Inserimento nella tabella I di nuove sostanze psicoattive. Modifica delle denominazioni della sostanza etonitazene, presente nella tabella I

  • Antonello Viti De Angelis
  • Notizie Mediche - VDA Net
L'accesso ai contenuti di questo sito è riservato agli operatori del settore sanitario italiano L'accesso ai contenuti di questo sito è riservato agli operatori del settore sanitario italiano

Ministero della Salute

Decreto 10 gennaio 2022 - Gazzetta Ufficiale n.14 del 19 gennaio 2022

Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre  1990, n.309 e successive modificazioni e integrazioni. Inserimento nella tabella I di nuove sostanze psicoattive. Modifica delle denominazioni della sostanza etonitazene, presente nella tabella I
 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE
 
  Visti gli articoli 2, 13 e 14  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  9  ottobre  1990,  n.  309  e  successive  modificazioni,
recante: «Testo unico delle leggi  in  materia  di  disciplina  degli
stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,   di   prevenzione,   cura   e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza»,  di  seguito
denominato «Testo unico»;
  Vista la classificazione del testo  unico  relativa  alle  sostanze
stupefacenti e psicotrope, suddivise  in  cinque  tabelle  denominate
«tabella I, II, III e IV e tabella dei medicinali»;
  Considerato che nelle predette tabelle I,  II,  III  e  IV  trovano
collocazione le sostanze con  potere  tossicomanigeno  e  oggetto  di
abuso in ordine decrescente di potenziale di  abuso  e  capacita'  di
indurre dipendenza, in conformita' ai criteri per la formazione delle
tabelle di cui all'art. 14 del testo unico;
  Visto in particolare l'art.14, comma 1, lettera a),  concernente  i
criteri di formazione della tabella I;
  Vista la convenzione unica sugli stupefacenti adottata a  New  York
il 30 marzo 1961 e il protocollo di emendamento adottato a Ginevra il
25 marzo 1972, a cui l'Italia ha aderito e  ha  dato  esecuzione  con
legge 5 giugno 1974, n. 412;
  Vista la convenzione sulle sostanze psicotrope adottata a Vienna il
21 febbraio 1971, a cui l'Italia ha aderito e ha dato esecuzione  con
legge 25 maggio 1981, n. 385;
  Visto il  decreto  del  Ministro  della  sanita'  23  agosto  1977,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, del 6  settembre
1977, n. 242, relativo all'inserimento  nella  tabella  I  del  testo
unico della sostanza etonitazene;
  Tenuto conto delle note pervenute nel  secondo  semestre  dell'anno
2021 da parte dell'unita' di coordinamento del Sistema  nazionale  di
allerta precoce del Dipartimento politiche antidroga della Presidenza
del Consiglio dei ministri, concernenti:
    le  segnalazioni   di   nuove   molecole   tra   cui   efinazone,
idrossietamina, 3-clorofenmetrazina, 2'-Me-PVP, ADB-ESINACA, 3F-NEB e
3-metil-N-propil-catinone, identificate per la prima volta in Europa,
trasmesse   dall'Osservatorio   europeo    sulle    droghe    e    le
tossicodipendenze (EMCDDA)  al  punto  focale  italiano  nel  periodo
luglio-agosto 2021;
    l'allerta di grado 2 relativa ad un caso di intossicazione acuta,
correlata  all'assunzione  della   sostanza   APB,   registrato   sul
territorio nazionale, a Firenze, nel mese di luglio 2019;
    l'informativa  sul  sequestro  della  sostanza  alfa-PEP   (altra
denominazione: PV-8), effettuato in Italia dalla Polizia di Stato  di
Milano, nel mese di aprile 2021;
  Considerato che le sostanze: idrossietamina, 3-clorofenmetrazina  e
alfa-PEP sono riconducibili per struttura a molecole  presenti  nella
tabella I di cui al testo unico;
  Considerato  che  la  sostanza  efinazone  e'  riconducibile,   per
struttura,  alla  sostanza   metaqualone,   posta   sotto   controllo
internazionale  nella  tabella  II  della  convenzione  unica   sulle
sostanze psicotrope citata e presente nella  tabella  III  del  testo
unico;
  Tenuto conto che nel caso di intossicazione acuta,  registrato  sul
territorio nazionale, correlata all'assunzione  della  sostanza  APB,
non e' stato analiticamente possibile distinguere i diversi  isomeri:
2-APB, 4-APB, 5-APB e  6-APB,  in  cui  detta  sostanza  puo'  essere
presente;
  Considerato che solo gli isomeri 5-APB e 6-APB, sono presenti nella
tabella I testo unico;
  Ritenuto necessario inserire anche gli altri isomeri: 2-APB e 4-APB
nella tabella I del testo unico, al fine  di  consentire  una  pronta
individuazione da parte di sanitari e forze dell'ordine;
  Considerato     che     le     sostanze     2'-Me-PVP,      3F-NEB,
3-metil-N-propil-catinone e alfa-PEP, risultano gia' sotto  controllo
in   Italia,   negli   analoghi    di    struttura    derivanti    da
2-amino-1-fenil-1-propanone,  come  pure  la  sostanza   ADB-ESINACA,
inclusa    negli    analoghi    di     struttura     derivanti     da
indazol-3-carbossamide, in quanto inserite nella tabella I del  testo
unico, all'interno delle citate categorie di sostanze,  senza  essere
denominate specificamente;
  Tenuto conto che  le  sostanze  2'-Me-PVP,  ADB-ESINACA,  3F-NEB  e
3-metil-N-propil-catinone  sono  state  oggetto  di   sequestri   sul
territorio europeo e che  e'  stato  segnalato  il  sequestro  di  un
reperto contenente la sostanza alfa-PEP,  effettuato  sul  territorio
nazionale, da parte della Polizia di Stato di  Milano,  nel  mese  di
aprile 2021;
  Ritenuto necessario, in relazione  ai  citati  sequestri,  inserire
nella tabella I  del  testo  unico  la  specifica  indicazione  delle
sostanze 2'-Me-PVP, ADB-ESINACA, 3F-NEB, 3-metil-N-propil-catinone  e
alfa-PEP per favorirne la pronta individuazione da parte delle  forze
dell'ordine;
  Acquisito il parere dell'Istituto superiore di  sanita',  reso  con
note del 9 settembre 2021, 10  settembre  2021  e  11  ottobre  2021,
favorevole all'inserimento nella tabella  I  del  testo  unico  delle
sostanze 2-APB, 4-APB, efinazone, idrossietamina, 3-clorofenmetrazina
e della specifica indicazione delle sostanze 2'-Me-PVP,  ADB-ESINACA,
alfa-PEP, 3F-NEB, 3-metil-N-propil-catinone;
  Acquisito il parere del Consiglio superiore  di  sanita',  espresso
nella seduta del 9 novembre 2021,  favorevole  all'inserimento  nella
tabella I del testo unico delle  sostanze  2-APB,  4-APB,  efinazone,
idrossietamina, 3-clorofenmetrazina  e  della  specifica  indicazione
delle   sostanze   2'-Me-PVP,    ADB-ESINACA,    alfa-PEP,    3F-NEB,
3-metil-N-propil-catinone;
  Vista la nota dell'Istituto superiore di sanita', datata 11 ottobre
2021, che segnala la presenza di un refuso nella denominazione comune
della sostanza etonitazene,  presente  nella  tabella  I  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica n. 309/90;
  Considerato che nella tabella  I,  la  sostanza  etonitazene  viene
erroneamente riportata con  la  denominazione  comune  «etonizatene»,
oltre che  con  la  denominazione  chimica  1-dietilaminoetil-2-para-
etossibenzil-5-  nitrobenzimidazolo»,   che   coincide   con   quella
contenuta nella tabella II della Convenzione unica sugli stupefacenti
del 1961;
  Ritenuto  di  dover  procedere  alla  necessaria  rettifica   della
denominazione  comune,   con   la   corretta   denominazione   comune
«etonitazene», di cui al citato decreto 23 agosto 1977;
  Tenuto  conto  che  in  riferimento  a  detta  sostanza  a  livello
internazionale viene riportata  la  ulteriore  denominazione  secondo
IUPAC
«2-[2-[(4-etossifenil)metil]-5-nitrobenzimidazol-1-il]-N,N-dietiletan
amina»;
  Ritenuto necessario inserire nella tabella I del testo unico  anche
la                                                      denominazione
«2-[2-[(4-etossifenil)metil]-5-nitrobenzimidazol-1-il]-N,N-dietiletan
amina» come «altra denominazione»  della  sostanza  etonitazene,  per
completare le definizioni in uso ed agevolare l'identificazione della
stessa molecola da parte delle forze dell'ordine;
  Acquisito il parere dell'Istituto superiore di  sanita',  reso  con
nota dell'11 ottobre 2021, favorevole all'inserimento nella tabella I
del         testo         unico          della          denominazione
«2-[2-[(4-etossifenil)metil]-5-nitrobenzimidazol-1-il]-N,N-dietiletan
amina» come «altra denominazione» della molecola etonitazene;
  Acquisito il parere del Consiglio superiore  di  sanita',  espresso
nella seduta del 9 novembre 2021,  favorevole  all'inserimento  nella
tabella     I     del     testo     unico     della     denominazione
«2-[2-[(4-etossifenil)metil]-5-nitrobenzimidazol-1-il]-N,N-dietiletan
amina» come «altra denominazione» della molecola etonitazene;
  Ritenuto  pertanto  di  dover  procedere  all'aggiornamento   della
tabella I del  testo  unico,  a  tutela  della  salute  pubblica,  in
considerazione dei rischi connessi alla diffusione di nuove  sostanze
psicoattive sul mercato  internazionale,  riconducibile  a  sequestri
effettuati in Italia e in Europa e del caso di  intossicazione  acuta
registrato sul territorio nazionale e tenuto conto  della  necessita'
di agevolare le connesse attivita' da parte delle forze dell'ordine;
 
                              Decreta:
 
                               Art. 1
 
  1. Nella tabella I del decreto del Presidente  della  Repubblica  9
ottobre 1990, n. 309,  e  successive  modificazioni,  sono  inserite,
secondo l'ordine alfabetico, le seguenti sostanze:
    2-APB (denominazione comune);
    1-(1-benzofuran-2-il)propan-2-amina (denominazione chimica);
    2-(2-aminopropil)benzofurano (altra denominazione);
    2'-Me-PVP (denominazione comune);
    1-(2-metilfenil)-2-(pirrolidin-1-il)pentan-1-one   (denominazione
chimica);
    2-Me-α-PVP (altra denominazione);
    3-clorofenmetrazina (denominazione comune);
    2-(3-clorofenil)-3-metilmorfolina (denominazione chimica);
    3-CPM (altra denominazione);
    3-Cl-PM (altra denominazione);
    PAL-594 (altra denominazione);
    3F-NEB (denominazione comune);
    2-(etilammino)-1-(3-fluorofenil)butan-1-one        (denominazione
chimica);
    3F-N-etilbufedrone (altra denominazione);
    3-metil-N-propil-catinone (denominazione comune);
    2-(propilammino)-1-(3-metilfenil)-1-propanone      (denominazione
chimica);
    3-MPC (altra denominazione);
    4-APB (denominazione comune);
    1-(1-benzofuran-4-il)propan-2-amina (denominazione chimica);
    4-(2-aminopropil)benzofurano (altra denominazione);
    ADB-ESINACA (denominazione comune);
    N-(1-ammino-3,3-dimetil-1-ossobutan-2-il)-1-esil-1H-indazol-3-car
bossamide (denominazione chimica);
    ADB-INACA (altra denominazione);
    alfa-PEP (denominazione comune);
    1-fenil-2-(pirrolidin-1-il)eptan-1-one (denominazione chimica);
    PV-8 (altra denominazione);
    alfa-PHPP (altra denominazione);
    α-PHPP (altra denominazione);
    efinazone (denominazione comune);
    2-etil-3-fenilchinazolin-4(3H)-one (denominazione chimica);
    2-etil-3-fenil-chinazolin-4-one (altra denominazione);
    2-etil- 3-fenil-4(3H)-chinazolinone (altra denominazione);
    idrossietamina (denominazione comune);
    2-(etilammino)-2-(3-idrossifenil)-cicloesanone     (denominazione
chimica);
    HXE (altra denominazione);
    3-HO-2-osso-PCE (altra denominazione).

                               Art. 2
 
  1. Nella tabella I del decreto del Presidente  della  Repubblica  9
ottobre 1990, n. 309, e successive  modificazioni,  le  denominazioni
della   sostanza   «etonitazene»,    erroneamente    indicata    come
«etonizatene», sono sostituite come di seguito indicato:
    etonitazene (denominazione comune);
    1-dietilaminoetil-2-para-   etossibenzil-5-    nitrobenzimidazolo
(denominazione chimica);
    2-[2-[(4-etossifenil)metil]-5-nitrobenzimidazol-1-il]-N,N-dietile
tanamina (altra denominazione).
  Il  presente  decreto  entra  in  vigore  il  quindicesimo   giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 10 gennaio 2022
 
                                                Il Ministro: Speranza

- Riproduzione riservata e per uso personale