Inserimento nella tabella I della specifica indicazione delle sostanze MDMB-5Br-INACA,CUMIL-INACA, CUMIL-1Cl-CHSINACA
- Antonello Viti De Angelis
- Notizie Mediche - VDA Net
Ministero della Salute
Decreto 14 dicembre 2022 - Gazzetta Ufficiale n.300 del 24 dicembre 2022
Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309 e successive modificazioni e integrazioni
Inserimento nella tabella I della specifica indicazione delle sostanze MDMB-5Br-INACA,CUMIL-INACA, CUMIL-1Cl-CHSINACA.
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visti gli articoli 2, 13 e 14 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni,
recante: «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, di prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza», di seguito
denominato «Testo unico»;
Vista la classificazione del testo unico relativa alle sostanze
stupefacenti e psicotrope, suddivise in cinque tabelle denominate
«Tabella I, II, III e IV e Tabella dei medicinali»;
Considerato che nelle predette Tabelle I, II, III e IV trovano
collocazione le sostanze con potere tossicomanigeno e oggetto di
abuso in ordine decrescente di potenziale di abuso e capacita' di
indurre dipendenza, in conformita' ai criteri per la formazione delle
tabelle di cui all'art. 14 del testo unico;
Visto in particolare l'articolo14, comma 1, lettera a) e lettera d)
del testo unico, concernente i criteri di formazione della Tabella I;
Tenuto conto della nota pervenuta in data 31 maggio 2022 da parte
dell'Unita' di coordinamento del Sistema nazionale di allerta precoce
del Dipartimento politiche antidroga della Presidenza del Consiglio
dei ministri, concernente la segnalazione di nuove molecole:
MDMB-5Br-INACA, CUMIL-INACA, CUMIL-1Cl-CHSINACA, identificate per la
prima volta in Europa, trasmesse dall'Osservatorio Europeo sulle
Droghe e le Tossicodipendenze (EMCDDA) al Punto Focale italiano nel
mese di aprile 2022;
Tenuto conto che le citate sostanze sono state identificate per la
prima volta in Europa nell'ambito di sequestri effettuati dalle forze
dell'ordine e che, in particolare, la sostanza MDMB-5Br-INACA era
contenuta in un reperto sequestrato dalla polizia svizzera in data 11
gennaio 2022, la sostanza CUMIL-INACA era contenuta in reperti
sequestrati dalla polizia tedesca nel mese di novembre 2020 e dalla
polizia ungherese nel mese di settembre 2021 e la sostanza
CUMIL-1Cl-CHSINACA era anch'essa presente nello stesso reperto
sequestrato dalla polizia ungherese in data 30 settembre 2021;
Considerato che le sostanze MDMB-5Br-INACA, CUMIL-INACA,
CUMIL-1Cl-CHSINACA risultano gia' sotto controllo in Italia quali
analoghi di struttura derivanti da indazol-3-carbossamide inclusi
nella Tabella I del testo unico, senza essere denominate
specificamente;
Ritenuto necessario, in relazione ai citati sequestri, inserire
nella tabella I del testo unico la specifica indicazione delle
sostanze MDMB-5Br-INACA, CUMIL-INACA, CUMIL-1Cl-CHSINACA, per
favorirne la pronta individuazione da parte delle Forze dell'ordine;
Acquisito il parere dell'Istituto superiore di sanita', reso con
nota del 31 maggio 2022, favorevole all'inserimento nella Tabella I
del testo unico della specifica indicazione delle sostanze
MDMB-5Br-INACA, CUMIL-INACA, CUMIL-1Cl-CHSINACA;
Acquisito il parere del Consiglio superiore di sanita', espresso
nella seduta del 13 settembre 2022, favorevole all'inserimento nella
Tabella I del testo unico della specifica indicazione delle sostanze
MDMB-5Br-INACA, CUMIL-INACA, CUMIL-1Cl-CHSINACA;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere all'aggiornamento della
Tabella I del testo unico, a tutela della salute pubblica, in
considerazione dei rischi connessi alla diffusione di nuove sostanze
psicoattive sul mercato internazionale, riconducibile a sequestri
effettuati in Europa e tenuto conto della necessita' di agevolare le
connesse attivita' da parte delle Forze dell'ordine;
Decreta: Art. 1
1. Nella Tabella I del decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono inserite,
secondo l'ordine alfabetico, le seguenti sostanze:
CUMIL-1Cl-CHSINACA (denominazione comune);
1-(1-clorocicloesil)sulfonil-N-(1-metil-1-fenil-etil)indazol-3-ca
rbossammide (denominazione chimica);
1-( (1-clorocicloesil)sulfonil)-N-(2-fenilpropan-2-il)-1H-indazol
-3-carbossammide (altra denominazione);
CUMYL-1Cl-CHSINACA (altra denominazione);
Cumil-CloroCicloesanSulfonil-IndazolCarbossAmmide (altra
denominazione);
CUMIL-INACA (denominazione comune);
N-(2-fenilpropan-2-il)-1H-indazol-3-carbossammide (denominazione
chimica);
N-(1-metil-1-fenil-etil)-1H-indazol-3-carbossammide (altra
denominazione);
CUMYL-INACA (altra denominazione);
MDMB-5Br-INACA (denominazione comune);
Metil 2-(5-bromo-1H-indazol-3-carbossammide)-3,3-dimetilbutanoato
(denominazione chimica);
Metil
2-[(5-bromo-1H-indazol-3-carbonil)ammino]-3,3-dimetilbutanoato (altra
denominazione);
MDMB-5-bromo-INACA (altra denominazione);
Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 14 dicembre 2022
Il Ministro: Schillaci
- Riproduzione riservata e per uso personale
L'accesso al sito è limitato e riservato ai professionisti del settore sanitario
Hai raggiunto il massimo di visite
Registrati gratuitamente Servizio dedicato ai professionisti della salute