Inserimento nella tabella I di nuove sostanze psicoattive. Modifica delle denominazioni della sostanza etonitazene, presente nella tabella I
- Antonello Viti De Angelis
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Ministero della Salute
Decreto 10 gennaio 2022 - Gazzetta Ufficiale n.14 del 19 gennaio 2022
Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309 e successive modificazioni e integrazioni. Inserimento nella tabella I di nuove sostanze psicoattive. Modifica delle denominazioni della sostanza etonitazene, presente nella tabella I
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visti gli articoli 2, 13 e 14 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni,
recante: «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, di prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza», di seguito
denominato «Testo unico»;
Vista la classificazione del testo unico relativa alle sostanze
stupefacenti e psicotrope, suddivise in cinque tabelle denominate
«tabella I, II, III e IV e tabella dei medicinali»;
Considerato che nelle predette tabelle I, II, III e IV trovano
collocazione le sostanze con potere tossicomanigeno e oggetto di
abuso in ordine decrescente di potenziale di abuso e capacita' di
indurre dipendenza, in conformita' ai criteri per la formazione delle
tabelle di cui all'art. 14 del testo unico;
Visto in particolare l'art.14, comma 1, lettera a), concernente i
criteri di formazione della tabella I;
Vista la convenzione unica sugli stupefacenti adottata a New York
il 30 marzo 1961 e il protocollo di emendamento adottato a Ginevra il
25 marzo 1972, a cui l'Italia ha aderito e ha dato esecuzione con
legge 5 giugno 1974, n. 412;
Vista la convenzione sulle sostanze psicotrope adottata a Vienna il
21 febbraio 1971, a cui l'Italia ha aderito e ha dato esecuzione con
legge 25 maggio 1981, n. 385;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 23 agosto 1977,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, del 6 settembre
1977, n. 242, relativo all'inserimento nella tabella I del testo
unico della sostanza etonitazene;
Tenuto conto delle note pervenute nel secondo semestre dell'anno
2021 da parte dell'unita' di coordinamento del Sistema nazionale di
allerta precoce del Dipartimento politiche antidroga della Presidenza
del Consiglio dei ministri, concernenti:
le segnalazioni di nuove molecole tra cui efinazone,
idrossietamina, 3-clorofenmetrazina, 2'-Me-PVP, ADB-ESINACA, 3F-NEB e
3-metil-N-propil-catinone, identificate per la prima volta in Europa,
trasmesse dall'Osservatorio europeo sulle droghe e le
tossicodipendenze (EMCDDA) al punto focale italiano nel periodo
luglio-agosto 2021;
l'allerta di grado 2 relativa ad un caso di intossicazione acuta,
correlata all'assunzione della sostanza APB, registrato sul
territorio nazionale, a Firenze, nel mese di luglio 2019;
l'informativa sul sequestro della sostanza alfa-PEP (altra
denominazione: PV-8), effettuato in Italia dalla Polizia di Stato di
Milano, nel mese di aprile 2021;
Considerato che le sostanze: idrossietamina, 3-clorofenmetrazina e
alfa-PEP sono riconducibili per struttura a molecole presenti nella
tabella I di cui al testo unico;
Considerato che la sostanza efinazone e' riconducibile, per
struttura, alla sostanza metaqualone, posta sotto controllo
internazionale nella tabella II della convenzione unica sulle
sostanze psicotrope citata e presente nella tabella III del testo
unico;
Tenuto conto che nel caso di intossicazione acuta, registrato sul
territorio nazionale, correlata all'assunzione della sostanza APB,
non e' stato analiticamente possibile distinguere i diversi isomeri:
2-APB, 4-APB, 5-APB e 6-APB, in cui detta sostanza puo' essere
presente;
Considerato che solo gli isomeri 5-APB e 6-APB, sono presenti nella
tabella I testo unico;
Ritenuto necessario inserire anche gli altri isomeri: 2-APB e 4-APB
nella tabella I del testo unico, al fine di consentire una pronta
individuazione da parte di sanitari e forze dell'ordine;
Considerato che le sostanze 2'-Me-PVP, 3F-NEB,
3-metil-N-propil-catinone e alfa-PEP, risultano gia' sotto controllo
in Italia, negli analoghi di struttura derivanti da
2-amino-1-fenil-1-propanone, come pure la sostanza ADB-ESINACA,
inclusa negli analoghi di struttura derivanti da
indazol-3-carbossamide, in quanto inserite nella tabella I del testo
unico, all'interno delle citate categorie di sostanze, senza essere
denominate specificamente;
Tenuto conto che le sostanze 2'-Me-PVP, ADB-ESINACA, 3F-NEB e
3-metil-N-propil-catinone sono state oggetto di sequestri sul
territorio europeo e che e' stato segnalato il sequestro di un
reperto contenente la sostanza alfa-PEP, effettuato sul territorio
nazionale, da parte della Polizia di Stato di Milano, nel mese di
aprile 2021;
Ritenuto necessario, in relazione ai citati sequestri, inserire
nella tabella I del testo unico la specifica indicazione delle
sostanze 2'-Me-PVP, ADB-ESINACA, 3F-NEB, 3-metil-N-propil-catinone e
alfa-PEP per favorirne la pronta individuazione da parte delle forze
dell'ordine;
Acquisito il parere dell'Istituto superiore di sanita', reso con
note del 9 settembre 2021, 10 settembre 2021 e 11 ottobre 2021,
favorevole all'inserimento nella tabella I del testo unico delle
sostanze 2-APB, 4-APB, efinazone, idrossietamina, 3-clorofenmetrazina
e della specifica indicazione delle sostanze 2'-Me-PVP, ADB-ESINACA,
alfa-PEP, 3F-NEB, 3-metil-N-propil-catinone;
Acquisito il parere del Consiglio superiore di sanita', espresso
nella seduta del 9 novembre 2021, favorevole all'inserimento nella
tabella I del testo unico delle sostanze 2-APB, 4-APB, efinazone,
idrossietamina, 3-clorofenmetrazina e della specifica indicazione
delle sostanze 2'-Me-PVP, ADB-ESINACA, alfa-PEP, 3F-NEB,
3-metil-N-propil-catinone;
Vista la nota dell'Istituto superiore di sanita', datata 11 ottobre
2021, che segnala la presenza di un refuso nella denominazione comune
della sostanza etonitazene, presente nella tabella I di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 309/90;
Considerato che nella tabella I, la sostanza etonitazene viene
erroneamente riportata con la denominazione comune «etonizatene»,
oltre che con la denominazione chimica 1-dietilaminoetil-2-para-
etossibenzil-5- nitrobenzimidazolo», che coincide con quella
contenuta nella tabella II della Convenzione unica sugli stupefacenti
del 1961;
Ritenuto di dover procedere alla necessaria rettifica della
denominazione comune, con la corretta denominazione comune
«etonitazene», di cui al citato decreto 23 agosto 1977;
Tenuto conto che in riferimento a detta sostanza a livello
internazionale viene riportata la ulteriore denominazione secondo
IUPAC
«2-[2-[(4-etossifenil)metil]-5-nitrobenzimidazol-1-il]-N,N-dietiletan
amina»;
Ritenuto necessario inserire nella tabella I del testo unico anche
la denominazione
«2-[2-[(4-etossifenil)metil]-5-nitrobenzimidazol-1-il]-N,N-dietiletan
amina» come «altra denominazione» della sostanza etonitazene, per
completare le definizioni in uso ed agevolare l'identificazione della
stessa molecola da parte delle forze dell'ordine;
Acquisito il parere dell'Istituto superiore di sanita', reso con
nota dell'11 ottobre 2021, favorevole all'inserimento nella tabella I
del testo unico della denominazione
«2-[2-[(4-etossifenil)metil]-5-nitrobenzimidazol-1-il]-N,N-dietiletan
amina» come «altra denominazione» della molecola etonitazene;
Acquisito il parere del Consiglio superiore di sanita', espresso
nella seduta del 9 novembre 2021, favorevole all'inserimento nella
tabella I del testo unico della denominazione
«2-[2-[(4-etossifenil)metil]-5-nitrobenzimidazol-1-il]-N,N-dietiletan
amina» come «altra denominazione» della molecola etonitazene;
Ritenuto pertanto di dover procedere all'aggiornamento della
tabella I del testo unico, a tutela della salute pubblica, in
considerazione dei rischi connessi alla diffusione di nuove sostanze
psicoattive sul mercato internazionale, riconducibile a sequestri
effettuati in Italia e in Europa e del caso di intossicazione acuta
registrato sul territorio nazionale e tenuto conto della necessita'
di agevolare le connesse attivita' da parte delle forze dell'ordine;
Decreta:
Art. 1
1. Nella tabella I del decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono inserite,
secondo l'ordine alfabetico, le seguenti sostanze:
2-APB (denominazione comune);
1-(1-benzofuran-2-il)propan-2-amina (denominazione chimica);
2-(2-aminopropil)benzofurano (altra denominazione);
2'-Me-PVP (denominazione comune);
1-(2-metilfenil)-2-(pirrolidin-1-il)pentan-1-one (denominazione
chimica);
2-Me-α-PVP (altra denominazione);
3-clorofenmetrazina (denominazione comune);
2-(3-clorofenil)-3-metilmorfolina (denominazione chimica);
3-CPM (altra denominazione);
3-Cl-PM (altra denominazione);
PAL-594 (altra denominazione);
3F-NEB (denominazione comune);
2-(etilammino)-1-(3-fluorofenil)butan-1-one (denominazione
chimica);
3F-N-etilbufedrone (altra denominazione);
3-metil-N-propil-catinone (denominazione comune);
2-(propilammino)-1-(3-metilfenil)-1-propanone (denominazione
chimica);
3-MPC (altra denominazione);
4-APB (denominazione comune);
1-(1-benzofuran-4-il)propan-2-amina (denominazione chimica);
4-(2-aminopropil)benzofurano (altra denominazione);
ADB-ESINACA (denominazione comune);
N-(1-ammino-3,3-dimetil-1-ossobutan-2-il)-1-esil-1H-indazol-3-car
bossamide (denominazione chimica);
ADB-INACA (altra denominazione);
alfa-PEP (denominazione comune);
1-fenil-2-(pirrolidin-1-il)eptan-1-one (denominazione chimica);
PV-8 (altra denominazione);
alfa-PHPP (altra denominazione);
α-PHPP (altra denominazione);
efinazone (denominazione comune);
2-etil-3-fenilchinazolin-4(3H)-one (denominazione chimica);
2-etil-3-fenil-chinazolin-4-one (altra denominazione);
2-etil- 3-fenil-4(3H)-chinazolinone (altra denominazione);
idrossietamina (denominazione comune);
2-(etilammino)-2-(3-idrossifenil)-cicloesanone (denominazione
chimica);
HXE (altra denominazione);
3-HO-2-osso-PCE (altra denominazione).
Art. 2
1. Nella tabella I del decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, le denominazioni
della sostanza «etonitazene», erroneamente indicata come
«etonizatene», sono sostituite come di seguito indicato:
etonitazene (denominazione comune);
1-dietilaminoetil-2-para- etossibenzil-5- nitrobenzimidazolo
(denominazione chimica);
2-[2-[(4-etossifenil)metil]-5-nitrobenzimidazol-1-il]-N,N-dietile
tanamina (altra denominazione).
Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 10 gennaio 2022
Il Ministro: Speranza
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