Criteri, modalita' e termini per l'erogazione del contributo di cui al comma 438 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 - Bonus vista

  • Antonello Viti De Angelis
  • Notizie Mediche - VDA Net
L'accesso ai contenuti di questo sito è riservato agli operatori del settore sanitario italiano L'accesso ai contenuti di questo sito è riservato agli operatori del settore sanitario italiano

Ministero della Salute

Decreto 21 ottobre 2022

Criteri, modalita' e termini per l'erogazione del contributo di cui al comma 438 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 - Bonus  vista

Gazzetta Ufficiale n.292 del 15 dicembre 2022
 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE
 
                           di concerto con
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE

 
  Visti gli articoli 3, 32, 117 e 118 della Costituzione;
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014, n. 59, concernente il «Regolamento  di  organizzazione
del Ministero della salute;
  Vista la legge 30 dicembre  2020,  n.  178,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023»;
  Visto che la sopra  indicata  legge  di  bilancio  2021  (legge  n.
178/2020), al fine di sostenere le fasce economicamente  piu'  deboli
della popolazione facilitando  l'acquisto  di  nuovi  e  piu'  idonei
strumenti di correzione visiva, ha istituito all'art. 1,  commi  437,
438  e  439,  un  Fondo  per  la  tutela   della   vista,   ai   fini
dell'erogazione di un contributo in forma di voucher  una  tantum  di
importo pari ad euro 50,00 (cinquanta/00) per l'acquisto di  occhiali
da vista ovvero di lenti a contatto correttive (c.d. «bonus  vista»),
in  favore  dei  membri   di   nuclei   familiari   con   un   valore
dell'indicatore ISEE non superiore ad euro  10.000,00  (diecimila/00)
annui;
  Tenuto conto che il suddetto contributo sara' erogato a valere  sul
capitolo 2304, denominato «Fondo  per  la  tutela  della  vista»  con
dotazione di 5 milioni di euro annui per ciascun  anno  del  triennio
2021-2023, afferente al centro  di  responsabilita'  della  Direzione
generale della prevenzione sanitaria, nell'ambito  del  programma  di
spesa «Prevenzione e promozione  della  salute  umana  ed  assistenza
sanitaria al personale navigante  e  aeronavigante»,  della  missione
«Tutela della salute» dello  stato  di  previsione  della  spesa  del
Ministero della salute;
  Tenuto conto, altresi', che le risorse pari a  5  milioni  di  euro
relative all'anno 2021 risultano iscritte in conto residui;
  Visto che il comma 439, dell'art. 1, della sopra  citata  legge  di
bilancio n. 178/2020, prevede che  con  decreto  del  Ministro  della
salute, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
sono definiti i criteri, le modalita' e i  termini  per  l'erogazione
del contributo di cui al precedente comma 438, della  medesima  legge
di bilancio anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa;
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, avente ad oggetto
«Codice dell'amministrazione digitale»;
  Visto in particolare l'art. 12 del menzionato decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, il quale prevede che le pubbliche amministrazioni,
nell'organizzare autonomamente la propria  attivita',  utilizzano  le
tecnologie   dell'informazione   e   della   comunicazione   per   la
realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicita',
imparzialita',  trasparenza,  semplificazione  e  partecipazione  nel
rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione;
  Visto, altresi', l'art. 15 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, il quale prevede che le pubbliche  amministrazioni  provvedono  a
razionalizzare  e  semplificare  i  procedimenti  amministrativi,  le
attivita' gestionali, i documenti, la modulistica,  le  modalita'  di
accesso e di presentazione delle istanze da  parte  dei  cittadini  e
delle imprese;
  Visti gli ulteriori articoli 68 e  69  del  decreto  legislativo  7
marzo 2005, n. 82, finalizzati a  favorire  il  riuso  dei  programmi
informatici di proprieta' delle pubbliche amministrazioni;
  Visti gli articoli da 19 a 22 del decreto-legge 22 giugno 2012,  n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  134
e successive modificazioni, con cui e' stata istituita l'Agenzia  per
l'Italia digitale (nel prosieguo AGID);
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  24
ottobre 2014, recante «Definizione delle caratteristiche del  sistema
pubblico per la  gestione  dell'identita'  digitale  di  cittadini  e
imprese (SPID), nonche' dei tempi e delle modalita' di  adozione  del
sistema  SPID  da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni  e  delle
imprese»;
  Tenuto  conto  che  l'AGID,  nell'ambito  del  progetto  denominato
«Italia Login - La casa del cittadino», promuove  la  diffusione  del
sistema pubblico di identita' digitale, di seguito SPID, che consente
a cittadini e imprese di accedere con un'unica identita' digitale  ai
servizi  on-line  della  pubblica  amministrazione  e   dei   privati
aderenti;
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  11
marzo 2004, recante «Applicazione delle disposizioni di cui al  comma
1 dell'articolo 50 del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
concernente  la  definizione  delle  caratteristiche  tecniche  della
Tessera sanitaria (TS)» e successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo  2004,  n.
117, recante  «Regolamento  concernente  la  diffusione  della  carta
nazionale dei servizi a norma dell'articolo 27, comma 8, lettera  b),
della legge 16 gennaio 2003, n. 3»;
  Visto il decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82  e  successive
modificazioni,  e,  in  particolare,   l'art.   66   concernente   le
caratteristiche e le modalita' di rilascio  della  carta  d'identita'
elettronica e della carta nazionale dei servizi;
  Visto il decreto del Ministro per  la  pubblica  amministrazione  e
l'innovazione, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, il Ministro dell'interno ed  il  Ministro  della  salute  20
giugno 2011, avente  ad  oggetto  «Modalita'  di  assorbimento  della
tessera sanitaria nella carta nazionale  dei  servizi»  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto l'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre  2014,
n. 175, recante «Semplificazione fiscale e dichiarazione dei  redditi
precompilata»;
  Viste le linee guida su acquisizione e riuso  di  software  per  le
pubbliche amministrazioni adottate dall'AGID  con  determinazione  n.
115/2019 del 9 maggio 2019, le quali prevedono  che  il  modello  del
riuso delineato dal codice dell'amministrazione digitale consenta  di
individuare, valutare e personalizzare un  software  senza  stipulare
alcuna convenzione con l'amministrazione che  ha  messo  a  riuso  il
software stesso, oltre all'accettazione della licenza Open Source che
si perfeziona con il semplice  download,  senza  che  sia  necessaria
alcuna richiesta di accesso;
  Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ove
si  stabilisce  che  «Le  amministrazioni  dello  Stato,   cui   sono
attribuiti per legge fondi o interventi pubblici,  possono  affidarne
direttamente la gestione, nel  rispetto  dei  principi  comunitari  e
nazionali conferenti, a societa' a capitale interamente  pubblico  su
cui le predette amministrazioni esercitano  un  controllo  analogo  a
quello esercitato sui  propri  servizi  e  che  svolgono  la  propria
attivita' quasi  esclusivamente  nei  confronti  dell'amministrazione
dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento  degli
interventi relativi ai fondi sono a carico delle risorse  finanziarie
dei fondi stessi.»;
  Considerata   la   necessita'   di    provvedere    tempestivamente
all'individuazione delle procedure operative per dare attuazione alle
previsioni di cui all'art. 1, commi 437-439, della legge di  bilancio
2021 (legge n. 178/2020);
  Considerato che il riuso dei programmi  informatici  di  proprieta'
delle pubbliche amministrazioni garantisce  il  raggiungimento  delle
finalita' di economicita', efficienza, tutela  degli  investimenti  e
neutralita' tecnologica;
  Considerato che esistono  gia'  applicazioni  sviluppate  da  altre
amministrazioni pubbliche che promuovono lo  SPID  e  che  presentano
analogie con il servizio per l'erogazione del  «bonus  vista»,  tali,
quindi, da  poter  essere  adattate,  nel  rispetto  della  normativa
vigente in materia di riuso di programmi informatici, o di  parti  di
essi, per le finalita' di cui al presente decreto;
  Vista l'applicazione informatica  «18  App»,  realizzata  ai  sensi
dell'art. 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
  Vista l'applicazione informatica «Carta del docente», realizzata ai
sensi dell'art. 1, commi 121, 122, 123 e 124, della legge  13  luglio
2015, n. 107;
  Vista   l'applicazione   informatica   «Bonus   dispositivi    anti
abbandono», realizzata ai sensi dell'art. 1, comma 296,  della  legge
30  dicembre  2018,  n.  145,  come  sostituito  dall'art.   52   del
decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157;
  Vista  l'applicazione  informatica  «Programma  sperimentale  buono
mobilita'»,  realizzata  ai  sensi  dell'art.   2,   comma   1,   del
decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 dicembre 2019,  n.  141,  cosi'  come  modificato  dal
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
  Vista l'applicazione informatica «Bonus veicoli sicuri», realizzata
ai sensi dell'art. 1, comma 706, della legge  30  dicembre  2020,  n.
178;
  Ritenuto pertanto di  doversi  avvalere,  nel  rispetto  di  quanto
previsto dall'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
di societa' a capitale interamente pubblico,  affidando  direttamente
alle stesse l'esecuzione delle attivita'  connesse  all'adozione  del
decreto di cui al citato art. 2, comma 1;
  Visto il regolamento (UE) 2016/679 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati;
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  «Codice  in
materia di protezione dei dati personali», recante  disposizioni  per
l'adeguamento  della  normativa  nazionale  alle   disposizioni   del
succitato  regolamento  (UE),  cosi'  come  modificato  dal   decreto
legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e dalla legge 3 dicembre 2021,  n.
205,  di  conversione,  con  modificazioni,  del   decreto-legge   n.
139/2021;
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali nella seduta del 6 ottobre 2022;
 
                              Decreta:
 
                               Art. 1
 
             Oggetto, finalita' e dotazione finanziaria

 
  1. Il presente decreto  definisce  i  criteri,  le  modalita'  e  i
termini di concessione ed erogazione di un  contributo  in  forma  di
voucher una tantum di importo pari ad euro 50,00  (cinquanta/00)  per
l'acquisto  di  occhiali  da  vista  ovvero  di  lenti   a   contatto
correttive, di seguito denominato «bonus vista»,  istituito  all'art.
1, commi 437-439, della legge di bilancio 2021 (legge n. 178/2020).
  2. Il «bonus vista» e' finanziato a valere sulle risorse  stanziate
sul capitolo di bilancio 2304, denominato «Fondo per la tutela  della
vista» iscritto nello stato di previsione del Ministero della  salute
per gli anni 2021, 2022, e 2023, nei limiti delle disponibilita'  del
medesimo fondo.

                               Art. 2
 
                Gestione del programma di erogazione
                    del contributo «bonus vista»

 
  1. L'erogazione del contributo «bonus vista» e' gestita  attraverso
una applicazione web,  accessibile  previa  autenticazione  sul  sito
internet dedicato raggiungibile dal sito del Ministero della  salute,
che consente la registrazione dei richiedenti e l'accreditamento  dei
fornitori di occhiali da vista e/o lenti a contatto correttive.

                               Art. 3
 
                      Beneficiari del programma

 
  1. Possono beneficiare del programma i membri di  nuclei  familiari
con valore dell'indicatore  della  situazione  economica  equivalente
(ISEE) non superiore ad euro 10.000,00 (diecimila/00) annui ai  sensi
del comma 438 della legge di bilancio 2021 (legge n. 178/2020), che a
partire dal 1° gennaio  2021  e  fino  al  31  dicembre  2023,  hanno
acquistato o acquisteranno occhiali da vista ovvero lenti a  contatto
correttive.
  2. Il «bonus vista» puo'  essere  richiesto  una  sola  volta,  per
ciascun  membro  del  nucleo  familiare  con  valore  dell'ISEE   non
superiore ad euro 10.000,00 annui,  per  l'acquisto,  effettuato  nel
triennio 2021-2023, di occhiali da  vista  ovvero  lenti  a  contatto
correttive ed e' erogato nelle forme di cui ai successivi articoli  5
e 6.

                               Art. 4
 
                             Bonus vista

 
  1. A ciascun beneficiario e' riconosciuto un «bonus vista», pari ad
euro 50,00 (cinquanta/00) in forma di voucher una tantum sulla  spesa
sostenuta per l'acquisto di occhiali  da  vista  ovvero  di  lenti  a
contatto correttive.
  2. Per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, i «bonus vista»  sono
emessi secondo l'ordine temporale di arrivo  delle  istanze  fino  ad
esaurimento delle risorse annualmente disponibili, per  gli  acquisti
effettuati in ognuno degli anni richiamati.
  3. Per il percipiente, il valore del «bonus vista», di cui all'art.
1, comma 438, della legge n. 178 del 2020, pari ad  euro  50,00,  non
costituisce un reddito imponibile. Lo stesso, inoltre, non rileva  ai
fini  del  computo  del  valore  dell'indicatore   della   situazione
economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di  cui  al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.
159. Resta fermo il diritto alla detrazione  dall'imposta,  ai  sensi
dell'art. 15 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,
delle sole spese effettivamente rimaste a  carico  del  contribuente,
computate al netto del rimborso percepito.

                               Art. 5
 
             Attribuzione e fruizione del «bonus vista»

 
  1. Al fine di ottenere il  «bonus  vista»  di  cui  all'art.  4,  i
richiedenti provvedono a registrarsi  sull'applicazione  web  di  cui
all'art.  2  a  partire  dal  sessantesimo  giorno  dalla   data   di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  del
presente decreto e non oltre il 31 dicembre 2023, data  ultima  anche
ai fini dell'acquisto di occhiali da vista ovvero di lenti a contatto
correttive di cui all'art. 4, comma 1.
  2. L'identita' del richiedente, in relazione ai dati del nome,  del
cognome e del codice fiscale, e' accertata  attraverso  la  carta  di
identita' elettronica (CIE), attraverso il sistema  pubblico  per  la
gestione dell'identita' digitale (SPID), oppure attraverso  la  carta
nazionale dei servizi (CNS).
  3. All'atto della registrazione, il  richiedente  fornisce  i  dati
indicati nell'allegato tecnico, che costituisce parte integrante  del
presente decreto, mediante le necessarie dichiarazioni sostitutive di
autocertificazione e di atto di notorieta', rilasciate ai sensi degli
articoli 46 e 47 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre  2000,  n.  445  e  secondo  il  modello  disponibile  sulla
applicazione web in  cui  attesta  e  comunica  i  requisiti  di  cui
all'art. 3.
  4. In seguito  al  completamento  della  registrazione,  verificata
presso l'INPS, anche attraverso  Sogei  S.p.a.,  la  sussistenza  dei
requisiti di cui all'art. 3, comma 1, nel rispetto delle modalita' di
cui all'art. 71  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
445/2000, il Ministero della salute, attraverso  l'applicazione  web,
attribuisce al beneficiario il «bonus vista».
  5.  Il   «bonus   vista»   e'   disponibile   nell'area   riservata
dell'applicazione web dedicata a ciascun beneficiario e  puo'  essere
utilizzato per l'acquisto di uno solo dei beni  di  cui  all'art.  4,
comma 1, fermo restando quanto previsto all'art. 12, comma 2.
  6. Ciascun «bonus vista» puo' essere utilizzato presso i  fornitori
di  occhiali  da  vista  e  lenti  a  contatto  correttive   inseriti
nell'elenco di cui all'art. 7, comma 3 e comporta  la  riduzione  sul
prezzo di acquisto del bene.
  7. I buoni devono  essere  utilizzati  entro  trenta  giorni  dalla
relativa  generazione.  Decorsi  i  trenta  giorni,  il  buono  viene
automaticamente   annullato.   Il   richiedente    puo'    richiedere
sull'applicazione web di cui  all'art.  2  l'emissione  di  un  nuovo
buono, secondo le procedure del presente articolo.

                               Art. 6
 
                       Rimborso per l'acquisto

 
  1. Per gli acquisti di beni di cui all'art. 4, comma 2,  effettuati
a partire dal 1°  gennaio  2021  e  fino  al  giorno  antecedente  il
sessantesimo  giorno  dalla  data  di  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto e'  previsto
il rimborso di euro 50,00 (cinquanta/00) sulla spesa sostenuta, fermo
restando quanto previsto dall'art. 3.
  2. Al fine di ottenere il rimborso di cui al  comma  precedente,  i
richiedenti devono presentare istanza registrandosi sull'applicazione
web di cui all'art. 2. L'istanza di rimborso deve  essere  presentata
entro e non oltre sessanta giorni dalla attivazione dell'applicazione
web. Entro trenta giorni dalla data  di  pubblicazione  del  presente
decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  il
Ministero della salute, comunica tramite il proprio sito internet, la
data di attivazione dell'applicazione web.
  3. L'identita' del richiedente, in relazione ai dati del nome,  del
cognome e del codice fiscale, e' accertata  attraverso  la  carta  di
identita' elettronica (CIE), attraverso il sistema  pubblico  per  la
gestione dell'identita' digitale (SPID), oppure attraverso  la  carta
nazionale dei servizi (CNS).
  4. All'atto della registrazione, il  richiedente  fornisce  i  dati
indicati nell'allegato tecnico, mediante le necessarie  dichiarazioni
sostitutive di autocertificazione e di atto di notorieta', rilasciate
ai sensi degli articoli 46 e 47  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e secondo il modello  disponibile
sulla piattaforma in cui  attesta  e  comunica  i  requisiti  di  cui
all'art. 3.
  5. All'istanza di rimborso sono indicati gli estremi della  fattura
o della documentazione commerciale rilasciata ai sensi  dell'art.  2,
commi 1 e 5, del decreto legislativo 5 agosto  2015,  n.  127  e  del
decreto ministeriale  7  dicembre  2016,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 29  dicembre  2016,  n.  303,
attestante l'acquisto del bene di cui all'art. 4, comma 2.
  6. Per l'occhiale da  vista  acquistato,  ovvero  per  le  lenti  a
contatto correttive acquistate,  si  provvede  al  rimborso  mediante
accredito una tantum dell'importo di euro 50,00  (cinquanta/00),  sul
conto corrente  intestato  al  richiedente  o  beneficiario,  le  cui
coordinate  (IBAN)  sono  fornite  al  momento  della   presentazione
dell'istanza di rimborso.
  7.  I  dati  relativi  ai  rimborsi  erogati  ai  richiedenti  sono
comunicati all'Agenzia delle entrate ai fini della elaborazione della
dichiarazione dei redditi precompilata di cui all'art. 1 del  decreto
legislativo 21 novembre 2014, n. 175, nonche' ai fini del  controllo.
Le modalita' e  i  termini  della  comunicazione  dei  rimborsi  sono
stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate,
sentita l'Autorita' garante per la protezione dei dati personali.

                               Art. 7
 
          Accreditamento dei fornitori di occhiali da vista
                    e lenti a contatto correttive

 
  1. I soggetti che erogano forniture di occhiali da vista e lenti  a
contatto correttive  si  accreditano  sull'applicazione  web  di  cui
all'art. 2 a partire dal  quarantacinquesimo  giorno  dalla  data  di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  del
presente decreto.
  2. I soggetti indicati al comma 1, si autenticano  all'applicazione
web di cui all'art. 2, utilizzando la carta di identita'  elettronica
(CIE), il sistema pubblico per la  gestione  dell'identita'  digitale
(SPID), oppure attraverso la carta nazionale  dei  servizi  (CNS),  e
indicano la partita IVA, il codice ATECO  dell'attivita'  svolta,  la
denominazione e i luoghi dove viene svolta l'attivita', la  tipologia
dei prodotti offerti e di beni venduti, nonche' la dichiarazione  che
i buoni saranno accettati esclusivamente per gli acquisti  consentiti
ai sensi della normativa sopra citata.
  3. I soggetti accreditati  sono  inseriti  in  un  apposito  elenco
consultabile   dai   richiedenti   e   dai   beneficiari   attraverso
l'applicazione web.
  4. L'avvenuto inserimento nell'elenco di cui  al  comma  3  implica
l'obbligo, da parte dei fornitori di occhiali  da  vista  e  lenti  a
contatto correttive, di accettazione dei buoni secondo  le  modalita'
stabilite al presente decreto.

                               Art. 8
 
          Liquidazione dell'importo maturato dai fornitori
         di occhiali da vista e lenti a contatto correttive

 
  1. A seguito dell'accettazione del buono da parte dei fornitori  di
occhiali da vista e lenti a contatto correttive inseriti  nell'elenco
di cui all'art. 7, comma 3, e' riconosciuto agli  stessi  un  importo
pari al buono validato. L'importo maturato  e'  registrato  nell'area
riservata dedicata a ciascuno dei fornitori di occhiali  da  vista  e
lenti a contatto correttive presente  nell'applicazione  web  di  cui
all'art. 2.
  2. I fornitori di occhiali da vista e lenti a  contatto  correttive
emettono uno o piu' documenti contabili redatti in  conformita'  alle
specifiche linee guida pubblicate  e  consultabili  sull'applicazione
web, di  importo  pari  al  valore  dei  buoni  validati.  A  seguito
dell'acquisizione   dei   dati   dalla   specifica   area    presente
nell'applicazione web, nonche' dei documenti contabili  si  provvede,
entro sessanta giorni, alla liquidazione  dell'importo  maturato  dai
fornitori di occhiali da vista e  lenti  a  contatto  correttive.  Il
saldo dell'importo maturato puo' essere richiesto entro e  non  oltre
il 31 marzo 2024.

                               Art. 9
 
                      Soggetti attuatori e INPS

 
  1. L'amministrazione responsabile  per  l'attuazione  del  presente
decreto e' il Ministero della salute che si avvale, mediante  stipula
di apposite convenzioni, delle societa':
    a) Sogei - Societa' generale d'informatica S.p.a., ai sensi della
normativa in materia di riuso dei programmi  informatici,  incaricata
delle  attivita'  informatiche  per  lo  sviluppo   e   la   gestione
dell'applicazione web di  cui  all'art.  2,  per  la  verifica  della
sussistenza dei  requisiti  di  cui  all'art.  3,  comma  1,  per  le
attivita' di monitoraggio di cui all'art. 10 e all'art. 12, comma 3;
    b) Consap - Concessionaria servizi assicurativi pubblici  S.p.a.,
ai sensi dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
quale gestore delle attivita' di rimborso e liquidazione di cui  agli
articoli 6 e 8 del presente decreto.
  2. Il Ministero della salute, nel rispetto di quanto  previsto  nel
provvedimento del  Garante  per  la  protezione  dei  dati  personali
«Misure di sicurezza e modalita' di scambio dei  dati  personali  tra
amministrazioni  pubbliche»  del  2  luglio  2015,  stipula  apposito
accordo con INPS - Istituto nazionale per la previdenza sociale,  per
la verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3,  comma
1 (ISEE),  tramite  il  servizio  di  cooperazione  applicativa,  nel
rispetto del  principio  di  limitazione  della  finalita'  ai  sensi
dell'art. 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/679.
  3. Per le attivita' di cui al comma 1, il Ministero della salute si
avvale delle risorse  di  cui  all'art.  1,  comma  2,  del  presente
decreto, nel limite massimo  del  3  per  cento,  previa  stipula  di
apposite convenzioni con le societa' interessate.

                               Art. 10
 
                       Monitoraggio e sanzioni

 
  1.  Il  Ministero  della  salute  effettua  il   monitoraggio   del
programma.
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Ministero della salute si
avvale dei soggetti attuatori di cui all'art. 9, comma  1,  i  quali,
tra l'altro, elaborano rendicontazioni periodiche sull'erogazione dei
contributi.
  3. Per effettuare i necessari monitoraggi, Sogei  S.p.a.  e  Consap
S.p.a. inviano al Ministero della  salute  i  resoconti  relativi  al
numero di richiedenti registrati e ai contributi erogati, sotto forma
di dati aggregati, in modo che non sia possibile identificare,  anche
indirettamente l'interessato.
  4. Ai fini del rispetto dei limiti di  spesa  di  cui  all'art.  1,
Sogei S.p.a. provvede  al  monitoraggio  degli  oneri  derivanti  dal
programma di erogazione dei contributi e trasmette al Ministero della
salute e a Consap, entro il  giorno  quindici  di  ciascun  mese,  la
rendicontazione  riferita  alla  mensilita'  precedente   dei   buoni
richiesti ai sensi dell'art. 5 e  dei  rimborsi  richiesti  ai  sensi
dell'art. 6. In caso di esaurimento delle risorse disponibili  Sogei,
attraverso  l'applicazione  web  di  cui  all'art.  2,  sospende   le
attribuzioni del beneficio di cui all'art.  4  e  ne  da'  tempestiva
comunicazione al Ministero della salute.
  5. I bonus vista e i rimborsi di cui all'art.  6,  sono  utilizzati
per le finalita'  di  cui  all'art.  1.  Restano  ferme  le  sanzioni
previste dalla normativa vigente in caso di eventuali usi difformi  o
di violazione delle norme del presente decreto.

                               Art. 11
 
                   Trattamento dei dati personali

 
  1. Il titolare del trattamento dei dati personali, per le finalita'
indicate all'art. 1, del presente  decreto,  e'  il  Ministero  della
salute.
  2. Sogei S.p.a. e Consap S.p.a. sono designati dal Ministero  della
salute quali responsabili del trattamento dei dati, con apposito atto
scritto in cui sono specificati analiticamente  i  compiti  affidati,
come previsti dal presente  decreto,  che  non  comportano  decisioni
sulle finalita' e sulle modalita' di utilizzazione dei  dati  stessi,
che restano nella sfera della titolarita' del Ministero della salute,
in conformita' all'art. 28 del regolamento (UE) 2016/679.
  3. INPS e' titolare del trattamento  dei  dati  personali  relativi
all'ISEE comunicati a Sogei S.p.a. per le verifiche sulla sussistenza
dei requisiti di cui all'art. 3, comma 1.
  4. L'Agenzia delle entrate e' titolare  del  trattamento  dei  dati
personali relativi ai rimborsi erogati che le vengono comunicati  dal
Ministero della salute per le finalita' di cui all'art. 6, comma 7.
  5. Il Ministero della  salute  assicura  il  trattamento  dei  dati
personali nel rispetto della normativa vigente, con  riferimento,  in
particolare, alle misure, anche appropriate e specifiche, che  devono
essere adottate per assicurare il rispetto dei principi di  liceita',
correttezza e trasparenza nei confronti degli  interessati  ai  sensi
dell'art. 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE)  2016/679,
alle modalita' e ai tempi di conservazione dei  dati  personali,  nel
rispetto dei principi di privacy by design e by default,  limitandolo
alla sola realizzazione dei compiti  attinenti  all'attribuzione  del
contributo e ai successivi controlli sulla  relativa  erogazione  del
«bonus vista», istituito all'art. 1, commi 437-439,  della  legge  di
bilancio 2021 (legge n. 178/2020). Nelle convenzioni e/o  accordi  di
cui all'art. 9 sono individuate le misure  tecniche  e  organizzative
volte ad assicurare un adeguato livello di sicurezza con  riferimento
ai rischi derivanti dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica,
dalla  divulgazione  non  autorizzata   o   dall'accesso,   in   modo
accidentale o illegale, a dati personali, nel rispetto  dell'art.  32
del regolamento (UE)  2016/679,  nonche'  le  modalita'  e  tempi  di
conservazione dei dati.
  6. Il Ministero della salute, prima del  trattamento,  effettua  la
valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, ai  sensi  dell'art.
35 del regolamento (UE) 2016/679.
  7. In ogni caso, i dati trattati per l'erogazione del «bonus vista»
ai sensi del presente decreto sono conservati per dieci anni,  ovvero
fino alla data di decadenza o prescrizione del  diritto  di  agire  o
difendersi in giudizio, e, laddove necessario, in  tutti  i  casi  di
contenzioso sino alla data di passaggio in giudicato  della  sentenza
che definisce il giudizio.
  8. Nel rispetto dei principi di liceita', correttezza e trasparenza
di cui all'art. 5, paragrafo 1,  lettera  a),  del  regolamento  (UE)
2016/679, i beneficiari del buono ricevono adeguata  informativa  sul
trattamento dei dati personali e sulle  modalita'  di  esercizio  dei
diritti da parte degli stessi  che  sara'  pubblicata  sul  sito  web
dedicato gestito da Sogei S.p.a.

                               Art. 12
 
                          Norme finanziarie

 
  1. Il riconoscimento dei benefici  previsti  dal  presente  decreto
avviene nei  limiti  delle  risorse  disponibili  sul  fondo  di  cui
all'art. 1, comma 2, del presente decreto.
  2. La generazione dei «bonus vista» e il rimborso di  cui  all'art.
6, sono in ogni caso subordinati alla effettiva disponibilita'  delle
risorse finanziarie sul pertinente capitolo dello stato di previsione
del Ministero della salute.
  3. Il Ministero della salute eroga a Consap S.p.a. le somme di  cui
all'art. 1, comma 2, necessarie per dare attuazione  all'art.  3  del
presente decreto al netto dei costi delle convenzioni di cui all'art.
9.
  Il presente decreto sara' trasmesso  agli  organi  di  controllo  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  e  sul
sito del Ministero della salute.
    Roma, 21 ottobre 2022
 
                                             Il Ministro della salute
                                                    Speranza          
Il Ministro dell'economia
    e delle finanze
        Franco

Registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 2022
Ufficio di controllo sugli atti del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali,  del  Ministero  dell'istruzione,  del  Ministero
dell'universita' e della ricerca, del Ministero  della  cultura,  del
Ministero della salute, n. 2946

 
                                       Allegato tecnico
Introduzione.
    La base giuridica del trattamento dei dati personali  -  prevista
dagli articoli 6, paragrafo 3, lettera b), del regolamento 2016/679 e
2-ter del Codice in materia di protezione dei dati personali  di  cui
al decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196  -  e'  individuata
nell'art. 1, commi 437, 438 e 439 della legge 30  dicembre  2020,  n.
178, che ha istituito nello stato di previsione del  Ministero  della
salute un fondo denominato «Fondo per la tutela della  vista»  e  che
riconosce, a favore dei membri dei nuclei  familiari  con  un  valore
dell'indicatore  della  situazione  economica   equivalente   (ISEE),
stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non  superiore  a
10.000,00 euro annui, l'erogazione di  un  contributo  sottoforma  di
voucher una tantum di importo pari a 50,00  euro  per  l'acquisto  di
occhiali da vista ovvero di lenti a contatto correttive.
    Il citato comma 439 affida  ad  un  decreto  del  Ministro  della
salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze  il
compito  di  definire  i  criteri,  le  modalita'  e  i  termini  per
l'erogazione del contributo in parola.
    Il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, disciplina le modalita' di  erogazione
del bonus vista prevedendo due modalita' di accesso al beneficio:
      emissione di un voucher del  valore  di  50,00  euro  per  ogni
soggetto beneficiario;
      rimborso di  50,00  euro  per  l'acquisto  gia'  effettuato  di
occhiali da vista o lenti correttive.
    Tenendo presente che il fondo e' stato  istituito  per  gli  anni
2021, 2022, 2023 ed e' riservato ai membri dei  nuclei  familiari  il
cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) sia «non
superiore»  ai  10.000,00  euro,  la  possibilita'  di  rimborso  dei
dispositivi acquistati e' riservata a coloro  che,  in  possesso  dei
requisiti, abbiano effettuato l'acquisto entro  il  cinquantanovesimo
giorno  dalla  data  di  pubblicazione  del  presente  decreto  nella
Gazzetta Ufficiale, ed al fine di agevolare i  richiedenti  con  ISEE
piu'  basso,  tramite  l'emissione  di  un  voucher  evitando   cosi'
l'anticipazione di somme, a partire  dal  sessantesimo  giorno  dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.
    Le due modalita' alternative di  rimborso  e  di  erogazione  del
voucher sono state implementate allo scopo di agevolare i beneficiari
del contributo, tenendo conto dei valori ISEE molto  bassi,  evitando
l'anticipazione di somme per il periodo successivo all'emanazione del
decreto interministeriale, mentre per il periodo precedente, al  fine
di rispettare le finalita' della norma (ed in particolare gli anni di
competenza delle risorse assegnate) si procedera' all'erogazione  del
rimborso sulla base delle fatture presentate.
    Il Ministero  della  salute  assume  il  ruolo  di  titolare  del
trattamento  dei  dati  in   relazione   ad   entrambi   i   processi
rappresentati. Sogei S.p.a. in qualita' di  partner  tecnologico  del
Ministero  della  salute,  e'  individuata  quale  responsabile   del
trattamento dei dati. Consap -  Concessionaria  servizi  assicurativi
pubblici S.p.a. e' individuata quale responsabile del trattamento.
    Sogei S.p.a., responsabile del trattamento per  l'identificazione
dell'utente finale mediante  l'identita'  SPID,  carta  di  identita'
elettronica (CIE), oppure attraverso la carta nazionale  dei  servizi
(CNS), assume il ruolo di responsabile del trattamento  di  dati  con
riferimento alle ulteriori attivita' di  trattamento  svolte  per  la
verifica, per conto del Ministero  della  salute,  del  possesso  dei
requisiti ISEE con  l'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale
(INPS).
    INPS e' titolare autonomo  ai  sensi  e  per  gli  effetti  delle
definizioni  di  cui  all'art.  4,  paragrafo  1,   del   regolamento
UE 2016/679. Il Ministero  della  salute  presenta  apposita  istanza
amministrativa  ad  INPS  per  la  verifica  della  sussistenza   dei
requisiti ISEE attraverso  il  sistema  di  cooperazione  applicativa
messo a disposizione da INPS.
    L'Agenzia delle entrate e'  titolare  del  trattamento  dei  dati
personali relativi ai rimborsi erogati che le vengono comunicati  dal
Ministero della salute ai fini della elaborazione della dichiarazione
dei redditi precompilata di cui all'art. 1 del decreto legislativo 21
novembre 2014, n. 175, nonche' ai fini del controllo. Le modalita'  e
i  termini  della  comunicazione  dei  rimborsi  sono  stabiliti  con
provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia  delle  entrate,  sentita
l'Autorita' garante per la protezione dei dati personali.
Flussi informativi.
    Il richiedente, nella schermata  iniziale  dell'applicazione  web
bonus vista, viene informato delle due  modalita'  per  l'accesso  al
beneficio e della necessita' di essere in possesso di un ISEE valido.
    Il richiedente  si  registra  all'applicazione  web  bonus  vista
utilizzando le proprie credenziali SPID, CIE o CNS.
    All'atto   dell'iscrizione   il   richiedente,   prende   visione
dell'informativa sul trattamento dei dati personali, i quali  saranno
trattati per le sole finalita' previste per la richiesta di  rimborso
o per il rilascio del voucher. Non sono previste altre finalita'  del
trattamento.
    All'atto dell'iscrizione viene verificato che  l'utente  abbia  i
requisiti di cui all'art. 3, comma 1, del decreto per l'ammissione al
beneficio. L'utente potra' procedere con la  richiesta  di  rimborso,
oppure richiedere l'emissione di un voucher del valore di 50,00  euro
per se' stesso o per i componenti del proprio nucleo familiare.
    Il richiedente inserisce il codice fiscale di eventuali  soggetti
diversi dal richiedente stesso per i quali sia richiesto il beneficio
(ad esempio figli minori).
    La societa' Sogei S.p.a., attraverso un servizio di  cooperazione
applicativa messo a disposizione dall'INPS, verifica la  presenza  di
una dichiarazione sostitutiva  unica  (DSU)  in  corso  di  validita'
riferita ad un ISEE non superiore a 10.000,00 euro.
    A tale interrogazione l'INPS restituisce i seguenti dati:
      assenza/presenza di un ISEE valido:
        se presente, l'informazione che tale ISEE sia  sotto  soglia.
Qualora l'ISEE sia sotto soglia sara' restituita anche la conferma di
appartenenza  al  nucleo  familiare  del  soggetto  o  dei   soggetti
beneficiari diversi dal richiedente;
        in caso di assenza di un ISEE valido,  il  richiedente  viene
informato della necessita' di presentare preliminarmente una  DSU  e,
successivamente, di ripresentare la richiesta di accesso al bonus.
    Qualora  il  riscontro  fosse  positivo,  il  richiedente  potra'
scegliere tra le due modalita' di accesso al beneficio summenzionate:
      emissione di un voucher del  valore  di  50,00  euro  per  ogni
soggetto beneficiario;
      rimborso di  50,00  euro  per  l'acquisto  gia'  effettuato  di
occhiali da vista o lenti correttive.
    Di  seguito  vengono  analizzati   i   due   flussi   informativi
distintamente.
Emissione di un buono del valore di  50,00  euro  per  ogni  soggetto
  beneficiario.
    Il buono viene emesso in formato digitale con apposito  codice  a
barre/QR code contenente le informazioni del buono stesso.  Il  buono
e' a scalare ed ha una validita' di trenta giorni. Decorso il termine
senza che il buono sia stato utilizzato, lo stesso  viene  annullato.
Il  richiedente  potra'  presentare  una   ulteriore   richiesta   di
beneficio, qualora permangano disponibilita' nel fondo.
Dati oggetto del trattamento.
    Richiedenti:
      nome;
      cognome;
      codice fiscale;
      e-mail e/o numero di telefono a scelta del richiedente;
      eventuali dati del  componente  o  dei  componenti  del  nucleo
familiare per i quali sia richiesto il beneficio:
        nome;
        cognome;
        codice fiscale (particolare attenzione  verra'  prestata  nel
caso di beneficiari minorenni);
        presenza di un ISEE in corso di validita' (e  di  conseguenza
la sussistenza del requisito sottosoglia);
      numero di buoni  spettanti  (in  relazione  ai  componenti  del
nucleo familiare che ne abbiano diritto).
    Buoni:
      nome, cognome e codice fiscale del beneficiario;
      codice identificativo univoco;
      data di scadenza.
    Non sono trattati dati di salute.
    Esercenti:
      gli esercenti si registrano sul sistema utilizzando le  proprie
credenziali SPID, CIE, o CNS. Indicano i singoli  punti  vendita  (in
caso di vendita fisica diretta) e delle  categorie  merceologiche.  I
punti vendita possono essere ricercati sul sito anche  tramite  mappa
geografica. La validazione dei buoni avviene tramite piattaforma web:
l'esercente  inserisce  il  codice  del  buono,  il  proprio   codice
esercente e l'importo da validare;
      i dati relativi  ai  buoni  acquisiti  dal  sistema  (validati)
vengono  inviati  giornalmente  a  Consap,  tramite  un  servizio  in
cooperazione applicativa, per la relativa liquidazione delle fatture.
Richiesta di rimborso a seguito dell'acquisto di occhiali da vista  o
  lenti correttive.
    Il  richiedente  inserisce  le  informazioni  per  richiedere  il
rimborso sotto forma di autocertificazione:
      partita IVA esercente;
      numero fattura;
      data fattura;
      importo fattura;
      importo del bene associato all'iniziativa;
      indirizzo e-mail.
    Titolare del conto corrente:
      nome;
      cognome;
      IBAN;
      codice fiscale del beneficiario o dei beneficiari per  i  quali
si  sta  operando  la  richiesta  di  rimborso  (vedi  verifica   dei
componenti del nucleo effettuata sopra);
      allega copia elettronica del documento giustificativo di  spesa
intestato al richiedente.
    Il richiedente, in apposita sezione dell'applicazione  web,  puo'
visualizzare  la  richiesta  di  rimborso  e  modificarla   entro   i
successivi sette giorni. A partire dall'ottavo  giorno  le  richieste
inserite verranno inviate a Consap per il pagamento.
    I dati inviati a Consap ai fini del rimborso sono:
      nome;
      cognome;
      codice fiscale;
      IBAN;
      importo da liquidare per ogni richiedente.
    In ottemperanza al principio  di  minimizzazione  dei  dati,  non
verranno trasmessi a Consap i dati dei beneficiari qualora gli stessi
non coincidessero con il titolare del conto corrente.
    La descrizione dei flussi informativi tra Ministero della salute,
Sogei S.p.a., Consap S.p.a. e' stata definita  con  appositi  accordi
stipulati tra i predetti soggetti.
    Sogei   S.p.a.   e   Consap   S.p.a.   potranno   avvalersi    di
sub-responsabili del trattamento solo su espressa autorizzazione  del
Ministero della salute.
    I dati come sopra indicati sono trattati da  Sogei  S.p.a.  e  da
Consap S.p.a. e costituiscono  il  set  informativo  necessario,  nel
rispetto del principio di minimizzazione dei dati,  per  la  corretta
erogazione  dell'agevolazione,  per  le  verifiche  sulla   spettanza
dell'agevolazione e per il rimborso rispettivamente ai richiedenti ed
agli esercenti.
    Nel rispetto del principio di integrita' e riservatezza (art.  5,
paragrafo 1, lettera f), del regolamento UE 2016/679) che prevede che
i dati siano trattati in maniera da garantire  un'adeguata  sicurezza
tesa ad evitare trattamenti non autorizzati o illeciti, il  Ministero
della salute, per il tramite di Sogei  S.p.a.,  ha  previsto  che  la
piattaforma web sia accessibile esclusivamente dall'esercente o da un
suo  gestore  incaricato,  senza  la  possibilita'  di  avvalersi  di
intermediari. Anche la richiesta del  bonus  vista  non  puo'  essere
delegata a soggetti terzi estranei al nucleo familiare,  inoltre  per
evitare condotte illecite, il rimborso del bonus  vista  puo'  essere
effettuato solo sul conto corrente del richiedente o di un componente
del nucleo familiare.
    L'informativa sul trattamento dei dati personali e sull'esercizio
dei diritti da parte degli  interessati  sara'  pubblicata  sul  sito
internet dell'iniziativa.
    Sul trattamento dei  dati  personali  relativo  all'utilizzo  del
bonus vista sara' eseguita la valutazione d'impatto  (DPIA)  prevista
dall'art. 35 del regolamento UE 2016/679.
Conservazione dei dati.
    Nel rispetto del principio della limitazione della  conservazione
(art. 1, paragrafo 1, lettera e), del regolamento UE 2016/679) i dati
oggetto  del  trattamento  per  l'erogazione  del  bonus  vista  sono
conservati per dieci anni, ovvero  fino  alla  data  di  decadenza  o
prescrizione del diritto di agire o difendersi in giudizio, e laddove
necessario, in  tutti  i  casi  di  contenzioso  sino  alla  data  di
passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio.

- Riproduzione riservata e per uso personale