Accesso ai documenti e bilanciamento tra interessi contrapposti: diritto di difesa e tutela dati salute

  • Antonello Viti De Angelis
  • Notizie Mediche - VDA Net
L'accesso ai contenuti di questo sito è riservato agli operatori del settore sanitario italiano L'accesso ai contenuti di questo sito è riservato agli operatori del settore sanitario italiano

TAR Palermo

Accesso ai documenti e bilanciamento tra interessi contrapposti: diritto di difesa e tutela dati salute

Tar Palermo sentenza sez. I, 03 febbraio 2022, n. 411 – Pres. Veneziano, Est. Cappellano

Accesso ai documenti – Accesso difensivo – Richiesta di dati sensibilissimi – Contemperamento opposti interessi – Fattispecie.

È legittimo il diniego di accesso ai dati supersensibili contenute in cartelle sanitarie la cui ostensione è stata richiesta per tutelare il diritto di difensa in sede giudiziale ove la documentazione richiesta era dichiaratamente preordinata alla difesa per un’udienza ormai tenutasi, e nell’ambito di un giudizio nel quale il diritto di difesa era ugualmente esplicabile e i dati sanitari oggetto dell’istanza di accesso hanno in parte un carattere risalente, sotto il profilo temporale (1).

Ha chiarito la sezione che dal combinato disposto delle disposizioni dettate dall’art. 24, comma 7, secondo periodo, l. n. 241 del 1990 e dall’art. 60, comma 1, d.lgs. n. 196 del 2003 emerge che l’accesso ai dati supersensibili (quali quelli relativi alla salute) è consentito solo quando esso sia “strettamente indispensabile” per tutelare diritti di pari rango rispetto a quelli dell’interessato, ovvero venga in rilievo un diritto della personalità o altro diritto o libertà fondamentale.

È stato, in particolare, rilevato che “…la tutela dei dati "supersensibili" può essere vinta solo quando risulti provato in concreto dall'istante che la loro acquisizione sia assolutamente indispensabile al fine di tutelare un suo diritto fondamentale, non bastando perciò, in tale particolare ipotesi, la generica enunciazione di esigenze di difesa.  

Occorre, in particolare, la dimostrazione di una rigida "necessità" e non della mera "utilità" del documento in questione (Cons. St., sez. VI, 12 gennaio 2011, n. 117)…” (Tar Toscana, sez. II, 26 novembre 2021, n. 1573; v. anche, in fattispecie simile, Tar Napoli, sez. VI, 28 giugno 2021, n. 4418).


    Anno di pubblicazione:  2022

    Materia: Accesso ai documenti, Accesso difensivo

    Tipologia:  Focus di giurisprudenza e pareri

- Riproduzione riservata e per uso personale