Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia
- Antonello Viti De Angelis
- Notizie Mediche - VDA Net
Ministero della Salute
Decreto 31 maggio 2022
Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia, ai sensi dell'articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15
Gazzetta Ufficiale n.148 del 27 giugno 2022
IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visti gli articoli 3, 32, 117 e 118 della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11
febbraio 2014, n. 59, concernente il «Regolamento di organizzazione
del Ministero della salute»;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 recante «Istituzione del
Servizio sanitario nazionale»;
Visto in particolare, l'art. 2, della citata legge che prevede che
«il Servizio sanitario nazionale nell'ambito delle sue competenze
persegue», tra l'altro, «la tutela della salute mentale privilegiando
il momento preventivo»;
Visto il Piano nazionale della prevenzione 2020-2025 adottato con
intesa in Conferenza Stato-regioni in data 6 agosto 2020, che
riconosce la salute mentale quale «parte integrante della salute e
del benessere» che, «come altri aspetti della salute, puo' essere
influenzata da una serie di determinanti socio-economici che devono
essere affrontati attraverso strategie globali di promozione,
prevenzione, trattamento e recupero. I determinanti della salute
mentale e dei disturbi mentali comprendono non solo caratteristiche
individuali come la capacita' di gestire pensieri, emozioni,
comportamenti e interazioni con gli altri, ma anche fattori sociali,
culturali, economici, politici e ambientali» e sottolinea la
«necessita' di proteggere e promuovere il benessere mentale di tutti
i cittadini in tutte le fasi della vita»;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, recante riordino della disciplina in materia
sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Visto in particolare, l'art. 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59
recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti
alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica
amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15
marzo 1997, n. 59»;
Visto l'art. 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021,
n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n.
15 che prevede che «tenuto conto dell'aumento delle condizioni di
depressione, ansia, stress e fragilita' psicologica, a causa
dell'emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica,
le regioni le Province autonome di Trento e di Bolzano erogano, nei
limiti delle risorse di cui al comma 4, un contributo per sostenere
le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso
specialisti privati regolarmente iscritti nell'elenco degli
psicoterapeuti nell'ambito dell'albo degli psicologi. Il contributo
e' stabilito nell'importo massimo di 600 euro per persona ed e'
parametrato alle diverse fasce dell'indicatore della situazione
economica equivalente (ISEE) al fine di sostenere le persone con ISEE
piu' basso. Il contributo non spetta alle persone con ISEE superiore
a 50.000 euro. Le modalita' di presentazione della domanda per
accedere al contributo, l'entita' dello stesso e i requisiti, anche
reddituali, per la sua assegnazione sono stabiliti, nel limite
complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2022, con decreto del
Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Le risorse
determinate al comma 4 per le finalita' di cui al presente comma sono
ripartite tra le regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano come indicato nella tabella C allegata al presente decreto»;
Visto il successivo comma 4, che stabilisce, tra l'altro, che agli
oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, pari a 10 milioni di
euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul livello di
finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui
concorre lo Stato per l'anno 2022, che e' incrementato di tale
importo mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art.
1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
Considerato, inoltre, che il medesimo comma 4 dispone che «al
relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative
che stabiliscono per le autonomie speciali, il concorso della regione
o della provincia autonoma al finanziamento sanitario corrente»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 avente ad oggetto
«Codice dell'amministrazione digitale» (nel prosieguo CAD);
Visto, in particolare, l'art. 12 del CAD che prevede che «le
pubbliche amministrazioni, nell'organizzare autonomamente la propria
attivita', utilizzano le tecnologie dell'informazione e della
comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza,
efficacia, economicita', imparzialita', trasparenza, semplificazione
e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non
discriminazione»;
Visto, altresi', il successivo art. 15 che dispone che «le
pubbliche amministrazioni provvedono a razionalizzare e semplificare
i procedimenti amministrativi, le attivita' gestionali, i documenti,
la modulistica, le modalita' di accesso e di presentazione delle
istanze da parte dei cittadini e delle imprese»;
Visti, inoltre, gli articoli 68 e 69 del CAD, finalizzati a
favorire il riuso dei programmi informatici di proprieta' delle
pubbliche amministrazioni;
Visti gli articoli da 19 a 22 del decreto-legge 22 giugno 2012, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
e successive modificazioni, con cui e' stata istituita l'Agenzia per
l'Italia digitale (nel prosieguo AGID);
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24
ottobre 2014, recante «Definizione delle caratteristiche del sistema
pubblico per la gestione dell'identita' digitale di cittadini e
imprese (SPID), nonche' dei tempi e delle modalita' di adozione del
sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle
imprese»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22
ottobre 1999, n. 437 avente ad oggetto «Regolamento recante
caratteristiche e modalita' per il rilascio della carta di identita'
elettronica e del documento di identita' elettronico, a norma
dell'art. 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come
modificato dall'art. 2, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191»
e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11
marzo 2004, recante «Applicazione delle disposizioni di cui al comma
1 dell'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
concernente la definizione delle caratteristiche tecniche della
Tessera sanitaria (TS)» e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2004, n.
117, recante regolamento concernente la diffusione della Carta
nazionale dei servizi a norma dell'art. 27, comma 8, lettera b),
della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive
modificazioni, e, in particolare, l'art. 66 concernente le
caratteristiche e modalita' di rilascio della carta d'identita'
elettronica e della Carta nazionale dei servizi;
Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri,
Dipartimento della funzione pubblica 20 giugno 2011 avente ad oggetto
«Modalita' di assorbimento della tessera sanitaria nella Carta
nazionale dei servizi» e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5
dicembre 2013, n. 159 recante «Regolamento concernente la revisione
delle modalita' di determinazione e i campi di applicazione
dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)»;
Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56 recante «Ordinamento della
professione di psicologo» ed in particolare l'art. 3 che disciplina
l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in
materia di protezione dei dati personali», recante disposizioni per
l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
succitato regolamento (UE), cosi' come modificato dal decreto
legislativo 10 agosto 2018, n. 101;
Considerato che risulta necessario pertanto definire le modalita'
di presentazione della domanda per accedere al contributo, l'entita'
dello stesso e i requisiti, anche reddituali, per la sua
assegnazione;
Acquisita altresi' l'intesa della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano nella seduta del 28 aprile 2022 repertorio atti n. 75/CSR;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati
personali (registro dei provvedimenti n. 188 del 19 maggio 2022);
Decreta:
Art. 1
Finalita' e oggetto
1. Il presente decreto stabilisce le modalita' di presentazione
della domanda per accedere al contributo di cui all'art. 1-quater,
comma 3 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito con
modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 (di seguito
denominato «beneficio») nonche' l'entita' dello stesso e i requisiti,
anche reddituali, per la sua assegnazione nel limite complessivo di
10 milioni di euro per l'anno 2022.
Art. 2
Beneficiari
1. Possono usufruire del beneficio le persone in condizione di
depressione, ansia, stress e fragilita' psicologica, a causa
dell'emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica,
che siano nella condizione di beneficiare di un percorso
psicoterapeutico.
Art. 3
Professionisti
1. Il beneficio e' fruibile per sostenere le spese relative a
sessioni di psicoterapia presso specialisti privati regolarmente
iscritti nell'elenco degli psicoterapeuti, nell'ambito dell'albo
degli psicologi, che abbiano comunicato l'adesione all'iniziativa al
Consiglio nazionale degli Ordini degli psicologi (CNOP).
2. Il CNOP trasmette ad INPS l'elenco dei nominativi degli aderenti
all'iniziativa, unitamente ai dati indicati nell'allegato
disciplinare tecnico.
3. L'elenco di cui al comma 2 e' consultabile dai beneficiari
attraverso una sezione riservata della piattaforma INPS.
Art. 4
Contributo e requisiti reddituali
1. Il beneficio e' riconosciuto, una sola volta, a favore della
persona con un reddito ISEE in corso di validita', ordinario o
corrente ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a
50.000 euro.
2. Al fine di sostenere le persone con ISEE piu' basso, il
beneficio e' parametrato alle seguenti fasce dell'indicatore della
situazione economica equivalente:
a. ISEE inferiore a 15.000 il beneficio, fino a 50 euro per ogni
seduta, e' erogato a concorrenza dell'importo massimo stabilito in
600 euro per ogni beneficiario;
b. ISEE compreso tra 15.000 e 30.000 euro il beneficio, fino a 50
euro per ogni seduta, e' erogato a concorrenza dell'importo massimo
stabilito in 400 euro per ogni beneficiario;
c. ISEE superiore a 30.000 e non superiore a 50.000 euro il
beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, e' erogato a concorrenza
dell'importo massimo di 200 euro per ogni beneficiario.
Art. 5
Modalita' di richiesta e attribuzione
del contributo
1. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, INPS ed
il Ministero della salute, comunicano tramite il proprio sito
internet, la data a partire dalla quale sara' possibile presentare le
domande di accesso al beneficio e il periodo di tempo, comunque non
inferiore a sessanta giorni, nel quale presentare la domanda.
2. La richiesta del beneficio e' presentata in modalita' telematica
all'INPS accedendo alla piattaforma INPS. L'identita' del
richiedente, in relazione ai dati del nome, del cognome e del codice
fiscale, e' accertata attraverso la Carta di identita' elettronica
(CIE), attraverso il Sistema pubblico per la gestione dell'identita'
digitale (SPID), oppure Carta nazionale dei servizi (CNS). E'
possibile richiedere il beneficio anche attraverso il contact center
di INPS, secondo le modalita' rese disponibili sul sito dell'INPS.
3. All'atto della presentazione della domanda, il sistema, sulla
base del codice fiscale del richiedente, acquisisce la regione o la
provincia autonoma di residenza e, laddove richiesto
dall'interessato, i dati di contatto presenti negli archivi
istituzionali dell'INPS. Il richiedente fornisce le necessarie
dichiarazioni sostitutive di autocertificazione, rilasciate ai sensi
dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, secondo il modello disponibile sulla piattaforma, in
cui attesta e comunica i requisiti di cui all'art. 4.
4. In fase di presentazione della domanda, INPS rende disponibili i
dati necessari per la verifica della sussistenza dei requisiti di cui
al precedente art. 4 e informa il richiedente sulla presenza o meno
di una DSU valida:
in caso di assenza di una DSU valida, il richiedente e' informato
della necessita' di presentare la relativa DSU e di presentare la
domanda di accesso al beneficio dopo il rilascio di una DSU valida;
in caso di presenza di una DSU valida la domanda e' acquisita.
5. Nel caso in cui la richiesta sia stata acquisita, non e'
possibile inoltrare una nuova richiesta relativamente allo stesso
beneficiario.
6. I benefici sono erogati fino a concorrenza delle risorse
stabilite nella tabella C allegata al decreto-legge 30 dicembre 2021,
n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n.
15.
7. L'assegnazione del beneficio e' garantita nel rispetto dei
parametri di cui all'art. 4, commi 1 e 2, in base all'ordine di
arrivo delle domande, prioritariamente alle persone con ISEE piu'
basso.
8. A conclusione del periodo di presentazione delle domande, INPS
redige le graduatorie, distinte per regione e provincia autonoma di
residenza, e individua i beneficiari sulla base dell'ammontare delle
risorse disponibili come definite nella tabella C allegata al
decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni
dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15.
9. L'INPS comunica ai beneficiari l'accoglimento della domanda,
contestualmente associa e comunica a ciascun beneficiario un codice
univoco, del valore attribuito a scalare ai sensi del precedente art.
4, commi 1 e 2.
10. Il beneficio deve essere utilizzato entro centottanta giorni
dalla data di accoglimento della domanda. Decorso tale termine il
codice univoco e' automaticamente annullato e le risorse non
utilizzate sono riassegnate nel rispetto dell'ordine della
graduatoria regionale o provinciale, individuando nuovi beneficiari,
per i quali sono validi i commi 9 e 10 del presente articolo.
11. Le graduatorie di cui al precedente comma 8, restano valide
fino ad esaurimento delle risorse di cui all'art. 1-quater, comma 4,
del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con
modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15.
Art. 6
Autenticazione/registrazione dei professionisti
1. I professionisti di cui al precedente art. 3 si autenticano
nella piattaforma INPS per accedere al servizio utilizzando la Carta
di identita' elettronica (CIE), il Sistema pubblico per la gestione
dell'identita' digitale (SPID), oppure Carta nazionale dei servizi
(CNS).
2. L'avvenuto inserimento nell'elenco di cui all'art. 3, comma 2,
implica l'obbligo di accettazione dei benefici secondo le modalita' e
le condizioni stabilite nel presente decreto.
3. Il professionista presente nell'elenco di cui all'art. 3, comma
2, e' abilitato all'inserimento del proprio IBAN.
Art. 7
Utilizzo del contributo
1. Il beneficiario comunica al professionista il proprio codice
univoco rilasciato ai sensi dell'art. 5, comma 9 ai fini della
prenotazione.
2. Il professionista accede alla piattaforma INPS con le modalita'
definite nel precedente art. 6 e, verificata la disponibilita'
dell'importo della propria prestazione, ne indica l'ammontare
inserendo la data della seduta concordata.
3. INPS comunica al beneficiario i dati della prenotazione di cui
al precedente comma 2. Il beneficiario puo' disdire la prenotazione
qualora non intenda usufruirne.
4. Il professionista, erogata la prestazione, emette fattura
intestata al beneficiario della prestazione indicando nella stessa il
codice univoco attribuito, associato al beneficiario, e inserisce
nella piattaforma INPS: il medesimo codice univoco, la data, il
numero della fattura emessa e l'importo corrispondente.
5. INPS comunica al beneficiario l'importo utilizzato e la quota
residua.
Art. 8
Modalita' di rimborso del contributo
1. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con propria
deliberazione autorizzano INPS a corrispondere gli importi relativi
al citato beneficio e trasferiscono all'Istituto stesso, nel termine
perentorio di quindici giorni dall'adozione del citato provvedimento,
le risorse di cui alla tabella C allegata al decreto-legge 30
dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25
febbraio 2022, n. 15, sul conto corrente di Tesoreria centrale n.
20350 intestato a «INPS-ART.24-L.21.12.1978,N.843» (IBAN
IT70L0100003245350200020350) con causale «Contributo sessioni
psicoterapia - tabella C decreto-legge n. 228 del 2021».
2. INPS, verificato l'avvenuto trasferimento delle risorse da parte
delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, provvede
alla remunerazione delle prestazioni effettivamente erogate dai
professionisti e per le quali sia stata emessa regolare fattura,
entro il mese successivo a quello di emissione, tramite accredito
diretto sul conto corrente comunicato ai sensi dell'art. 6, comma 3
del presente decreto. Per l'erogazione del contributo di cui al
presente decreto INPS non e' soggetto agli obblighi del sostituto di
imposta.
Art. 9
Monitoraggio
1. A partire dalla data di redazione delle graduatorie regionali e
provinciali, INPS invia, entro la fine di ogni mese, al Ministero
della salute e alle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano
una relazione contenente, in forma aggregata, in modo che non sia
possibile identificare, anche indirettamente, l'interessato, il
numero di beneficiari, suddivisi per sesso, fascia di eta', fascia
ISEE e provincia di residenza, per consentire, nel rispetto dei
principi di minimizzazione e di protezione dei dati fin dalla
progettazione e per impostazione predefinita, il monitoraggio della
fruizione del beneficio, a indirizzo pec preventivamente comunicato
all'INPS dal Ministero della salute, dalle regioni e dalle Province
di Trento e Bolzano.
Art. 10
Tutela dei dati personali
1. I trattamenti dei dati necessari all'attuazione del presente
decreto sono effettuati nel rispetto delle disposizioni previste dal
regolamento (UE) 2016/679 e dal decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 «Codice in materia di protezione dei dati personali», cosi'
come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101. I
dati personali, anche relativi alla salute, saranno trattati, da
parte di tutti i soggetti coinvolti, ciascuno per gli aspetti di
competenza, esclusivamente per le finalita' stabilite dal presente
decreto e, nel disciplinare tecnico allegato, parte integrante del
presente decreto, sono individuati i tempi di conservazione, le
modalita' del trattamento e le misure appropriate e specifiche, anche
tecniche e organizzative, per la protezione dei dati stessi.
2. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in
qualita' di titolari del trattamento, nominano INPS quale
responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016, al quale vengono altresi' affidati i compiti di controllo
sull'erogazione del contributo.
3. L'INPS e' titolare del trattamento dei dati personali relativi
all'ISEE comunicati per le verifiche sull'attribuzione del
contributo, nonche' dei dati relativi alla residenza per
l'individuazione della regione/provincia competente e dei dati di
contatto da utilizzare su richiesta dell'interessato.
4. Il CNOP e' titolare del trattamento dei dati personali dei
professionisti aderenti all'iniziativa.
5. Il Ministero della salute, prima del trattamento, effettua la
valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, ai sensi dell'art.
35, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2016/679, con il
coinvolgimento delle regioni e delle Province autonome di Trento e di
Bolzano e dell'INPS.
Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo ed e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 31 maggio 2022
Il Ministro della salute
Speranza
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Franco
Registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero
dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del
Ministero della salute, registrazione n. 1742
Allegato
DISCIPLINARE TECNICO
"CONTRIBUTO SESSIONI PSICOTERAPIA"
Parte di provvedimento in formato grafico
- Riproduzione riservata e per uso personale
- Scaricate il disciplinare tecnico in formato PDF dal link a fondo pagina
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