformato in          |
          |                   |fondazione, Azienda        |
          |                   |ospedaliera universitaria  |
          |                   |integrata con il SSN,      |
          |Codice azienda     |Strutture sanitarie        |
          |sanitaria          |private)                   |
          +-------------------+---------------------------+
          |Cognome            |Cognome RLV                |
          +-------------------+---------------------------+
          |Nome               |Nome RLV                   |
          +-------------------+---------------------------+
          |Contatto           |Contatto e e-mail RLV      |
          +-------------------+---------------------------+
 
2.3 Dati relativi alla  segnalazione  di  un  incidente,  anche  solo
  sospetto.
  Dati dell'operatore sanitario che ha rilevato l'incidente:
    nome
    cognome
    qualifica
    struttura  sanitaria   di   appartenenza   e   Unita'   operativa
(servizio/reparto)
    telefono
    e-mail
  Dati del RLV:
    nome
    cognome
  Dati del fabbricante del dispositivo:
    denominazione
    indirizzo
    nazione
  Dati del mandatario del dispositivo:
    denominazione
    indirizzo
    nazione
  Dati relativi all'evento:
    data dell'incidente
    tipologia del dispositivo coinvolto (MD/IVD)
    modello del dispositivo
    codice del dispositivo  nella  banca  dati  del  Ministero  della
salute (se disponibile)
    nome del dispositivo
    codice del dispositivo del fabbricante
    numero di lotto/serie
    CND
    scadenza del dispositivo
    utilizzo del dispositivo (se primo utilizzo o  riutilizzo  di  un
dispositivo    monouso    o    riutilizzabile;     se     dispositivo
revisionato/rinnovato  o  se  problema  evidenziato  prima  dell'uso;
altro)
    utente coinvolto (se paziente o operatore sanitario)
    data dell'impianto (se applicabile)
    eta' dell'utente coinvolto nell'incidente
    descrizione dell'incidente
    se il dispositivo e' stato utilizzato (si/no)
    classe    dell'incidente    (se     decesso     o     inaspettato
peggioramento/serio  pericolo  o  tutti  gli   altri   incidenti   da
segnalare)
    conseguenze
    numero di pezzi coinvolti
    disponibilita' del dispositivo (si/no)
    luogo disponibilita' del dispositivo
    informazioni aggiuntive sull'accaduto
    azioni intraprese
2.4 Estratti dei  rapporti  di  incidente  dei  fabbricanti/mandatari
  inserite nel sistema informativo a cura del Ministero della salute.
    Sezione 1 - Informazioni generali
      date di riferimento
      tipologia e classificazione dell'incidente
      informazioni  sul  segnalatore   dell'incidente   (fabbricante,
mandatario, altro)
    Sezione 2 - Informazioni sul dispositivo
      UDI
      classificazione  del  dispositivo  in  EMDN  (European  medical
device nomenclature)
      descrizione del dispositivo e informazioni commerciali
      classe di rischio (MDD/MDR/IVDD/IVDR)
      distribuzione nei paesi europei
      utilizzo in associazione con altri dispositivi
    Sezione 3 - Informazioni sull'incidente acquisite  dall'operatore
sanitario
      descrizione dell'incidente (descrittiva e con codifica IMDRF)
      informazioni su chi ha effettuato  la  segnalazione  (operatore
sanitario, struttura sanitaria)
    Sezione 4 - Analisi del fabbricante
      commenti preliminari
      valutazioni conclusive (incluse azioni correttive intraprese)
      eventuali ulteriori commenti
2.5 Dati relativi alle azioni di sicurezza intraprese dal fabbricante
  e inserite nel sistema  informativo  a  cura  del  Ministero  della
  salute
    fabbricante
    dispositivo medico (classificazione/numero di repertorio in banca
dati e UDI)
    tipologia di dispositivo coinvolto (MD, IVD)
    tipologia  di  azione  intraprese  (informazioni  di   sicurezza,
istruzioni di sicurezza, recall, aggiornamenti)
    numero di riferimento dell'azione di  sicurezza,  attribuito  dal
fabbricante
    data di inizio dell'azione di sicurezza
    data fine dell'azione di sicurezza
    testo dell'avviso di sicurezza
3. Profili di accesso ai dati e principali modalita' di alimentazione
  del sistema informativo della dispositivo-vigilanza
    I    dati    rilevati    dal    sistema     informativo     della
dispositivo-vigilanza sono consultabili ai soggetti che lo alimentano
secondo le seguenti regole:
      RLV accede a tutte  le  segnalazioni  di  incidente  effettuate
dagli operatori sanitari afferenti al territorio di competenza  e  ai
corrispondenti   estratti   dei    rapporti    di    incidente    del
fabbricante/mandatario, nonche' a tutte le azioni di sicurezza;
      RRV ha la visibilita' di tutte  le  segnalazioni  di  incidente
effettuate dagli operatori sanitari e dagli  RLV  del  territorio  di
competenza, agli estratti  dei  rapporti  del  fabbricante/mandatario
relativi agli incidenti occorsi nella  propria  regione  o  provincia
autonoma, nonche' di tutte le azioni di sicurezza;
      Ministero della salute accede a tutte le informazioni  presenti
nel sistema informativo della dispositivo-vigilanza.
    Si riportano di  seguito  le  principali  fasi  del  processo  di
segnalazione di incidente
      a) OS,  in  occasione  di  ogni  incidente,  anche  potenziale,
trasmette la segnalazione (rapporto  operatore)  al  Ministero  della
salute con le modalita' indicate  sul  sito  internet  del  Ministero
della salute;
      b) a fronte dell'acquisizione della segnalazione da  parte  del
Ministero   della    salute    nel    sistema    informativo    della
dispositivo-vigilanza, il sistema invia una notifica automatica a RLV
del territorio di competenza affinche' quest'ultimo valuti  e  validi
la segnalazione; la notifica e' inviata per conoscenza a RRV;
      c) RLV prende in carico la segnalazione ricevuta da OS e valuta
la congruita' dei dati, ne controlla la completezza e correttezza  e,
se necessario, integra la segnalazione in  collaborazione  con  l'OS.
Valida quindi la segnalazione;
      d) nel caso in cui RLV  riceva  direttamente  una  segnalazione
proveniente dal sistema sanitario  pubblico,  privato  accreditato  e
privato appartenente al territorio di competenza, che non  sia  stata
comunicata da OS nelle modalita' indicate al precedente punto a), RLV
procede a inserire direttamente  la  segnalazione  di  incidente  nel
sistema informativo  della  dispositivo-vigilanza.  Ne  controlla  la
completezza e correttezza e, se necessario, integra  la  segnalazione
in collaborazione con l'OS. Valida quindi la segnalazione;
      e) a seguito della validazione della segnalazione da parte  del
RLV, il sistema invia una notifica automatica a RRV della  regione  o
provincia autonoma di competenza e  al  Ministero  della  salute  che
prendera' in carico la segnalazione di incidente.
    Il Ministero della salute (MdS) attraverso il sistema informativo
della dispositivo-vigilanza:
      verifica la presa in carico della segnalazione da parte di RLV;
      prende  in  carico  la  segnalazione  di  incidente,  ancorche'
presunto, al momento della validazione dello stesso da parte di RLV;
      registra il numero identificativo del fascicolo  procedimentale
nel quale confluiscono tutti i documenti relativi all'incidente;
      convalida e inserisce gli estratti dei  rapporti  di  incidente
dei fabbricanti/mandatari;
      registra lo stato dell'incidente;
      registra le azioni di sicurezza.

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