Inserimento nella tabella I di nuove sostanze psicoattive
- Antonello Viti De Angelis
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Ministero della Salute
Decreto 05 ottobre 2021 - Gazzetta Ufficiale n.249 del 18 ottobre 2021
Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni e integrazioni. Inserimento nella tabella I di nuove sostanze psicoattive
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visti gli articoli 2, 13 e 14 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni recante:
«testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti
e sostanze psicotrope, di prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza», di seguito denominato «testo
unico»;
Vista la classificazione del testo unico relativa alle sostanze
stupefacenti e psicotrope, suddivise in cinque tabelle denominate
«tabella I, II, III e IV e tabella dei medicinali»;
Considerato che nelle predette tabelle I, II, III e IV trovano
collocazione le sostanze con potere tossicomanigeno e oggetto di
abuso in ordine decrescente di potenziale di abuso e capacita' di
indurre dipendenza, e che nella tabella dei medicinali sono indicati
i medicinali a base di sostanze attive stupefacenti ivi incluse le
sostanze attive ad uso farmaceutico, di corrente impiego terapeutico
ad uso umano o veterinario, e che la tabella dei medicinali e'
suddivisa in cinque sezioni indicate con le lettere A, B, C, D ed E,
dove sono distribuiti i medicinali in conformita' ai criteri per la
formazione delle tabelle di cui al citato art. 14 del testo unico;
Visto, in particolare, l'art. 14, comma 1, lettere a), concernente
i criteri di formazione della tabella I;
Vista la convenzione sulle sostanze psicotrope adottata a Vienna il
21 febbraio 1971, a cui l'Italia ha aderito e ha dato esecuzione con
legge 25 maggio 1981, n. 385;
Tenuto conto che le citate tabelle devono contenere l'elenco di
tutte le sostanze e dei preparati indicati nelle convenzioni e negli
accordi internazionali ai sensi dell'art. 13, comma 2, del testo
unico;
Vista la direttiva delegata (UE) 2021/802 della Commissione del 12
marzo 2021 che modifica l'allegato della decisione quadro
2004/757/GAI del Consiglio per quanto riguarda l'inclusione delle
nuove sostanze psicoattive metil
3,3-dimetil-2-«[1-(penta-4-en-1-il)-1H-indazolo-3-carbonil]ammino»but
anoato (MDMB-4en-PINACA) e metil
2-«[1-(4-fluorobutil)-1H-indolo-3-carbonil]ammino»-3,3-dimetilbutanoa
to (4F-MDMB-BICA) nella definizione di «stupefacenti»;
Visto il decreto del Ministro della salute 24 maggio 2021,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 giugno 2021, n. 136, che ha
inserito nella tabella I del testo unico anche la denominazione
propria della sostanza MDMB-4en-PINACA, presente nella stessa tabella
all'interno della categoria degli analoghi di struttura derivanti da
indazol -3-carbossamide;
Tenuto conto delle note pervenute nel secondo semestre dell'anno
2020 da parte dell'Unita' di coordinamento del Sistema nazionale di
allerta precoce del Dipartimento politiche antidroga della Presidenza
del Consiglio dei ministri, concernenti le segnalazioni di nuove
molecole, tra la quali 5-Br-DMT, 5-Cl-DMT,
4,4-dimetil-1-fenil-1-pirrolidin-1-il-pentan-3-one, nortilidina,
mefedrene, metonitazene, 3-metossifenmetrazina, 5-MeO-DBT,
4F-MDMB-BICA, N,N-dietilpentilone, MDPHiP, 5F-EDMB-PICA, identificate
per la prima volta in Europa, trasmesse dall'Osservatorio europeo
sulle droghe e le tossicodipendenze (EMCDDA) al Punto focale italiano
nel periodo luglio-settembre 2020, nonche' delle informative sui
sequestri della sostanze 4F-MPH, 1P-LSD, 2-FMA, 5-MAPB, 3-FPM,
3-MeO-PCP, DPT, efenidina, 5F-EMB-PICA, BMDP, effettuati in Italia
nello stesso periodo;
Considerato che le sostanze 5-Br-DMT, 5-Cl-DMT,
4,4-dimetil-1-fenil-1-pirrolidin-1-il-pentan-3-one, 1P-LSD, 2-FMA,
5-MAPB, 3-FPM, 5-MeO-DMT, 3-MeO-PCP, DPT, nortilidina, mefedrene,
metonitazene, 3-metossifenmetrazina, 5-MeO-DBT sono riconducibili per
struttura a molecole presenti nella tabella I di cui al testo unico;
Considerato che la sostanza 4F-MPH e' appartenente alla classe
delle piperidine ed e' un derivato della molecola metilfenidato posta
sotto controllo internazionale e nazionale presente nella tabella II
della Convenzione unica delle Nazioni unite del 1971 e nella tabella
IV del testo unico;
Tenuto conto che, con riferimento alla sostanza 4F-MPH, oltre ad
essere riportati nella letteratura internazionale casi di
intossicazione acuta e di decessi correlati all'assunzione di detta
molecola, e' stato riportato un caso di intossicazione acuta, in
Italia, nel mese di febbraio 2016;
Considerato che la sostanza efenidina e' una diariletilamina
riconducibile per struttura alla molecola lefetamina, posta sotto
controllo internazionale e nazionale, presente nella tabella IV della
Convenzione unica delle Nazioni unite del 1971 e nella tabella dei
medicinali, sezione B del testo unico;
Tenuto conto che per la sostanza efenidina la letteratura
internazionale descrive casi di abuso che hanno richiesto il ricovero
del paziente e che tale molecola e' stata identificata per la prima
volta a Roma, nel mese di giugno 2020, a seguito del sequestro penale
di un plico postale, da parte delle forze dell'ordine;
Tenuto conto che la descritta circolazione sul territorio nazionale
delle sostanze 4F-MPH ed efenidina rappresenta un rischio per la
salute pubblica;
Considerato che le sostanze 4F-MDMB-BICA, 5F-EMB-PICA, 5F-EDMB-PICA
appartengono alla classe dei cannabinoidi sintetici e risultano gia'
sotto controllo in Italia, in quanto inserite nella tabella I del
testo unico tra gli analoghi di struttura derivanti da
indol-3-carbossamide, senza essere denominate specificamente;
Ritenuto necessario, con particolare riguardo alla sostanza
4F-MDMB-BICA, dare completo recepimento alla direttiva delegata (UE)
2021/802 citata, con l'inserimento nella tabella I del testo unico
anche della denominazione propria di detta sostanza;
Considerato che la sostanze N,N-dietilpentilone, BMDP, MDPHiP
appartengono alla classe dei catinoni sintetici e risultano gia'
sotto controllo in Italia, in quanto inserite nella tabella I del
testo unico tra gli analoghi di struttura derivanti da
2-amino-1-fenil-1-propanone, senza essere denominate specificamente;
Ritenuto necessario inserire nella tabella I del testo unico la
specifica indicazione della sostanze 4F-MDMB-BICA 5F-EMB-PICA,
5F-EDMB-PICA, N,N-dietilpentilone, BMDP, MDPHiP per favorirne la
pronta individuazione da parte di operatori sanitari e forze
dell'ordine;
Acquisito il parere dell'Istituto superiore di sanita', reso con
note del 31 luglio 2020, del 16 settembre 2020, del 30 settembre
2020, dell'8 ottobre 2020, rettificate con nota del 17 marzo 2021, e
del 20 gennaio 2021, favorevoli all'inserimento nella tabella I del
testo unico delle sostanze 5-Br-DMT, 5-Cl-DMT,
4,4-dimetil-1-fenil-1-pirrolidin-1-il-pentan-3-one, 4F-MPH, 1P-LSD,
2-FMA, 5-MAPB, 3-FPM, 3-MeO-PCP, DPT, efenidina, nortilidina,
mefedrene, metonitazene, 3-metossifenmetrazina, 5-MeO-DBT e della
specifica indicazione delle sostanze 4F-MDMB-BICA, 5F-EMB-PICA,
N,N-dietilpentilone, BMDP, MDPHiP, 5F-EDMB-PICA;
Acquisito il parere del Consiglio superiore di sanita', espresso
nella seduta dell'8 giugno 2021, favorevole all'inserimento nella
tabella I del testo unico delle sostanze 5-Br-DMT, 5-Cl-DMT,
4,4-dimetil-1-fenil-1-pirrolidin-1-il-pentan-3-one, 4F-MPH, 1P-LSD,
2-FMA, 5-MAPB, 3-FPM, 3-MeO-PCP, DPT, efenidina, nortilidina,
mefedrene, metonitazene, 3-metossifenmetrazina, 5-MeO-DBT e della
specifica indicazione delle sostanze 4F-MDMB-BICA, 5F-EMB-PICA,
N,N-dietilpentilone, BMDP, MDPHiP, 5F-EDMB-PICA;
Ritenuto, pertanto, di dover dare completo recepimento alla
direttiva delegata (UE) 2021/802 e di dover procedere
all'aggiornamento della tabella I del testo unico, a tutela della
salute pubblica, in considerazione dei rischi connessi alla
identificazione per la prima volta in Europa di nuove sostanze
psicoattive e alla loro circolazione sul mercato internazionale e
nazionale, riconducibile a casi di intossicazione e sequestri
effettuati dalle forze dell'ordine;
Decreta:
Art. 1
1. Nella tabella I del decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono inserite,
secondo l'ordine alfabetico, le seguenti sostanze:
1P-LSD (denominazione comune)
N,N-dietil-7-metil-4-propanoil-6,6a,8,9-tetraidroindolo[4,3-fg]chin
olina-9-carbossamide (denominazione chimica)
2-FMA (denominazione comune)
1-(2-fluorofenil)-N-metilpropan-2-amina (denominazione chimica)
3-FPM (denominazione comune)
2-(3-fluorofenil)-3-metilmorfolina (denominazione chimica)
3 fluoro-fenmetrazina (altra denominazione)
3F-fenmetrazina (altra denominazione)
3-MeO-PCP (denominazione comune)
1-[1-(3-metossifenil)cicloesil]piperidina (denominazione chimica)
3-metossifenmetrazina (denominazione comune)
2-(3-metossifenil)-3-metilmorfolina (denominazione chimica)
2-(3-metossi-fenil)-3-metil-morfolina (altra denominazione)
2-(3-metossifenil)-3-metil-morfolina (altra denominazione)
3-metossifenmetrazine (altra denominazione)
PAL 823 (altra denominazione)
3-MeO-PM (altra denominazione)
4,4-dimetil-1-fenil-1-pirrolidin-1-il-pentan-3-one (denominazione
comune)
4,4-dimetil-1-fenil-1-pirrolidin-1-il-pentan-3-one (denominazione
chimica)
4F-MDMB-BICA (denominazione comune)
Metil
2-(«[1-(4-fluorobutil)-1H-indol-3-il]carbonil»ammino)-3,3-dimetilbuta
noato (denominazione chimica)
Metil N-[1-(4-fluorobutil)-1H-indol-3-carbonil]-3-metilvalinato
(altra denominazione)
Metil
2-[[1-(4-fluorobutil)indol-3-carbonil]ammino]-3,3-dimetil-butanoato
(altra denominazione)
4F-MDMB-BICA (altra denominazione)
MDMB-4F-BICA (altra denominazione)
4F-MDMB-BUTICA (altra denominazione)
MDMB-4F-BUTICA (altra denominazione)
4-fluoro MDMB-BICA (altra denominazione)
4FBC/4FBCA (altra denominazione)
4-fluoro MDMB-BUTICA (altra denominazione)
4F-MPH (denominazione comune)
metil (4-fluorofenil)(piperidin-2-il)acetato (denominazione
chimica)
4-fluorometilfenidato (altra denominazione)
5-Br-DMT (denominazione comune)
2-(5-bromo-1H-indol-3-il)-N,N-dimetiletan-1-ammina (denominazione
chimica)
[2-(5-bromo-1H-indol-3-il)etil]dimetilammina (altra denominazione)
5-bromo-N,N-dimetil-1H-indol-3-etanamina (altra denominazione)
5-bromo-N,N-dimetil-triptamina (altra denominazione)
5-Br-DMT (altra denominazione)
5-bromo-DM (altra denominazione)
5-Cl-DMT (denominazione comune)
2-(5-cloro-1H-indol-3-il)-N,N-dimetiletan-1-ammina (denominazione
chimica)
2-(5-cloro-1H-indol-3-il)-N,N-dimetil-etanamina (altra
denominazione)
[2-(5-cloro-1H-indol-3-il)etil]dimetilammina (altra denominazione)
5-cloro-N,N-dimetil-1H-indolo-3-etanamina (altra denominazione)
5-cloro-N,N-dimetiltriptamina (altra denominazione)
5-Cl-DMT (altra denominazione)
5-cloro-DMT (altra denominazione)
5F-EDMB-PICA (denominazione comune)
Etil
2-(1-(5-fluoropentil)-1H-indol-3-carbossamide)-3,3-dimetilbutanoato
(denominazione chimica)
5-fluoro EDMB-PICA (altra denominazione)
EDMB-5F-PICA (altra denominazione)
5-fluoro EDMB-2201 (altra denominazione)
5F-EMB-PICA (denominazione comune)
Etil
2-[[1-(5-fluoropentil)indol-3-carbonil]ammino]-3-metil-butanoato
(denominazione chimica)
Etil N-[1-(5-fluoropentil)-1H-indolo-3-carbonil]valinato (altra
denominazione)
etil
2-[[1-(5-fluoropentil)indolo-3-carbonil]ammino]-3-metilbutanoato
(altra denominazione)
etil
2-«[1-(5-fluoropentil)-1H-indol-3-il]formammide»-3-metilbutanoato
(altra denominazione)
5F-EMB-PICA (altra denominazione)
5-fluoro-EMB-PICA (altra denominazione)
EMB-2201 (altra denominazione)
5F-AEB-2201 (altra denominazione)
5F-EMB-2201 (altra denominazione)
5-MAPB (denominazione comune)
1-(1-benzofuran-5-il)-N-metilpropan-2-amina (denominazione chimica)
5-MeO-DBT (denominazione comune)
N-butil-N-[2-(5-metossi-1H-indol-3-il)etil]butan-1-ammina
(denominazione chimica)
N,N-dibutil-5-metossi-1H-indol-3-etanammina (altra denominazione)
N-butil-N-[2-(5-metossi-1H-indol-3-il)etil]-1-butanammina (altra
denominazione)
5-MeO-DiBT (altra denominazione)
5-metossi-N,N-dibutiltriptamina (altra denominazione)
N,N-dibutil-5-metossitriptamina (altra denominazione)
5-MeO BET (altra denominazione)
BMDP (denominazione comune)
1-(1,3-benzodiossol-5-il)-2-(benzilamino)propan-1-one
(denominazione chimica)
DPT (denominazione comune)
N-[2-(1H-indol-3-il)etil]-N-propilpropan-1-amina (denominazione
chimica)
Dipropiltriptamina (altra denominazione)
Efenidina (denominazione comune)
N-etil-1,2-difeniletanamina (denominazione chimica)
NEDPA (altra denominazione)
MDPHiP (denominazione comune)
1-(1,3-benzodiossol-5-il)-4-metil-2-pirrolidin-1-il-pentan-1-one
(denominazione chimica)
MDPHiP (altra denominazione)
Mefedrene (denominazione comune)
N-metil-1-(5-metil-2-tienil)propan-2-ammina (denominazione chimica)
5-MMPA (altra denominazione)
Metonitazene (denominazione comune)
N,N-dietil-2-[2-[(4-metossifenil)metil]-5-nitro-benzimidazol-1-il]e
tanammina (denominazione chimica)
N,N-dietilpentilone (denominazione comune)
1-(1,3-benzodiossol-5-il)-2-(dietilammino)pentan-1-one
(denominazione chimica)
1-(2H-1,3-benzodiossol-5-il)-2-(dietilammino)pentan-1-one (altra
denominazione)
1-(1,3-benzodiossol-5-il)-2-(dietilammino)- 1-pentanone (altra
denominazione)
1-(3′,4′-metilendiossifenil)-2-dietilammino-pentanone(1) (altra
denominazione)
N,N-dietilpentilone (altra denominazione)
MDDEVP (altra denominazione)
Nortilidina (denominazione comune)
etil 2-metilammino-1-fenilcicloes-3-ene-1-carbossilato
(denominazione chimica)
NRT (altra denominazione)
Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 5 ottobre 2021
Il Ministro: Speranza
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